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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:875
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CO0256_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2024 – XH/Commissione (causa C‑256/24 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionario – Esecuzione della sentenza del 25 giugno 2020, XH/Commissione (T‑511/18, EU:T:2020:291) – Decisione di non includere il nome della ricorrente nell’elenco dei promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2021 – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 4 [3, 4, 8, 10, 30])

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punto 4 [5, 18, 22, 25, 29])

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, m)] (v. punto 4 [6, 12, 13])

4. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 92, § 1) (v. punto 4 [15]) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) XH si fa carico delle proprie spese.

62024CO0256_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2024 – XH/Commissione (causa C‑256/24 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionario – Esecuzione della sentenza del 25 giugno 2020, XH/Commissione (T‑511/18, EU:T:2020:291) – Decisione di non includere il nome della ricorrente nell’elenco dei promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2021 – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 4 [3, 4, 8, 10, 30]) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punto 4 [5, 18, 22, 25, 29]) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, m)] (v. punto 4 [6, 12, 13]) 4. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 92, § 1) (v. punto 4 [15]) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) XH si fa carico delle proprie spese.