CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 12925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atania in composizionemonocratica – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, giudicati con diverse sentenzeemesse a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo trattarsi di fatti tra loro slegati dal punto divista sia funzionale, sia spazio-temporale e, quindi, da reputarsi sintomatici di una radicaleinsofferenza del soggetto a sottostare alle leggi e, pertanto, di una precisa scelta di vita, nonpotendo fungere da elemento unificante neanche lo stato di tossicodipendenza del soggetto.In particolare, era stata domandata l’unificazione in continuazione dei reati oggetto delleseguenti sentenze;- sentenza del 27/01/2022 della Corte di appello di Catania, di condanna alla pena dimesi uno e giorni dieci di reclusione, per il reato di tentato furto aggravato, commesso inBelpasso il 16/08/2016;- sentenza della Corte di appello di Catania del 21/06/2022, di condanna alla pena di mesiquattro di reclusione ed euro 266,00 di multa, per il reato di furto aggravato, commesso inCatania il 28/04/2011;- sentenza del Tribunale di Catania in composizione monocratica del 16/09/2019, dicondanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa, per ilreato di furto aggravato, commesso in Trecastagni il 25/02/2019;- sentenza del Tribunale di Siracusa in composizione monocratica del 12/10/2015, dicondanna alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di tentato furto aggravato eresistenza a pubblico ufficiale, posti in essere a Floridia il 10/10/2015;- sentenza del Tribunale di Catania in composizione monocratica del 26/09/2014, dicondanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, per il reato ditentato furto aggravato, commesso in Misterbianco il 14/08/2014.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due distinti motivi, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dellalegge e contestuale vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione delladisciplina della continuazione ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.La difesa ha anche presentato memoria difensiva, ribadendo la sussistenza deigià sottolineati vizi di violazione ed errata interpretazione di legge, in relazione ai requisitirichiesti in ordine alla sussistenza della continuazione, in presenza di una condizione ditossicodipendenza. Ha anche rappresentato, la difesa, come il giudice dell’esecuzione abbiatrascurato di considerare gli elementi decisivi e concreti emersi, quali la omogeneità deireati, l’identità del movente, le dichiarazioni dell’imputato quanto ai motivi a delinquere e lostato di tossicodipendenza.3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490). Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione haadeguatamente motivato in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, nonessendovi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.Il provvedimento avversato ha, in effetti, preso in considerazione lo stato ditossicodipendenza del soggetto, ma ha ritenuto che tale condizione non potesserappresentare elemento sufficiente per ritenere sussistente il vincolo della continuazione,alla luce della mancanza degli altri indici c.d. rivelatori di un disegno unitario e, in particolare,stante la grande distanza temporale che separa la commissione dei diversi fatti.4. Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.