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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27619/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in esito agiudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, emessa il 17 maggio 2018, haconfermato la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di estorsione emaltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della madre e del fratello.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo, con unico edarticolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allamancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n. 4 cod.pen., avuto riguardo al fatto che le somme di danaro pretesedal ricorrente gli erano dovute, come aveva dichiarato la madre a proposito dellasomma di 2000 euro consegnata all’imputato e come si evincerebbe dalledichiarazioni del padre.La mancanza di pretese economiche consistenti avrebbe dovuto comportarela derubricazione del fatto di estorsione nel meno grave reato di violenza privata.Quanto al delitto di maltrattamenti in famiglia, mancherebbe l’elementooggettivo della abitualità, non essendo emersa la prova che tra gennaio edottobre 2015 l’imputato avesse posto in essere i comportamenti contestatigli,come sarebbe dimostrato dalla rimessione delle querele sporte nel medesimoperiodo di tempo dalle vittime e dall’unico episodio di minacce nei confronti delfratello.Infine, il ricorrente si duole della applicazione della recidiva, a suo direavvenuta in modo automatico attraverso il mero richiamo ai precedenti penali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque,manifestamente infondati.1.

Quanto alle censure che ineriscono al giudizio di responsabilità - le qualihanno priorità logica - il ricorrente non si confronta adeguatamente con lamotivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, nellaparte in cui ha indicato, attraverso la valutazione di elementi di fatto inerenti almerito del giudizio e non rivedibili in questa sede, le prove dimostrative dellasussistenza dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia.Il ricorrente, con atteggiamenti reiterati commessi nel periodo di interesseprocessuale delimitato nel capo di imputazione (da gennaio a ottobre 2015), conbrevi periodi di remissione, aveva sottoposto i suoi familiari, madre e fratello, adun clima “irrespirabile, nel quale, in preda alla costante necessità di reperiresoldi e dosi di sostanza stupefacente, li aveva costretti a vivere per mesi” (fg. 5della sentenza impugnata), con litigi, minacce ed anche aggressioni fisiche allamadre causative di lesioni, in un caso oggetto di refertazione medica.Tanto è emerso dalle concordi dichiarazioni dei congiunti del ricorrente; lamadre, sperando nel recupero dei rapporti familiari, aveva rimesso le quereleallorquando, apparentemente, la situazione era migliorata, per poi tornare adenunciare il figlio.Le dichiarazioni del padre del ricorrente non sono state ritenute significativedalla Corte di appello sul presupposto, non smentito in ricorso, che il genitorenon stava in casa nel periodo di interesse, non aveva rapporti con la moglie enon aveva contezza del clima all’interno della famiglia.Sulla base di questi presupposti di fatto è stato correttamente ritenutosussistente l’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti.Quanto al reato di estorsione, entrambe le persone offese avevanoconcordemente ribadito che le minacce e le aggressioni subite dalla madre eranofinalizzate ad ottenere denaro nella misura di euro 150,00 al mese, somme allequali il ricorrente non aveva alcun diritto indipendentemente dal credito vantatonei confronti del padre.

L’aver agito al fine di ottenere un vantaggio patrimonialecon altrui danno è circostanza che impedisce di definire il fatto in terminigiuridicamente più favorevoli come violenza privata.Infatti, integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenzaprivata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di unasomma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata aprocurare al soggetto attivo un ingiusto profitto. (Sez. 6, n. 53429 del05/11/2014, Galdieri, Rv. 261800-01)2.

Le somme estorte, complessivamente valutate nella loro interezza inragione del numero delle elargizioni nel tempo, non sono state ritenute dispeciale tenuità tanto da giustificare la concessione della circostanza attenuantedi cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen.Si tratta di giudizio di merito non rivedibile in questa sede perché privo divizi logico-giuridici.Oltretutto, relativamente al reato di estorsione, giova rilevare il suocarattere plurioffensivo, in quanto volto a tutelare anche l’integrità morale dellavittima, elemento del tutto sfuggito al ricorrente.L'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimentoal delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalleazioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valoreeconomico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sullalibertà e integrità fisica e morale della vittima. (Nella fattispecie, assumevarilievo il perdurante stato d'ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacceesercitate dall'imputato). (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080-01).Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.3.

Infine, anche in relazione alla censura inerente alla recidiva, il ricorso èaspecifico, poiché la Corte di appello ha espressamente sottolineato come i reaticommessi dal ricorrente, rapportati ai numerosi precedenti penali, fosseroindicativi di maggiore colpevolezza e ingravescente pericolosità sociale.In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa,è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia cheescluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che taledovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si diaconto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di unprocesso delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco,Rv. 274782-01).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in esito agiudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, emessa il 17 maggio 2018, haconfermato la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di estorsione emaltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della madre e del fratello.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo, con unico edarticolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allamancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n. 4 cod.pen., avuto riguardo al fatto che le somme di danaro pretesedal ricorrente gli erano dovute, come aveva dichiarato la madre a proposito dellasomma di 2000 euro consegnata all’imputato e come si evincerebbe dalledichiarazioni del padre.La mancanza di pretese economiche consistenti avrebbe dovuto comportarela derubricazione del fatto di estorsione nel meno grave reato di violenza privata.Quanto al delitto di maltrattamenti in famiglia, mancherebbe l’elementooggettivo della abitualità, non essendo emersa la prova che tra gennaio edottobre 2015 l’imputato avesse posto in essere i comportamenti contestatigli,come sarebbe dimostrato dalla rimessione delle querele sporte nel medesimoperiodo di tempo dalle vittime e dall’unico episodio di minacce nei confronti delfratello.Infine, il ricorrente si duole della applicazione della recidiva, a suo direavvenuta in modo automatico attraverso il mero richiamo ai precedenti penali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque,manifestamente infondati.1. Quanto alle censure che ineriscono al giudizio di responsabilità - le qualihanno priorità logica - il ricorrente non si confronta adeguatamente con lamotivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, nellaparte in cui ha indicato, attraverso la valutazione di elementi di fatto inerenti almerito del giudizio e non rivedibili in questa sede, le prove dimostrative dellasussistenza dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia.Il ricorrente, con atteggiamenti reiterati commessi nel periodo di interesseprocessuale delimitato nel capo di imputazione (da gennaio a ottobre 2015), conbrevi periodi di remissione, aveva sottoposto i suoi familiari, madre e fratello, adun clima “irrespirabile, nel quale, in preda alla costante necessità di reperiresoldi e dosi di sostanza stupefacente, li aveva costretti a vivere per mesi” (fg. 5della sentenza impugnata), con litigi, minacce ed anche aggressioni fisiche allamadre causative di lesioni, in un caso oggetto di refertazione medica.Tanto è emerso dalle concordi dichiarazioni dei congiunti del ricorrente; lamadre, sperando nel recupero dei rapporti familiari, aveva rimesso le quereleallorquando, apparentemente, la situazione era migliorata, per poi tornare adenunciare il figlio.Le dichiarazioni del padre del ricorrente non sono state ritenute significativedalla Corte di appello sul presupposto, non smentito in ricorso, che il genitorenon stava in casa nel periodo di interesse, non aveva rapporti con la moglie enon aveva contezza del clima all’interno della famiglia.Sulla base di questi presupposti di fatto è stato correttamente ritenutosussistente l’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti.Quanto al reato di estorsione, entrambe le persone offese avevanoconcordemente ribadito che le minacce e le aggressioni subite dalla madre eranofinalizzate ad ottenere denaro nella misura di euro 150,00 al mese, somme allequali il ricorrente non aveva alcun diritto indipendentemente dal credito vantatonei confronti del padre. L’aver agito al fine di ottenere un vantaggio patrimonialecon altrui danno è circostanza che impedisce di definire il fatto in terminigiuridicamente più favorevoli come violenza privata.Infatti, integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenzaprivata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di unasomma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata aprocurare al soggetto attivo un ingiusto profitto. (Sez. 6, n. 53429 del05/11/2014, Galdieri, Rv. 261800-01)2. Le somme estorte, complessivamente valutate nella loro interezza inragione del numero delle elargizioni nel tempo, non sono state ritenute dispeciale tenuità tanto da giustificare la concessione della circostanza attenuantedi cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen.Si tratta di giudizio di merito non rivedibile in questa sede perché privo divizi logico-giuridici.Oltretutto, relativamente al reato di estorsione, giova rilevare il suocarattere plurioffensivo, in quanto volto a tutelare anche l’integrità morale dellavittima, elemento del tutto sfuggito al ricorrente.L'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimentoal delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalleazioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valoreeconomico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sullalibertà e integrità fisica e morale della vittima. (Nella fattispecie, assumevarilievo il perdurante stato d'ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacceesercitate dall'imputato). (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080-01).Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.3. Infine, anche in relazione alla censura inerente alla recidiva, il ricorso èaspecifico, poiché la Corte di appello ha espressamente sottolineato come i reaticommessi dal ricorrente, rapportati ai numerosi precedenti penali, fosseroindicativi di maggiore colpevolezza e ingravescente pericolosità sociale.In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa,è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia cheescluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che taledovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si diaconto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di unprocesso delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco,Rv. 274782-01).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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