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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2016

ECLI:EU:F:2016:149
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015FJ0048_SUM

[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico) 18 luglio 2016 Causa F‑48/15 SD contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Esercizio di valutazione 2013 – Rapporto informativo – Errore manifesto di valutazione – Piano di recupero – Atto lesivo – Ricevibilità» Oggetto : Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale SD chiede, in sostanza, l’annullamento, da una parte, del suo rapporto informativo per il periodo 1 o gennaio-31 dicembre 2013 e, dall’altra, del «piano di recupero» adottato sulla base di tale rapporto nonché la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO, o in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») a versarle, a titolo di risarcimento dei pretesi danni morali da lei subiti, un indennizzo di ammontare adeguato, quantificato, salvo aumento o diminuzione nel corso del procedimento, nell’importo di EUR 10000.

Decisione : Il ricorso è respinto.

SD sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione (Statuto dei funzionari, art. 43) Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Piano di recupero diretto a migliorare le prestazioni lavorative, redatto in stretta connessione col rapporto informativo – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1) In materia di valutazione del merito, i valutatori dispongono di un amplissimo potere discrezionale e, di conseguenza, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi a verificare l’insussistenza di un errore di fatto, di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere.

In particolare, un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio di un potere decisionale.

Di conseguenza, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta ad apportare a tal fine devono essere sufficienti per privare di ogni plausibilità le valutazioni dei fatti operate nel rapporto informativo impugnato.

In altri termini, la censura relativa ad un errore manifesto di valutazione dev’essere respinta se, malgrado gli elementi addotti dalla parte ricorrente, la valutazione contestata appare comunque plausibile. (v. punti 35 e 36) Riferimento: Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 10 novembre 2009, N/Parlamento, F‑93/08 , EU:F:2009:151 , punto 58 , e del 18 marzo 2015, Rajala/UAMI, F‑24/14 , EU:F:2015:10 , punti 41 ‑ 43 e giurisprudenza citata Un atto quale un piano di recupero per il miglioramento delle prestazioni lavorative, redatto in stretta connessione con il rapporto informativo, per il suo stesso contenuto e per il suo scopo, non è un atto autonomo e separabile dalla valutazione del merito del funzionario interessato, a meno che non sia provato che esso è stato adottato per un fine diverso dal miglioramento delle prestazioni lavorative di quest’ultimo, pregiudicando così i diritti o la posizione statutaria dello stesso.

Pertanto, poiché il Tribunale ha accertato che il rapporto informativo non è viziato da illegittimità, il piano di recupero redatto in stretta connessione con detto rapporto non può essere qualificato, in quanto tale, come atto che rechi pregiudizio e, di conseguenza, non può neppure formare oggetto né di un reclamo né di un ricorso di annullamento. (v. punti 57, 58 e 61) Riferimento: Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 3 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, T‑127/14 P , EU:T:2015:927 , punto 35

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015FJ0048_SUM [OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico) 18 luglio 2016 Causa F‑48/15 SD contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Esercizio di valutazione 2013 – Rapporto informativo – Errore manifesto di valutazione – Piano di recupero – Atto lesivo – Ricevibilità» Oggetto : Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale SD chiede, in sostanza, l’annullamento, da una parte, del suo rapporto informativo per il periodo 1 o gennaio-31 dicembre 2013 e, dall’altra, del «piano di recupero» adottato sulla base di tale rapporto nonché la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO, o in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») a versarle, a titolo di risarcimento dei pretesi danni morali da lei subiti, un indennizzo di ammontare adeguato, quantificato, salvo aumento o diminuzione nel corso del procedimento, nell’importo di EUR 10000. Decisione : Il ricorso è respinto. SD sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione (Statuto dei funzionari, art. 43) Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Piano di recupero diretto a migliorare le prestazioni lavorative, redatto in stretta connessione col rapporto informativo – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1) In materia di valutazione del merito, i valutatori dispongono di un amplissimo potere discrezionale e, di conseguenza, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi a verificare l’insussistenza di un errore di fatto, di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere. In particolare, un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio di un potere decisionale. Di conseguenza, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta ad apportare a tal fine devono essere sufficienti per privare di ogni plausibilità le valutazioni dei fatti operate nel rapporto informativo impugnato. In altri termini, la censura relativa ad un errore manifesto di valutazione dev’essere respinta se, malgrado gli elementi addotti dalla parte ricorrente, la valutazione contestata appare comunque plausibile. (v. punti 35 e 36) Riferimento: Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 10 novembre 2009, N/Parlamento, F‑93/08 , EU:F:2009:151 , punto 58 , e del 18 marzo 2015, Rajala/UAMI, F‑24/14 , EU:F:2015:10 , punti 41 ‑ 43 e giurisprudenza citata Un atto quale un piano di recupero per il miglioramento delle prestazioni lavorative, redatto in stretta connessione con il rapporto informativo, per il suo stesso contenuto e per il suo scopo, non è un atto autonomo e separabile dalla valutazione del merito del funzionario interessato, a meno che non sia provato che esso è stato adottato per un fine diverso dal miglioramento delle prestazioni lavorative di quest’ultimo, pregiudicando così i diritti o la posizione statutaria dello stesso. Pertanto, poiché il Tribunale ha accertato che il rapporto informativo non è viziato da illegittimità, il piano di recupero redatto in stretta connessione con detto rapporto non può essere qualificato, in quanto tale, come atto che rechi pregiudizio e, di conseguenza, non può neppure formare oggetto né di un reclamo né di un ricorso di annullamento. (v. punti 57, 58 e 61) Riferimento: Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 3 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, T‑127/14 P , EU:T:2015:927 , punto 35
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