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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01246/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo (a) il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., (b) l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione dell'art. 131 -bis cod. pen.

Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per i reati cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, concedendo l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., applicate le generiche, e tenuto conto della continuazione, infliggeva la pena di mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità: la responsabilità sarebbe stata confermata nonostante la grossolanità del falso, 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione: la concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sarebbe stata denegata, facendo riferimento alla natura ostativa del limite edittale della ricettazione, nonostante la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. di fatto eliminasse il limite minimo edittale, il che, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2020, avrebbe consentito la concessione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto reitera doglianze già avanzate con la prima impugnazione e ritenute infondate con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede, anche tenuto conto del fatto che le valutazioni in ordine alla capacità dimostrative delle prove sono preluse alla Corte di legittimità.

Il collegio riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, rilevava che la consulenza svolta da esperti di marchi contraffatti accertava che i marchi, pur non essendo conformi a quelli veri, erano stati fedelmente riprodotti ed erano idonei ad indurre in inganno un consumatore medio (pag. 1 della sentenza impugnata)

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2020 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Nel caso in esame il riconoscimento dell'attenuante speciale della lieve entità della ricettazione ha - di fatto - eliminato il "minimo edittale" dalla forbice di pena determinata dalla legge per infliggere in concreto la sanzione, dato che la pena prevista, per la condotta di ricettazione di lieve entità è quella della reclusione "sino a sei anni", senza alcuna indicazione relativa alla soglia edittale minima.

La Corte di appello ha, dunque, fondato il rigetto del beneficio previsto dall'art. 131-bis cod. pen. su una valutazione errata, ovvero sul fatto che i limiti edittali previsti dall'art. 648 cod. pen. fossero ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità.

In materia il collegio riafferma che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971 - 01).

Tuttavia, nel caso in esame, i provvedimenti di merito non consentono la rilevazione "diretta" da parte della Cassazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sicché, sul punto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara inammissibile nel resto il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo (a) il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., (b) l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione dell'art. 131 -bis cod. pen. Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per i reati cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, concedendo l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., applicate le generiche, e tenuto conto della continuazione, infliggeva la pena di mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità: la responsabilità sarebbe stata confermata nonostante la grossolanità del falso, 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione: la concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sarebbe stata denegata, facendo riferimento alla natura ostativa del limite edittale della ricettazione, nonostante la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. di fatto eliminasse il limite minimo edittale, il che, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2020, avrebbe consentito la concessione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto reitera doglianze già avanzate con la prima impugnazione e ritenute infondate con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede, anche tenuto conto del fatto che le valutazioni in ordine alla capacità dimostrative delle prove sono preluse alla Corte di legittimità. Il collegio riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, rilevava che la consulenza svolta da esperti di marchi contraffatti accertava che i marchi, pur non essendo conformi a quelli veri, erano stati fedelmente riprodotti ed erano idonei ad indurre in inganno un consumatore medio (pag. 1 della sentenza impugnata) 2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2020 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Nel caso in esame il riconoscimento dell'attenuante speciale della lieve entità della ricettazione ha - di fatto - eliminato il "minimo edittale" dalla forbice di pena determinata dalla legge per infliggere in concreto la sanzione, dato che la pena prevista, per la condotta di ricettazione di lieve entità è quella della reclusione "sino a sei anni", senza alcuna indicazione relativa alla soglia edittale minima. La Corte di appello ha, dunque, fondato il rigetto del beneficio previsto dall'art. 131-bis cod. pen. su una valutazione errata, ovvero sul fatto che i limiti edittali previsti dall'art. 648 cod. pen. fossero ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità. In materia il collegio riafferma che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971 - 01). Tuttavia, nel caso in esame, i provvedimenti di merito non consentono la rilevazione "diretta" da parte della Cassazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sicché, sul punto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ri
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