CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 39320/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17882-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso l'ordinanza n. cronol. 4071/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 178g/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza 10 ottobre 2019, la Corte d'appello di Palermo dichiarava l'estinzione del giudizio per rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando la prima alle spese di giudizio in favore della seconda, che l'aveva accettata e tuttavia insistito per la liquidazione delle spese; 3. con atto notificato il 15 giugno 2020, la prima ricorreva per cassazione con unico motivo, mentre la seconda, ritualmente intimata, non svolgeva difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 131, 132, 161, 276, 307 c.p.c., per erronea pronuncia dell'estinzione del giudizio con ordinanza, anziché con sentenza, firmata dal solo presidente e non anche, come prOisto, dal relatore, (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, terzo comma c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 8 febbraio 2008, n. 3128; Cass. 26 novembre 2020, n. 26914): ciò che si è verificato nel caso di specie, in cui l'ordinanza collegiale della Corte d'appello, avente contenuto decisorio di sentenza, è stata firmata dal solo presidente non relatore né estensore; 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione dell'ordinanza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione; P.Q.M. RG 17n/2020 La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza (sentenza) impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 novembre 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) l(-( ft [OSCURATO:PERSONA] S