CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13969/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 497 - bis, comma primo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato alla Guardia di Finanza, è generico, poiché non illustra la decisività di quelle dichiarazioni (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0