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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 1969

Cassazione n. 40097/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1990 avverso l'ordinanza del 05/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 5 aprile 2021 del G.i.p. del Tribunale di Siracusa, che ha applicato nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendoli gravemente indiziati del reato di porto di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché - secondo l'accusa - il 2 aprile 2021 avevano portato in luogo pubblico due pistole modificate, prive di matricola, da considerarsi armi clandestine.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 391, commi 1 e 7, cod. proc. pen., perché il G.i.p. non avrebbe potuto applicare nei suoi confronti alcuna misura cautelare (se non in violazione del citato articolo del codice di rito e dell'art. 13 Cost.), posto che lo stesso era stato posto a disposizione del giudice oltre il termine di 48 ore fissato dal legislatore per la convalida della misura precautelare.

Secondo il ricorrente, infatti, nel nostro ordinamento il mantenimento dello stato di privazione della libertà personale può avvenire soltanto a seguito della conversione della c.d. misura pre-cautelare nella misura cautelare, senza alcuna soluzione di continuità.

Tale conclusione costituirebbe diretta applicazione del principio espresso dal legislatore delegante, il quale all'art. 2, comma 1, n. 34), legge 16 febbraio 1987, n. 81 avrebbe stabilito una stretta correlazione tra il termine entro il quale il giudice deve procedere alla convalida dell'arresto (e del fermo) e la loro conversione in misura cautelare.

2.2. Con atto del 15 giugno 2021, Rubbera conclude riportandosi al ricorso.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 391, comma 7, cod. proc. pen., perché il G.i.p., dopo aver evidenziato che la richiesta di convalida dell'arresto era giunta oltre il termine di 48 ore fissato dal legislatore, in maniera errata ha omesso di disporre la sua scarcerazione e, invece, ha applicato nei confronti dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo il ricorrente, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre dapprima la sua liberazione e solamente dopo decidere sulla richiesta di applicazione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero.

3.2. Con memoria del 10 giugno 2021, Amore insiste nell'accoglimento del ricorso, anche alla luce delle osservazioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Giova premettere che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276449-03).

Il provvedimento di convalida dell'arresto e l'ordinanza con la quale viene disposta una misura cautelare, infatti, costituiscono due provvedimenti distinti, del tutto indipendenti ed autonomi, ciascuno soggetto ad uno specifico mezzo di impugnazione, aventi presupposti e finalità diverse.

L'impugnazione della convalida, infatti, tende a fare accertare l'illegittimità della misura precautalare.

Diversamente, la richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone la misura cautelare può essere diretta ad ottenere la revoca o la modifica del provvedimento per la mancanza dei presupposti che ne rendono legittima l'adozione.

In tale ambito ricostruttivo, pertanto, si è affermato il principio in base al quale l'eventuale nullità dell'udienza di convalida prevista dall'art. 391 cod. proc. pen. non travolge anche l'ordinanza di imposizione di una misura cautelare, che resta un provvedimento del tutto autonomo, pur se inserito nel corpo del medesimo documento.

Nel caso di specie, i ricorrenti non avrebbero potuto impugnare dinanzi alla Corte di cassazione l'ordinanza cautelare, la quale poteva essere oggetto di impugnazione solo dinanzi al Tribunale della libertà, ma solo il provvedimento di mancata convalida dell'arresto, in ordine al quale invece non era stata offerta dagli stessi alcuna deduzione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che Rubbera e Amore non avevano alcun interesse a impugnare il provvedimento con il quale il G.i.p. non ha convalidato i due arresti.

Si evidenzia, infatti, che l'art. 391, comma 6, cod. proc. pen. prevede che il giudice, quando decide di non applicare alcuna misura cautelare, debba disporre con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

Appare evidente, quindi, che il giudice, entro la fine dell'udienza di convalida ovvero entro il termine di 48 ore dalla richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero, deve procedere alla convalida ed è tenuto a disporre la liberazione del prevenuto se non assume contestualmente l'ordinanza cautelare.La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che il giudice, in caso di arresto in flagranza, dopo aver sentito l'arrestato deve limitarsi a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto, procrastinando l'adozione delle misure cautelari all'esito del contestuale giudizio direttissimo, con la sentenza di condanna, o all'adozione di autonomo provvedimento, nell'esercizio del potere di cui all'art. 279 cod. proc. pen. e nell'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 273, 274 e 280 cod. proc. pen.

La detta convalida è funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio direttissimo e legittima la procrastinazione dello status detentionis dell'imputato fino alla emanazione del successivo provvedimento coercitivo che può essere emesso in ogni fase o grado del processo e anche durante la pendenza del ricorso per Cassazione (Sez.

U, n. 19 del 01/10/1991, Simioli, Rv. 188583).

Le Sezioni unite, tuttavia, hanno evidenziato che la limitazione della libertà personale disposta dalla polizia giudiziaria e convalidata dal giudice può essere protratta, anche in assenza di un nuovo titolo cautelare, per poche ore in quanto detta limitazione è posta in essere in udienza, alla costante presenza del giudice e per esigenze processuali.

