CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22796/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Firenze n. 404 /20 2 2 , pubblicata in data1° marzo 202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello . Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo, pari ad euro 26.660,53, dovutogli in forza della “polizza di assicurazione sulla vita” n. 8026535, o , in alternativa, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, in misura pari all’indennizzo, per violazione dell’art. 56 n. 3 e dell’art. 17 del [OSCURATO:PERSONA] n. 35/10 o per violazione dei doveri informativi previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 551/D del 1° marzo 2005 e comunque per violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,replicando che la polizza era da qualificarsi come contratto di assicurazione sulla vita, soggetto alla prescrizione biennale, e che la somma versata dall’assicurato era rimasta in giacenza per oltre due anni dalla scadenza del contratto senza che l’assicurato l’avesse reclamata; come previsto dalla normativa di settore, aveva devoluto l’intero importo di euro 26.660,53 al Fondo istituito presso il Ministero delle Finanze dalla legge n. 166/2008 e, con missiva del 1° giugno 2012, di tanto aveva tempestivamente informato l’assicurato. Con ordinanza del 24 marzo 2014 , il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda, condannando la società assicuratrice al pagamento della somma richiesta, oltre interessi, ritenendo sussistente l’inadempimento contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi informativi e del principio generale di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. 2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stato accolto dalla Corte d’appello di Firenze, che ha rigettato l’originaria domanda avanzata dal Tofani. Ha premesso che, in difetto di appello incidentale, si era formato il giudicato interno sulla statuizione della sentenza di primo grado che aveva qualificato il contratto come “ assicurazione sulla vita ” e sulla intervenuta prescrizione biennale , così respingendo la tesi di parte appellata secondo la quale doveva fars i applicazione del termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. Risultando incontestato che, a seguito della scadenza del contratto, l’importo maturato a favore dell’assicurato era rimasto in giacenza presso la società appellante per oltre due anni, senza che nessuno la reclamasse, la Corte territoriale ha escluso che potesse essere invocata l’applicazione dell’art. 17 del [OSCURATO:PERSONA] n. 35/10, entrato in vigore il 1° dicembre 2010, sia perché il contratto in contestazione, cessato al 28 marzo 2009, era stato stipulato in data antecedente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 551, sia perché in ogni caso, non poteva dirsi “vigente” alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 35/10. H a, pure, negato che fosse contrario ai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. non informare il contraente dell’imminenza della maturazione del termine di prescrizione del diritto all’indennizzo ed h a, infine, dichiarato l’inammissibilità dell’ulteriore profilo di doglianza volto ad individuare una diversa natura giuridica del contratto ed a sottrarlo al termine biennale di prescrizione, osservando che la questione era stata superata dal d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, che prevede che “le polizze vita stipulate a partire dall’anno 2012” sono ormai sottoposte al termine decennale, così affermando la validità di quelle stipulate precedentemente e pacificamente sottoposte al termine biennale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente de nunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ violazione o falsa applicazione dell’art. 56 n. 3 e dell’art. 17 del [OSCURATO:PERSONA] n. 35 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]››, ‹‹ violazione dell’art. 12 delle preleggi ›› e ‹‹violazione dell’art. 1218 c.c.››. Deduce che in data 1° dicembre 2010, anteriormente alla prescrizione del diritto di ricevere il pagamento delle somme previste in polizza, prescrizione che sarebbe maturata in data 28 marzo 2011, era entrato in vigore il regolamento Isvap n. 35 del 2010, applicabile, ex art. 56 n. 3, ai contratti di assicurazione stipulati, come quello in esame, ‹‹antecedentemente alla data di emanazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 551 del 1.03.05›› e ‹‹ ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento››. Precisa che l’art. 56 n. 3 prevede che, a tali contratti, si applicano, a partire dall’entrata in vigore del regolamento del 2010, varie norme, tra cui l’art. 17, del seguente tenore: ‹‹1. Le imprese inviano al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto una comunicazione scritta con l’indicazione del termine di scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione. 2. Nella comunicazione da inviare al contraente deve essere inserita un’avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23.12.2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni››. Sostiene che il contratto per cui è causa, alla data di entrata in vigore del regolamento Isvap, era ‹‹ancora vigente››, in quanto la somma dovutagli non era stata ancora pagata, il diritto a conseguirla non era ancora prescritto per decorrenza del termine biennale, che sarebbe maturato il 28 marzo 2011, e la somma non era stata ancora devoluta al Ministero competente, cosicché, se [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli avesse inviato la comunicazione prevista dalla norma sopra trascritta, avrebbe incassato l’indennizzo. I contratti ‹‹ ancora vigenti›› - prosegue il ricorrente - sono quelli ancora idonei a produrre effetti. Pertanto, se il legislatore, come ritenuto dalla Corte d’appello, avesse voluto riferirsi, nella previsione del richiamato art. 56, a“contratti non scaduti”, non avrebbe utilizzato l’inciso “contratti ancora vigenti”. In difetto di invio da parte di [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. della comunicazione di cui all’art. 17 del Regolamento, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi integrato l’inadempimento contrattuale. 