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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01262/2024

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19545/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Lecce recante il n . 759 /20 20 dep . il 9.3.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23 .1 1 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 19545/20R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 191/18, il Giudice di pace di Tricase –previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. -condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] (quantificato in € 1.960,00 oltre accessori) a causa di un incendio sviluppatosi, in data 6.6.2015, in un terreno di proprietà della convenuta e propagatosi, tra l’altro, su un terreno dell’attore.

Il Tribunale di Lecce, adito dalla Cazzarò, rigettò il gravame con sentenza del 9.3.2020, confermando la prima decisione.

Avverso detta sentenza, con ricorso affidato a due motivi, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto irrilevante che il fondo di essa Cazzarò non fosse confinante con quello del Nicolardi, ai fini dell’accertata responsabilità; ciò in quanto la contiguità tra i fondi, in caso di propagazione di incendio, è presupposto indispensabile, sicché il Nicolardi avrebbe dovuto semmai evocare in giudizio il proprietario del fondo confinante col suo e non direttamente essa Cazzarò. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per non aver il Tribunale valutato la responsabilità della proprietaria N. 19545/20R.G. del fondo intermedio (tale [OSCURATO:PERSONA]) nelle operazioni di potatura degli alberi e trinciatura delle erbe infestantiil suo fondo.

Si sostiene che , qualora le foglie o ramaglie derivanti da tali operazioni fossero state tolte dal fondo della [OSCURATO:PERSONA], l’innesco del fuoco proveniente dal fondo di essa Cazzarò non avrebbe potuto verificarsi e dunquenon avrebbe potuto giungere nel fondo del Nicolardi. 2.1 – A presci n de re dalla verifica della procedibil ità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.(non essendo stata prodotta dalla ricorrente la relata di notifica della sentenza d’appello, dichiarata come effettuata in data 10.3.2020), il ricorso risultacomunque infondato. 3.1 –Lo è, anzitutto, il primo motivo.

Infatti, il giudice del merito ha individuato la causa dell’incendio patito dal Nicolardi in quello originatosi nel fondo della Cazzarò, poi propagatosi in quello dell’intimato, dopo aver attraversato il fondo intermedio d i [OSCURATO:PERSONA], terza estranea al giudizio.

Ciò del tutto correttamente, giacché - a i fini dell’accertamento della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., in caso di propagazione di incendio- non occorre affatto l’ indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato, come invece sostenuto dalla ricorrente: la giurisprudenza indicata in ricorso, del resto(v. in particolare Cass. n. 2962/2011), non pone affatto una simile condizione, del tutto estranea alla ratio della disposizione citata, ma ricostruisce il principio circa l’attribuzione della responsabilità al lume di quanto rilevante in quel determinato giudizio; in altre parole, in un caso (come quello esaminato dal citato arresto) in cui era dubbio il luogo esatto in cui l’incendio N. 19545/20R.G. s’era originato, questa Corte ha semplicemente affermato che il proprietario del fondo confinante è comunque responsabile ex art. 2051 c.c., salva la prova del caso fortuito, ma non ha certo sostenuto che il proprietario del fondo in cui effettivamente l’incendio sia originato e poi attecchito debba andare esente da responsabilità.

Risulta quindi evidente che l’accertamento del giudice d’appello secondo cui l’evento per cui è processoè eziologicamente riconducibile alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. della stessa Cazzarò – posto che è indiscusso che l’incendio in questione abbia avuto origine nel suo fondo –è del tutto corretto, giacché è proprio con tale specifica e incontestata origine dell’incendio stesso cheil Tribunale s’è confrontato .

Quanto precede, peraltro, non senza evidenziare che - anche ad ipotizzare una corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell’evento dannoso sotto il profilo di un concorso del fatto colposo suo o della cosa da lei custodita - è comunque indiscutibile il diritto del danneggiato di agire , per l’intero, nei confronti di anche uno solo dei danneggianti, ex art. 2055 c.c.: in altre parole, non v’è dubbio che, anche nella suddetta ipotesi, del tutto legittimamente il Nicolardi ha agito nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente.

Semmai, era onere della custode Cazzarò provare il caso fortuito, o anche un ruolo causale del fondo intermedio idoneo ad escludere (in tutto o in parte) la propria responsabilità, se del caso previa chiama ta in causa della [OSCURATO:PERSONA], al fine di farne accertare la concorrente od esclusiva responsabilità nell’occorso.

Ma tanto non è avvenuto. 4.1 –Anche il secondo motivo è infondato.

N. 19545/20R.G.

Nel rigettare l’appello della Cazzaròe nell’accertare l’irrilevanza della mancanza di contiguità tra i terreni di proprietà delle parti, il Tribunale di Lecce ha evidenziato che il fondo della stessa appellante era “talmente incolto e pieno di erbacce da aver ampiamente favorito la propagazione delle fiamme al suo interno, fino al fondo del Nicolardi” e che la stessa appellante non aveva né allegato, né provato il caso fortuito, individuato nella causa naturale di natura assorbente (nella specie, il forte vento di libeccio), secondo l’insegnamento di Cass. n. 30922/2017.Ha pure aggiunto che la circostanza che l’incendio avesse attecchito nel fondo intermedio della [OSCURATO:PERSONA] era priva di rilevanza, giacché era rimasto dimostrato nel corso del giudizio come la predetta avesse attivato delle misure di pulizia del suo fondo, sicchéil passaggio dell’incendio in questione suquest’ultimo non poteva ascriversi a sua incuria, ma a “ semplice conseguenza delle concrete condizioni meteorologiche”, essendo del tutto normale che un incendio altrove colposamente verificatosi possa transitare su un altro terreno, benché regolarmente coltivato; tanto, ha proseguito il giudice d’appello, non consente di sostenere l’equiparazione causale in ordine all’evento dannoso (evidentemente, sostenuta dalla Cazzarò) tra il tenere un fondo in pessime condizioni, in sostanza agevolando la probabilità che le erbacce infestanti possano prendere fuoco, ed invece il coltivarloregolarmente.

