CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2021
Cassazione n. 36777/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Varese rigettava l'appello proposto dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], indagata per i reati di contrabbando e per quelli di cui agli artt. 81, 56/515, 56/356 e 470 cod.pen., avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'istanza di revoca del sequestro preventivo ex art. 321 cod.proc.pen. avente ad oggetto conto corrente bancario intestato alla "[OSCURATO:PERSONA] scarl", della quale l'indagata era legale rappresentante. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 56 e 356 cod.pen., 34, comma 2, d.l. 9/20250 e successive modifiche. Argomenta che, in sede di istanza originaria di dissequestro, erano stati prodotti una consulenza tecnica ex art. 233 cod.pen. volta a chiarire la fattispecie contrattuale di cui all'art.34 d.l. 9/2020 intercorsa con il contraente pubblico Protezione civile e registrazioni delle conference calls intervenute con il contraente pubblico volte a convalidare la reale volontà contrattuale e l'assenza di attività frodatoria; sul punto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale era rimasto silente ed il Tribunale, adito in sede di appello cautelare, si limitava a richiamare sommariamente la consulenza di parte e le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto di precedente istanza di riesame del provvedimento genetico, senza fornire sul punto adeguato contrappunto giustificativo per la maggior fondatezza degli argomenti tecnici-giuridici accusatori ed esprimendo una motivazione del tutto apparente; il consulente tecnico della difesa aveva rilevato nella sua relazione gli errori tecnici del consulente del Pm e l'inidoneità dei test utilizzati e la stessa Protezione civile aveva confermato la validità del prodotto in ragione anche della validazione operata dal [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia, poi, che il reato di cui all'art. 356 cod.pen. richiede un quid pluris rispetto al semplice inadempimento contrattuale e, quindi, la difesa della ricorrente intendeva dimostrare, attraverso le nuove evidenze probatorie, l'assenza della "malafede contrattuale", la piena rispondenza qualitativa dei prodotti acquistati - D.P.I. non comunitari senza marcatura CE- rispetto a quanto richiesto dall'art. 34, comma 2, di 9/2020 e la loro legittima commerciabilità nonchè la rispondenza alla effettiva volontà contrattuale esplicitata dalla Protezione civile.i Rimarca che, secondo la tesi accusatoria, l'attività decettiva si sarebbe realizzata attraverso la falsa marcatura CE, la spendita fasulla della norma armonizzata EN 149:2001+A1:2009 e l'assenza di certificazione rilasciata da ente notificatore; il consulente di parte aveva confutato tali elementi, evidenziando, quanto alla falsa marcatura CE, che sui dispositivi era presente il diverso marchio C E ([OSCURATO:PERSONA]), quanto al test esso era documentato sulla mascherina e consentiva il rapporto di equivalenza tra i dispositivi KN95 con i comunitari FFP2; quanto, infine, alla legittima commercializzazione si era richiamata la conversione in legge del d.l. n. 18 del 17/03/2020 che consentiva di importare dispositivi non marcati CE; l'art. 34, comma 2, di 9/2020 consentiva la commerciabilità di dispositivi di protezione individuali non comunitari purchè aventi "efficacia protettiva analoga" e, come evidenziato dal consulente di parte, la verifica di tale capacità protettiva andava effettuata, secondo la migliore letteratura scientifica ed il coordinamento degli organismi notificati per la respirazione, non con un reagente oleoso (olio di paraffina), utilizzato dal consulente del Pm, ma con un reagente non oleoso (NACL) Con il secondo motivo deduce violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 292 e 295 dpr 43/73 e 70 dpr 633/72, alla decisione UE n. 202/491, determinazione prot. n. 101115/RU, art 2 Ordinanza Commissariale 6/2020, determinazione prot. n. 1021317RU, allegato 1 DM 25 marzo 2020 e art. 125, comma 3, cod.proc.pen. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto coperto da giudicato cautelare il fumus dei reati tributari, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice del gravame i lotti di mascherine che sarebbero stati importati senza pagare i diritti di confine non erano coincidenti con i prodotti che sarebbero stati fraudolentemente messi in commercio. Inoltre, in base alla ordinanza del Commissario n. 6 del 28 marzo 2020, come chiarita anche dalla determinazione prot. n. 10231/RU del 30.03.2020, che includeva nell'esenzione dalle imposte doganali e dall'IVA di importazione i beni destinati a "soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali", andavano inseriti tra questi anche i destinatari delle importazioni della società Only di cui alle autocertificazioni datate 30 e 31 marzo; tale punto non era analizzato dal Tribunale, con conseguente vizio di motivazione apparente. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. La difesa della ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, secondo le argomentazioni che seguono. 2.Va ricordato che la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere anche l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali»: infatti, l'interesse all'impugnazione è un requisito generale per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari (cfr. in tal senso, fra le tante, Sez. 3, sentenza n. 9947 del 20/01/2016). Secondo il costante orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 - 01; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, in motivazione) l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del riesame reale, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. E, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'imputato o l'indagato - che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro - intanto può impugnare, in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez.5 n.22231 del 17/03/2017,Rv.270132;Sez.3, n.35072 del 12/04/2016, Rv.267672;Sez 5, n.20118 del 20/04/2015, Rv.263799;Sez.1,n.15998 del 28/02/2014, Rv 259601 Sez.5,n.10205 del 18/01/2013, Rv.255225; Sez. 3, n. 10977 del 27/01/2010, Rv. 246344; Ry.259412; Sez.1, n.13037 del 18/02/2009, Ry.243554). Nella specie, la ricorrente, avendo agito in proprio quale indagata nel procedimento penale (n. 2791/2020 RGNR-Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) e non quale legale rappresentante della società e, quindi, non potendo ottenere l'eventuale restituzione di quanto in sequestro è carente di interesse alla proposizione del ricorso (cfr in termini, Sez.3, n. 47313 del 17/05/2017, Ry.271231, che ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato proposto per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio, nonché Sez.1, n.6779 del 08/01/2019,Rv.274992). 3. Nondimeno, ove si volesse ritenere che la ricorrente abbia agito quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] scarl", terzo interessato e parte diversa dall'imputato o indagato, difetta la procura speciale.Il terzo interessato al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod.proc.pen., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, "ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore", come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 cod.proc.civ. (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, dep.07/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252438; Sez.3, n.23107 del 23/04/2013, Rv.255445; Sez.6, n.3727 del 30/09/2015,dep.27/01/2016, Rv.266149). La procura speciale in atti conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per quanto emerge dal diretto esame della stessa - richiama espressamente gli artt. 96 e ss cod.proc.pen. che si riferiscono proprio alla difesa dell'imputato e non del terzo; inoltre, vengono conferite al difensore tutte le facoltà riferibili alla posizione dell'imputato (es. richiedere di riti alternativi, presentare querela o accettare remissione di querela, presentare opposizioni a decreto penale di condanna e rinuncia all'opposizione, proporre impugnazioni e riesami...). La nomina del difensore, quindi, è priva della necessaria procura speciale, che la ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] scarl avrebbe dovuto conferirgli, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina, anche sotto tale profilo, l'inammissibilità del ricorso 4. I rilevati profili di inammissibilità impediscono l'esame dei motivi proposti. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen