CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.364/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] VARESE; -intimato- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO MILANO n. 4260/2017 depositata il11/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Il sig. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 14 dicembre 2015, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, al fine di sentire accertato e dichiarato il suo diritto a sostenere l’esame per il conseguimento della patente di guida e ad ottenere dalla P.A. detto titolo abilitativo alla guida, previa disapplicazione del provvedimento ex art. 120 Cds del 5 maggio 2015, con cui il Ministero gli aveva negato l’ammissione all’esame di guida e la possibilità di ottenere il titolo abilitativo, in ragione della condanna dell’attore per reato di cui agli artt. 73 o 74 DPR n. 309/1990. In particolare, l’attore: 1) lamentava la illegittimità del provvedimento poiché emesso in assenza di un giudizio attuale e concreto della pericolosità sociale dell’attore; 2) denunciava l’automatismo della presunzione di mancanza dei requisiti morali operato dall’Amministrazione sulla base di una sola condanna per reato di spaccio di sostanze stupefacenti; 3) deduceva questione di legittimità costituzionale dell’art. 120 Cds in relazione agli artt. 76, 3 e 13, 4 e 35 della Costituzione. Il convenuto Ministero era rimasto contumace. In primo grado il Tribunale di Milano, con sent. n. 8314/2016, ha rigettato le domande dell’attore. In secondo grado il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza dinanzi alla Cda di Milano, richiedendone l’integrale riforma e l’accoglimento delle domande proposte in primo grado. Il Ministero si è costituito in grado di appello, richiedendo: 1) rigetto dell’appello e conferma della sentenza di primo grado; 2) condanna dell’appellante alle spese del grado di giudizio; 3) condanna dell’appellante al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, co. 1 o 3, c.p.c. e revoca, ai sensi dell’art. 136 dpr. n. 115/2002, del beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, per l’evidente temerarietà della causa. La CdA di Milano, con sent. n. 4260/2017, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, con condanna alle spese di lite. Ha, inoltre, condannato l’appellante al pagamento di una somma ex art.96, co. 3 c.p.c., nonché revocato, ai sensi dell’art. 136, co. 2 del Dpr 115/2002, l’ammissione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al gratuito patrocinio, avendo proposto la presente causa con evidente colpa grave, dal momento che, ad avviso della Corte, non poteva nutrirsi alcun dubbio sulla infondatezza della domanda. Avverso la sentenza della CdA di Milano il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla scorta di 3 motivi. Non risulta costituito il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti. [OSCURATO:PERSONA] 1) Violazione dell’art. 120 Cds in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato laddove, sulla scorta di una giurisprudenza costituzionale non più attuale, ha ritenuto che l’art. 120 Cds, avendo assunto natura regolamentare sulla scorta del testo introdotto dall’art. 5 Dpr. 575/1994, sia sottratto al controllo incidentale di costituzionalità, poiché eccedente i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi. Secondo il ricorrente, invece, in seguito alla riformulazione dell’art. 120 Cds per effetto della L. 94/2009, la norma non avrebbe più carattere regolamentare e, di conseguenza, non sarebbe più sottratta al vaglio di costituzionalità. Di qui l’erronea decisione della Corte territoriale che, in violazione dell’art. 113 c.p.c., non avrebbe seguito le norme di diritto nel pronunciarsi sulla questione, ma si sarebbe basata soltanto su pronunce della Corte costituzionale anteriori alla L. 94/2009. 2) Violazione degli artt. 96 3° comma c.p.c. e 136 2° comma Dpr 115/2002, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel condannare il ricorrente ex art. 96 c.p.c. e nel revocargli l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché nel caso di specie non potrebbe ritenersi che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, dal momento che l’art. 120 Cds sarebbe stato più volte dichiarato incostituzionale e, da ultimo, nel mese di ottobre 2017, anche il Tribunale di Genova avrebbe sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione a detta norma, con argomentazioni analoghe a quelle prospettate nel presente giudizio. 3) Violazione dell’art. 120 Cds in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato laddove non ha deciso sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 120 Cds prospettata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Con tale motivo, pertanto, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120 Cds in relazione agli artt. 76, 3 e 13, 4 e 35 Cost. In particolare il ricorrente deduce il contrasto dell’art. 120 Cds, nella parte in cui comprende, tra le categorie di soggetti che non possono conseguire la patente di guida, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90: 1) con art. 76 Cost., per vizio di eccesso di delega riscontrabile nella disciplina introdotta dal Governo, in forza della L. 190/1991; 2) con l’art. 3 Cost., sia perché la circostanza che l’articolo citato contempli solo questa categoria di reati come ostativa al rilascio di un titolo abilitativo alla guida, dovrebbe ritenersi sperequativa rispetto ad altre categorie di reati, che rappresenterebbero un allarme pari o maggiore alla sicurezza pubblica, sia perché sarebbe l’unica categoria rispetto a quelle individuate dalla norma, che non ha come presupposto l’accertamento in concreto della pericolosità sociale; 3) con l’art 13 Cost., perché nell’operare l’art. 120 Cds in modo automatico nel porre una restrizione della libertà personale dei soggetti condannati per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 DPR 309/90 e senza la previsione di un preventivo giudizio della pericolosità sociale, la norma aggirerebbe la garanzia della riserva dell’autorità giudiziaria all’emendazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dell’obbligo di motivazione; 4) con gli artt. 4 e 35 Cost., poiché l’ingiustificata equiparazione da parte dell’art. 120 Cds tra chi è stato dichiarato soggetto socialmente pericoloso e chi non ha goduto di tale accertamento comprometterebbe la possibilità di valutare le esigenze del prevenuto che, ai fini della propria attività di lavoro, necessiti della conduzione personale di un mezzo di trasporto, e privilegerebbe l’interesse generale al controllo della persona rispetto allo specifico interesse del singolo al pieno reintegro nella società. Occorre premettere che, successivamente alla presentazione del ricorso per cassazione, la Corte Costituzionale si è pronunciata diverse volte su questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 120 Cost. In particolare, sono state emesse le seguenti pronunce: 1) Corte Cost. sent. n. 22/2018; 2) Corte Cost. sent n. 24/2020; 3) Corte Cost. sent. n. 99/2020; 4) Corte. Cost. sent. n. 152/2021 (di rigetto) e questa Corte ha affermato che (Cass. civ. Sez. 2- , Ordinanza n. 23815 d el 01/08/2022 ) “In tema di diniego del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod. . . In ordine al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esso comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Cass. 16117/2020; Cass. 10487/2020). In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto per i motivi uno e tre mentre deve essere accolto il secondo motivo limitatamente alla condanna ex art. 96 cpc che appare ingiustificata e deve essere annullata.Nulla per le spese. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso limitatamente alla condanna ex art. 96 3° comma cpc e cassa la sentenza impugnata sul punto annullando la condanna ex