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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47658/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 29/06/2020, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 18/04/2019 del Tribunale di Messina di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di una bicicletta (con riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di particolare tenuità).

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione a lei attribuito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, dal giudice di merito, che ha valutato inattendibile e, pertanto, fonte di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), la spiegazione fornita dall'imputata sulla provenienza della bicicletta (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello di Messina ha evidenziato come non fosse credibile l'acquisto della bici al mercato delle pulci, da un venditore ignoto, senza alcuna ricevuta e a un terzo del suo valore di mercato, per poi rivederla online).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 29/06/2020, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 18/04/2019 del Tribunale di Messina di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di una bicicletta (con riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di particolare tenuità). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione a lei attribuito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, dal giudice di merito, che ha valutato inattendibile e, pertanto, fonte di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), la spiegazione fornita dall'imputata sulla provenienza della bicicletta (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello di Messina ha evidenziato come non fosse credibile l'acquisto della bici al mercato delle pulci, da un venditore ignoto, senza alcuna ricevuta e a un terzo del suo valore di mercato, per poi rivederla online). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 47658/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris