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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02078/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Alessandro CIMMINO che ha annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, "limitatamente alla determinazione della pena base, con rideterminazione della pena". [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adita quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con tre sentenze emesse dalla Corte di appello Napoli in data 15.3.2004, 7.5.2003 e 27.2.2012 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 26 mesi 1 giorni 10 di reclusione, così calcolata: - pena base, per la violazione più grave di cui al reato di associazione mafiosa oggetto della sentenza in data 27.2.2012, anni 16 di reclusione aumentata di anni 6 mesi 1 e giorni 10 in reazione al reato associativo di cui alla sentenza in data 15.3.2004, ulteriormente aumentata di anni 4 per il reato di estorsione aggravata di cui alla sentenza in data 7.5.2003.

Ricordato in premessa che il reato di cui alla sentenza in data 15.3.2004 è stato separatamente già posto in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con ciascun reato oggetto delle altre due pronunce e precisamente con il reato di estorsione oggetto della sentenza del 7.5.2003 (ordinanza del 10 ottobre 2005 che ha rideterminato la pena unica in anni 13 di reclusione calcolando come pena base quella di anni 9 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed anni 4 per il reato satellite di estorsione) e con il reato associativo oggetto della sentenza in data 27.2.2012 (ordinanza del 14 dicembre 2018, come emendata dalla Corte di Cassazione in data 14 dicembre 2019, che ha rideterminato la pena unica in anni 22 mesi 1 e giorni 10 calcolando come pena base quella della sentenza in data 27.2.2012 pari ad anni 16 ed anni 6 mesi 1 e giorni 10 come pena del reato satellite oggetto della sentenza in data 15.3.2004), e che, pertanto, sussistevano le condizioni per il riconoscimento della continuazione con riferimento a tutti i reati, ha rideterminato la pena unica per il reato continuato riportandosi ai criteri già esplicitati nelle ordinanze precedenti sia in relazione alla pena base che agli aumenti per i reati satellite.

2. Ricorre il Rea, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo denunzia violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché agli gli artt. 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha calcolato la pena unica per il reato continuato in misura non solo sproporzionata ma, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, in assenza di adeguata motivazione in particolare laddove ha determinato in 4 anni l'aumento per il reato di estorsione oggetto della sentenza in data 7.5.2003 nonostante gli aumenti inflitti per gli altri reati dello stesso titolo ricompresi nel cumulo siano stati quantificati in misura nettamente inferiore.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge, in relazione agli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per errata individuazione nella pena base che, pur espressamente individuata in quella inflitta dalla sentenza in data 15.3.2004, è stata quantificata in anni 16 anziché in anni 15 mesi 4 di reclusione, così come rideterminata a seguito di sentenza di revisione in data 24.10.2019 che ha eliminato uno dei reati in continuazione interna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1. E' fondata ed assorbente la censura, implicitamente dedotta con entrambi i motivi, relativa all'erronea individuazione della pena della violazione più grave posta a base di quella complessiva inflitta per il riconosciuto reato continuato.Va, in proposito, ricordato che il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845).

Tale scansione procedurale trova ragione nella necessità di operare ex novo la valutazione dei carichi sanzionatori, con riferimento al nuovo insieme di reati che si è formato, in coerenza con gli incisivi poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'esecuzione, poteri di rivalutazione in rapporto al profilo sanzionatorio sostanzialmente analoghi a quelli riservati in sede di cognizione al giudice del processo, quanto alla "ricostruzione" della continuazione, dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073).

Nell'impugnata ordinanza non si è fatta corretta applicazione di tale procedura, in quanto si è assunta a pena base quella globalmente derivante da un precedente cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., senza dare atto dell'entità di pena attribuita al reato più grave e degli aumenti per i reati satellite già posti in continuazione, semplicemente aggregando a tale cumulo già formato un aumento globale per i reati giudicati con le altre sentenze.

2. Discostandosi dai richiamati principi, la Corte di appello ha individuato, tanto la pena base quanto gli aumenti per i reati satellite, prendendo in considerazione non le pene di ogni singola violazione unificata ma la pena complessivamente inflitta al condannato da ciascuna delle sentenze poste in esecuzione.

Dal certificato penale presente nel fascicolo trasmesso a questa Corte, si evince, però, che le condanne hanno ad oggetto una pluralità di violazioni.

Peraltro, la pena della sentenza in data 27.2.2012 non sembra tener conto della modifica del trattamento sanzionatorio operato dalla sentenza della Corte di appello di Roma in data 24.10 2019.

4. In conclusione, l'ordinanza va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio che tenga conto dei principi testé esposti. 3 9›Mt P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Alessandro CIMMINO che ha annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, "limitatamente alla determinazione della pena base, con rideterminazione della pena". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adita quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con tre sentenze emesse dalla Corte di appello Napoli in data 15.3.2004, 7.5.2003 e 27.2.2012 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 26 mesi 1 giorni 10 di reclusione, così calcolata: - pena base, per la violazione più grave di cui al reato di associazione mafiosa oggetto della sentenza in data 27.2.2012, anni 16 di reclusione aumentata di anni 6 mesi 1 e giorni 10 in reazione al reato associativo di cui alla sentenza in data 15.3.2004, ulteriormente aumentata di anni 4 per il reato di estorsione aggravata di cui alla sentenza in data 7.5.2003. Ricordato in premessa che il reato di cui alla sentenza in data 15.3.2004 è stato separatamente già posto in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con ciascun reato oggetto delle altre due pronunce e precisamente con il reato di estorsione oggetto della sentenza del 7.5.2003 (ordinanza del 10 ottobre 2005 che ha rideterminato la pena unica in anni 13 di reclusione calcolando come pena base quella di anni 9 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed anni 4 per il reato satellite di estorsione) e con il reato associativo oggetto della sentenza in data 27.2.2012 (ordinanza del 14 dicembre 2018, come emendata dalla Corte di Cassazione in data 14 dicembre 2019, che ha rideterminato la pena unica in anni 22 mesi 1 e giorni 10 calcolando come pena base quella della sentenza in data 27.2.2012 pari ad anni 16 ed anni 6 mesi 1 e giorni 10 come pena del reato satellite oggetto della sentenza in data 15.3.2004), e che, pertanto, sussistevano le condizioni per il riconoscimento della continuazione con riferimento a tutti i reati, ha rideterminato la pena unica per il reato continuato riportandosi ai criteri già esplicitati nelle ordinanze precedenti sia in relazione alla pena base che agli aumenti per i reati satellite. 2. Ricorre il Rea, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché agli gli artt. 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha calcolato la pena unica per il reato continuato in misura non solo sproporzionata ma, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, in assenza di adeguata motivazione in particolare laddove ha determinato in 4 anni l'aumento per il reato di estorsione oggetto della sentenza in data 7.5.2003 nonostante gli aumenti inflitti per gli altri reati dello stesso titolo ricompresi nel cumulo siano stati quantificati in misura nettamente inferiore. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge, in relazione agli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per errata individuazione nella pena base che, pur espressamente individuata in quella inflitta dalla sentenza in data 15.3.2004, è stata quantificata in anni 16 anziché in anni 15 mesi 4 di reclusione, così come rideterminata a seguito di sentenza di revisione in data 24.10.2019 che ha eliminato uno dei reati in continuazione interna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. E' fondata ed assorbente la censura, implicitamente dedotta con entrambi i motivi, relativa all'erronea individuazione della pena della violazione più grave posta a base di quella complessiva inflitta per il riconosciuto reato continuato.Va, in proposito, ricordato che il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Tale scansione procedurale trova ragione nella necessità di operare ex novo la valutazione dei carichi sanzionatori, con riferimento al nuovo insieme di reati che si è formato, in coerenza con gli incisivi poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'esecuzione, poteri di rivalutazione in rapporto al profilo sanzionatorio sostanzialmente analoghi a quelli riservati in sede di cognizione al giudice del processo, quanto alla "ricostruzione" della continuazione, dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073). Nell'impugnata ordinanza non si è fatta corretta applicazione di tale procedura, in quanto si è assunta a pena base quella globalmente derivante da un precedente cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., senza dare atto dell'entità di pena attribuita al reato più grave e degli aumenti per i reati satellite già posti in continuazione, semplicemente aggregando a tale cumulo già formato un aumento globale per i reati giudicati con le altre sentenze. 2. Discostandosi dai richiamati principi, la Corte di appello ha individuato, tanto la pena base quanto gli aumenti per i reati satellite, prendendo in considerazione non le pene di ogni singola violazione unificata ma la pena complessivamente inflitta al condannato da ciascuna delle sentenze poste in esecuzione. Dal certificato penale presente nel fascicolo trasmesso a questa Corte, si evince, però, che le condanne hanno ad oggetto una pluralità di violazioni. Peraltro, la pena della sentenza in data 27.2.2012 non sembra tener conto della modifica del trattamento sanzionatorio operato dalla sentenza della Corte di appello di Roma in data 24.10 2019. 4. In conclusione, l'ordinanza va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio che tenga conto dei principi testé esposti. 3 9›Mt P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a
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