Questaessendo la linea motivazionale - sul punto in discussione - della sentenza impugnata, la censura in esame, proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(e non anche sotto il profilo di cui al n. 3 della stessa disposizione ) , non coglie nel segno.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi è omesso esame di alcun fatto decisivo , sia perché le condizioni del fondo N. 19545/20R.G. intermedio sono state nella sostanza valutate dal giudice d’appello (e ritenute in linea con la normale e diligente coltivazione del fondo stesso), sia perché- anche a considerare la presenza sul terreno della [OSCURATO:PERSONA] di residui di potatura -tanto non può comunque di per sé ascendere ad indefettibile causa esclusiva della propagazione dell’incendio al fondo del Nicolardie, dunque, dei danni dallo stesso subiti. 5.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto circa le spese di lite, l’intimato non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19545/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Lecce recante il n . 759 /20 20 dep . il 9.3.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23 .1 1 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 19545/20R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 191/18, il Giudice di pace di Tricase –previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. -condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] (quantificato in € 1.960,00 oltre accessori) a causa di un incendio sviluppatosi, in data 6.6.2015, in un terreno di proprietà della convenuta e propagatosi, tra l’altro, su un terreno dell’attore. Il Tribunale di Lecce, adito dalla Cazzarò, rigettò il gravame con sentenza del 9.3.2020, confermando la prima decisione. Avverso detta sentenza, con ricorso affidato a due motivi, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto irrilevante che il fondo di essa Cazzarò non fosse confinante con quello del Nicolardi, ai fini dell’accertata responsabilità; ciò in quanto la contiguità tra i fondi, in caso di propagazione di incendio, è presupposto indispensabile, sicché il Nicolardi avrebbe dovuto semmai evocare in giudizio il proprietario del fondo confinante col suo e non direttamente essa Cazzarò. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per non aver il Tribunale valutato la responsabilità della proprietaria N. 19545/20R.G. del fondo intermedio (tale [OSCURATO:PERSONA]) nelle operazioni di potatura degli alberi e trinciatura delle erbe infestantiil suo fondo. Si sostiene che , qualora le foglie o ramaglie derivanti da tali operazioni fossero state tolte dal fondo della [OSCURATO:PERSONA], l’innesco del fuoco proveniente dal fondo di essa Cazzarò non avrebbe potuto verificarsi e dunquenon avrebbe potuto giungere nel fondo del Nicolardi. 2.1 – A presci n de re dalla verifica della procedibil ità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.(non essendo stata prodotta dalla ricorrente la relata di notifica della sentenza d’appello, dichiarata come effettuata in data 10.3.2020), il ricorso risultacomunque infondato. 3.1 –Lo è, anzitutto, il primo motivo. Infatti, il giudice del merito ha individuato la causa dell’incendio patito dal Nicolardi in quello originatosi nel fondo della Cazzarò, poi propagatosi in quello dell’intimato, dopo aver attraversato il fondo intermedio d i [OSCURATO:PERSONA], terza estranea al giudizio. Ciò del tutto correttamente, giacché - a i fini dell’accertamento della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., in caso di propagazione di incendio- non occorre affatto l’ indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato, come invece sostenuto dalla ricorrente: la giurisprudenza indicata in ricorso, del resto(v. in particolare Cass. n. 2962/2011), non pone affatto una simile condizione, del tutto estranea alla ratio della disposizione citata, ma ricostruisce il principio circa l’attribuzione della responsabilità al lume di quanto rilevante in quel determinato giudizio; in altre parole, in un caso (come quello esaminato dal citato arresto) in cui era dubbio il luogo esatto in cui l’incendio N. 19545/20R.G. s’era originato, questa Corte ha semplicemente affermato che il proprietario del fondo confinante è comunque responsabile ex art. 2051 c.c., salva la prova del caso fortuito, ma non ha certo sostenuto che il proprietario del fondo in cui effettivamente l’incendio sia originato e poi attecchito debba andare esente da responsabilità. Risulta quindi evidente che l’accertamento del giudice d’appello secondo cui l’evento per cui è processoè eziologicamente riconducibile alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. della stessa Cazzarò – posto che è indiscusso che l’incendio in questione abbia avuto origine nel suo fondo –è del tutto corretto, giacché è proprio con tale specifica e incontestata origine dell’incendio stesso cheil Tribunale s’è confrontato . Quanto precede, peraltro, non senza evidenziare che - anche ad ipotizzare una corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell’evento dannoso sotto il profilo di un concorso del fatto colposo suo o della cosa da lei custodita - è comunque indiscutibile il diritto del danneggiato di agire , per l’intero, nei confronti di anche uno solo dei danneggianti, ex art. 2055 c.c.: in altre parole, non v’è dubbio che, anche nella suddetta ipotesi, del tutto legittimamente il Nicolardi ha agito nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente. Semmai, era onere della custode Cazzarò provare il caso fortuito, o anche un ruolo causale del fondo intermedio idoneo ad escludere (in tutto o in parte) la propria responsabilità, se del caso previa chiama ta in causa della [OSCURATO:PERSONA], al fine di farne accertare la concorrente od esclusiva responsabilità nell’occorso. Ma tanto non è avvenuto. 4.1 –Anche il secondo motivo è infondato. N. 19545/20R.G. Nel rigettare l’appello della Cazzaròe nell’accertare l’irrilevanza della mancanza di contiguità tra i terreni di proprietà delle parti, il Tribunale di Lecce ha evidenziato che il fondo della stessa appellante era “talmente incolto e pieno di erbacce da aver ampiamente favorito la propagazione delle fiamme al suo interno, fino al fondo del Nicolardi” e che la stessa appellante non aveva né allegato, né provato il caso fortuito, individuato nella causa naturale di natura assorbente (nella specie, il forte vento di libeccio), secondo l’insegnamento di Cass. n. 30922/2017.Ha pure aggiunto che la circostanza che l’incendio avesse attecchito nel fondo intermedio della [OSCURATO:PERSONA] era priva di rilevanza, giacché era rimasto dimostrato nel corso del giudizio come la predetta avesse attivato delle misure di pulizia del suo fondo, sicchéil passaggio dell’incendio in questione suquest’ultimo non poteva ascriversi a sua incuria, ma a “ semplice conseguenza delle concrete condizioni meteorologiche”, essendo del tutto normale che un incendio altrove colposamente verificatosi possa transitare su un altro terreno, benché regolarmente coltivato; tanto, ha proseguito il giudice d’appello, non consente di sostenere l’equiparazione causale in ordine all’evento dannoso (evidentemente, sostenuta dalla Cazzarò) tra il tenere un fondo in pessime condizioni, in sostanza agevolando la probabilità che le erbacce infestanti possano prendere fuoco, ed invece il coltivarloregolarmente. Questaessendo la linea motivazionale - sul punto in discussione - della sentenza impugnata, la censura in esame, proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(e non anche sotto il profilo di cui al n. 3 della stessa disposizione ) , non coglie nel segno. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi è omesso esame di alcun fatto decisivo , sia perché le condizioni del fondo N. 19545/20R.G. intermedio sono state nella sostanza valutate dal giudice d’appello (e ritenute in linea con la normale e diligente coltivazione del fondo stesso), sia perché- anche a considerare la presenza sul terreno della [OSCURATO:PERSONA] di residui di potatura -tanto non può comunque di per sé ascendere ad indefettibile causa esclusiva della propagazione dell’incendio al fondo del Nicolardie, dunque, dei danni dallo stesso subiti. 5.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto circa le spese di lite, l’intimato non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stess
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