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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 30562/2024

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 401 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BRRNTN58H09H22QO ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico , elettivamente domiciliati in Roma alla via di Ripetta n. 121 presso lo studio Biondi; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1401/2016a.c. 4 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 518 / 6 / 201 5 , depositat a in data15/4/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: Antonio e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “i contribuenti”) ricevettero, in data 9/5/1997, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal de cuius.

I contribuenti ricorsero alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] indicando i rispettivi indirizzi di residenza, senza elezione di domicilio.

La C.T.P. accolse il ricorso.

Su appello dell’Ufficio, notificato al dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito [OSCURATO:PERSONA] in primo grado senza essere domiciliatario dei ricorrenti, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti,affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Considerato che: I contribuenti impugnano la sentenza per error in procedendo: sarebbe stata pronunciata nonostante che essi, rimasti contumaci dinanzi alla C.T.R., non avessero ricevuto la notificazione dell’appello da parte dell’ufficio. r.g. n. 1401/2016a.c. 4 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che quest’ultimo notificò l’appello al dott. [OSCURATO:PERSONA], senza che il suo studio fosse mai stato eletto quale domicilio dai contribuenti nel corso del giudizio di primo grado.

L’esistenza di una valida ed efficace elezione di domiciliopresso il dott. [OSCURATO:PERSONA], al fine di giudicare sulla corretta instaurazione del giudizio di appello,deve essere valutata direttamente da questa Corte mediante l’esame dei fascicoli dei giudizi di merito.

E’ necessario, pertanto, rinviare il presente giudizio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito presso la C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa dell’acquisizione dei fascicoli dei giudizi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 401 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRRNTN58H09H22QO ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico , elettivamente domiciliati in Roma alla via di Ripetta n. 121 presso lo studio Biondi; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1401/2016a.c. 4 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 518 / 6 / 201 5 , depositat a in data15/4/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: Antonio e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “i contribuenti”) ricevettero, in data 9/5/1997, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal de cuius. I contribuenti ricorsero alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] indicando i rispettivi indirizzi di residenza, senza elezione di domicilio. La C.T.P. accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, notificato al dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito [OSCURATO:PERSONA] in primo grado senza essere domiciliatario dei ricorrenti, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti,affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: I contribuenti impugnano la sentenza per error in procedendo: sarebbe stata pronunciata nonostante che essi, rimasti contumaci dinanzi alla C.T.R., non avessero ricevuto la notificazione dell’appello da parte dell’ufficio. r.g. n. 1401/2016a.c. 4 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che quest’ultimo notificò l’appello al dott. [OSCURATO:PERSONA], senza che il suo studio fosse mai stato eletto quale domicilio dai contribuenti nel corso del giudizio di primo grado. L’esistenza di una valida ed efficace elezione di domiciliopresso il dott. [OSCURATO:PERSONA], al fine di giudicare sulla corretta instaurazione del giudizio di appello,deve essere valutata direttamente da questa Corte mediante l’esame dei fascicoli dei giudizi di merito. E’ necessario, pertanto, rinviare il presente giudizio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito presso la C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa dell’acquisizione dei fascicoli dei giudizi d
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