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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 07448/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 e ss., sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla reiterazione della condotta, oggetto di uno specifico precedente ed alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanannen o del domicilio nonché al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione può essere discrezionalmente motivata dal giudice del merito valorizzando ogni aspetto del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, che, nel caso in esame, era palesata dai suoi precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Pri2 dente [OSCURATO:PERSONA] ano A a5riscuolo DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 e ss., sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla reiterazione della condotta, oggetto di uno specifico precedente ed alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanannen o del domicilio nonché al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione può essere discrezionalmente motivata dal giudice del merito valorizzando ogni aspetto del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, che, nel caso in esame, era palesata dai suoi precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Pri2 dente [OSCURATO:PERSONA] ano A a5riscuolo DEPOSITAT