2. Con il secondo motivo la decisione impugnata è censurata , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per ‹‹violazione o falsa applicazione dell’art. 27 della [OSCURATO:PERSONA] n. 551/D in vigore dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]››; ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.››; ‹‹Violazione dell’art. 1218 c.c.››. Il ricorrente sostiene che comunicare all’assicurato la data di scadenza della polizza e le conseguenze della prescrizione del suo diritto non “travalica il limite dell’interesse dell’assicuratore”, costituisce dovere accessorio al contratto e doveroso per l’assicuratore anche prima e a prescindere dal regolamento Isvap n. 35/10 e non comporta snaturamento del contratto di assicurazione. 3. Con il terzo motivo, denunziando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. e degli artt. 1882, 1895, 2946 e 2952››, il ricorrente attinge la decisione gravata nella parte in cui afferma che deve ritenersi coperta da giudicato interno la statuizione della sentenza di primo grado che riconduce il contratto all’assicurazione sulla vita e dichiara l’intervenuta prescrizione biennale del diritto dell’assicurato di percepire l’indennizzo. Evidenzia il ricorrente di avere dedotto nel corso del giudizio di merito che il contratto in contestazione non poteva essere ritenuto di “assicurazione”, ma dovesse invece qualificarsi di “investimento” a capitale garantito. Poiché il giudice di primo grado non aveva accolto la domanda, in comparsa di risposta depositata in grado di appello aveva riproposto la questione, concludendo per la conferma della sentenza impugnata “anche eventualmente dichiarando non prescritto il pagamento della somma pattuita con il contratto per cui è causa, dovendo ad esso applicarsi la prescrizione decennale e non biennale”. 3.1. Il terzo motivo, che va esaminato con priorità perché idoneo a definire il giudizio,è fondato, con assorbimento dei restanti motivi. 3.2. La Corte d’appello, nel ritenere applicabile al caso de quo il termine di prescrizione biennale, ha osservato, in via preliminare, che l’appellato, ora ricorrente, non aveva ritualmente proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva espressamente disatteso l’argomentazione difensiva fatta valere dal Tofani, secondo la quale il contratto oggetto di causa era soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., ed ha conseguentemente ritenuto che, in difetto di impugnazione sul punto, il relativo capo della sentenza fosse ormai coperto dal giudicato. La questione che la censura pone è, dunque, stabilire se la ritenuta applicabilità del termine biennale, affermata dal Tribunale, sia statao non sia stata appellata ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. 3.3. L’esame della comparsa di costituzione depositata in appello dal Tofani, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato (Cass., sez. U, n. 8077/2012) e del rispetto, da parte del ricorrente, del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., depone nel senso che, sia pur senza formule sacramentali, il Tofani abbia effettivamente proposto appello incidentale. A tale riguardo è sufficiente osservare che: a) l’assicurato ha dedicato due pagine intere dell’appello (pagg. 19 -20) per spiegare le ragioni per cui riteneva dovesse applicarsi il termine decennale; b) l’uso dell’espressione “in ipotesi e per completezza”, che si rinviene in premessa a pag. 19 dell’atto difensivo, lungi dall’essere ambigua, trova giustificazione nel fatto che il Tofani aveva inteso proporre un appello condizionato, con ciò volendo sottolineare che la questione del termine prescrizionale dovesse essere esaminata “in ipotesi di accoglimento” dell’appello principale; c) nelle conclusioni dell’atto l’appellato ha insistito per il rigetto dell’appello principale, ma ha contestualmente chiesto che il credito azionato venisse “eventualmente“ dichiarato non prescritto, cioè per l’eventualità che fosse accolto l’appello principale. La valutazione complessiva dell’atto porta a ritenere che le espressioni utilizzate fossero idonee a proporre una impugnazione incidentale condizionatae che, pertanto, la Corte d’appello ha errato nel non esaminare la questione del termine di prescrizione in concreto applicabile alla fattispecie ad essa sottoposta. Difatti, essendo stata la statuizione della sentenza del Tribunale che negava l’applicabilità della prescrizione decennale attinta con appello incidentale, non può ritenersi formato, sul punto,il giudicato. 4. Ne segue che la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello competente, la quale, nel prendere in esame l’eccezione, dovrà tenere conto del la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. con modif. in l. n. 166 del 2008, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024 (pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del 6 marzo 2024), che opera in relazione ai rapporti giuridici sorti dopo il 2008 e ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato. Per effetto di tale sentenza, avente efficacia retroattiva, i diritti dell’assicurato sorti dopo il 2008 e non esercitati sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale(Cass., s ez. 3, 11/07/2024, n. 19148) . Nel caso qui in esame il diritto è sorto nel 2009, cosicché è evidente che, nel valutare l’eccezione, la Corte territoriale non potrà prescindere dagli effetti della pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa l