Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:875
Testo integrale del provvedimento
62024CO0256_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2024 –
XH/Commissione
(causa C‑256/24 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionario – Esecuzione della sentenza del 25 giugno 2020, XH/Commissione (T‑511/18, EU:T:2020:291) – Decisione di non includere il nome della ricorrente nell’elenco dei promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2021 – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punto 4 [3, 4, 8, 10, 30])
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punto 4 [5, 18, 22, 25, 29])
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, m)]
(v. punto 4 [6, 12, 13])
4.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del giudice dell’Unione
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 92, § 1)
(v. punto 4 [15])
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
XH si fa carico delle proprie spese.