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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33204/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]() il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione alla illecita detenzione di marijuana in parte ceduta a [OSCURATO:PERSONA], per il mancato riconoscimento della punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen.

Il motivo è manifestamente infondati oltre che ripetitivo di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inannmissibili Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha valutato la non tenuità dell'offesa, per le modalità della condotta e il quantitativo detenuto circa 260 gr, la droga ceduta circa 20 gr al Giustino e la non occasionalità della condotta illecita anche in relazione al profilo della personalità incline alla commissione di reati del tipo di quello per cui si procede .

La Corte distrettuale ha valutato quindi congruamente la non esiguità dell'offesa tale da escluderne la punibilità ( fol 2) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]() il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione alla illecita detenzione di marijuana in parte ceduta a [OSCURATO:PERSONA], per il mancato riconoscimento della punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen. Il motivo è manifestamente infondati oltre che ripetitivo di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inannmissibili Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha valutato la non tenuità dell'offesa, per le modalità della condotta e il quantitativo detenuto circa 260 gr, la droga ceduta circa 20 gr al Giustino e la non occasionalità della condotta illecita anche in relazione al profilo della personalità incline alla commissione di reati del tipo di quello per cui si procede . La Corte distrettuale ha valutato quindi congruamente la non esiguità dell'offesa tale da escluderne la punibilità ( fol 2) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci