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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 40281/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/04/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 ottobre 2016 dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 648 e 497-bis cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce l'intervenuta prescrizione del delitto di possesso di documenti identificativi falsi di cui al capo e). •

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze manifestamente infondate.

Il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma (cfr. Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468-01, in motivazione; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221-01, in motivazione; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303-01, in motivazione); i giudici di merito hanno accertato il previo concorso, quanto meno morale, nella fabbricazione del falso documento (cfr. sentenza di appello, p. 7, sentenza di primo grad, p. 2).

La pena edittale massima, sulla cui base computare i termini prescrizionali, è, dunque, ai sensi dell'artt. 157, secondo comma, cod. pen., di sette anni e mezzo (cinque anni di reclusione previsti dal primo comma, aumentati della metà).

A seguito dell'aumento di un quarto, ex art. 161, secondo comma, cod. proc. pen., il termine massimo risulta, pertanto, di 9 anni, 4 mesi e 15 giorni.

Posto che la permanenza della condotta detentiva risulta protratta sino all'il ottobre 2014, la prescrizione sarebbe maturata il 26 febbraio 2024.

Occorre, tuttavia, tenere altresì conto dei 42 giorni di sospensione del termine prescrizionale dal 26 maggio 2016 al 7 luglio 2016, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze (pacificamente ammessa anche dal ricorrente).

A prescindere dalle ulteriori sospensioni contestate nell'atto di impugnazione e avuto riguardo alla mancanza di censure in ordine alla tempistica degli eventi interruttivi, il termine ultimo è venuto, in conclusione, a scadere solo 1'8 aprile 2024, dopo la pronuncia di secondo grado.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.

P.Q.M. 00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle mm cro 00 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle zu) n 0--

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/04/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 ottobre 2016 dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 648 e 497-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce l'intervenuta prescrizione del delitto di possesso di documenti identificativi falsi di cui al capo e). • 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze manifestamente infondate. Il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma (cfr. Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468-01, in motivazione; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221-01, in motivazione; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303-01, in motivazione); i giudici di merito hanno accertato il previo concorso, quanto meno morale, nella fabbricazione del falso documento (cfr. sentenza di appello, p. 7, sentenza di primo grad, p. 2). La pena edittale massima, sulla cui base computare i termini prescrizionali, è, dunque, ai sensi dell'artt. 157, secondo comma, cod. pen., di sette anni e mezzo (cinque anni di reclusione previsti dal primo comma, aumentati della metà). A seguito dell'aumento di un quarto, ex art. 161, secondo comma, cod. proc. pen., il termine massimo risulta, pertanto, di 9 anni, 4 mesi e 15 giorni. Posto che la permanenza della condotta detentiva risulta protratta sino all'il ottobre 2014, la prescrizione sarebbe maturata il 26 febbraio 2024. Occorre, tuttavia, tenere altresì conto dei 42 giorni di sospensione del termine prescrizionale dal 26 maggio 2016 al 7 luglio 2016, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze (pacificamente ammessa anche dal ricorrente). A prescindere dalle ulteriori sospensioni contestate nell'atto di impugnazione e avuto riguardo alla mancanza di censure in ordine alla tempistica degli eventi interruttivi, il termine ultimo è venuto, in conclusione, a scadere solo 1'8 aprile 2024, dopo la pronuncia di secondo grado. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. P.Q.M. 00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle mm cro 00 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle zu) n 0--
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