Tale principio di diritto, quindi, deve essere ribadito nella presente sede, anche nel caso in cui - come nel caso di specie - il giudice di merito non abbia convalidato l'arresto o il fermo, circostanza che non necessariamente impedisce la protrazione dello stato di privazione della libertà del fermato.

Pertanto, in tema di convalida dell'arresto o del fermo, il giudice è tenuto a disporre la liberazione dell'arrestato o del fermato se entro il termine massimo di 48 ore, previsto dall'art. 391 cod. proc. pen., non dispone l'applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M.; ciononostante, conserva il potere di decidere su quest'ultima anche oltre detto termine, la cui scadenza non esplica alcun effetto sulla legittimità dell'ordinanza successivamente emessa (Sez. 1, n. 10465 del 01/12/2017, dep. 2017, Ordinanza, Rv. 269520).

1.2. In forza di quanto sopra, la Corte ritiene sussistere la mancanza di interesse di Rubbera e Amore a impugnare il provvedimento del G.i.p. nella parte in cui non è stato convalidato il loro arresto, posto che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti.

Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato volta a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/06/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1990 avverso l'ordinanza del 05/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 5 aprile 2021 del G.i.p. del Tribunale di Siracusa, che ha applicato nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendoli gravemente indiziati del reato di porto di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché - secondo l'accusa - il 2 aprile 2021 avevano portato in luogo pubblico due pistole modificate, prive di matricola, da considerarsi armi clandestine. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 391, commi 1 e 7, cod. proc. pen., perché il G.i.p. non avrebbe potuto applicare nei suoi confronti alcuna misura cautelare (se non in violazione del citato articolo del codice di rito e dell'art. 13 Cost.), posto che lo stesso era stato posto a disposizione del giudice oltre il termine di 48 ore fissato dal legislatore per la convalida della misura precautelare. Secondo il ricorrente, infatti, nel nostro ordinamento il mantenimento dello stato di privazione della libertà personale può avvenire soltanto a seguito della conversione della c.d. misura pre-cautelare nella misura cautelare, senza alcuna soluzione di continuità. Tale conclusione costituirebbe diretta applicazione del principio espresso dal legislatore delegante, il quale all'art. 2, comma 1, n. 34), legge 16 febbraio 1987, n. 81 avrebbe stabilito una stretta correlazione tra il termine entro il quale il giudice deve procedere alla convalida dell'arresto (e del fermo) e la loro conversione in misura cautelare. 2.2. Con atto del 15 giugno 2021, Rubbera conclude riportandosi al ricorso. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 391, comma 7, cod. proc. pen., perché il G.i.p., dopo aver evidenziato che la richiesta di convalida dell'arresto era giunta oltre il termine di 48 ore fissato dal legislatore, in maniera errata ha omesso di disporre la sua scarcerazione e, invece, ha applicato nei confronti dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo il ricorrente, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre dapprima la sua liberazione e solamente dopo decidere sulla richiesta di applicazione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero. 3.2. Con memoria del 10 giugno 2021, Amore insiste nell'accoglimento del ricorso, anche alla luce delle osservazioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Giova premettere che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276449-03). Il provvedimento di convalida dell'arresto e l'ordinanza con la quale viene disposta una misura cautelare, infatti, costituiscono due provvedimenti distinti, del tutto indipendenti ed autonomi, ciascuno soggetto ad uno specifico mezzo di impugnazione, aventi presupposti e finalità diverse. L'impugnazione della convalida, infatti, tende a fare accertare l'illegittimità della misura precautalare. Diversamente, la richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone la misura cautelare può essere diretta ad ottenere la revoca o la modifica del provvedimento per la mancanza dei presupposti che ne rendono legittima l'adozione. In tale ambito ricostruttivo, pertanto, si è affermato il principio in base al quale l'eventuale nullità dell'udienza di convalida prevista dall'art. 391 cod. proc. pen. non travolge anche l'ordinanza di imposizione di una misura cautelare, che resta un provvedimento del tutto autonomo, pur se inserito nel corpo del medesimo documento. Nel caso di specie, i ricorrenti non avrebbero potuto impugnare dinanzi alla Corte di cassazione l'ordinanza cautelare, la quale poteva essere oggetto di impugnazione solo dinanzi al Tribunale della libertà, ma solo il provvedimento di mancata convalida dell'arresto, in ordine al quale invece non era stata offerta dagli stessi alcuna deduzione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che Rubbera e Amore non avevano alcun interesse a impugnare il provvedimento con il quale il G.i.p. non ha convalidato i due arresti. Si evidenzia, infatti, che l'art. 391, comma 6, cod. proc. pen. prevede che il giudice, quando decide di non applicare alcuna misura cautelare, debba disporre con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. Appare evidente, quindi, che il giudice, entro la fine dell'udienza di convalida ovvero entro il termine di 48 ore dalla richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero, deve procedere alla convalida ed è tenuto a disporre la liberazione del prevenuto se non assume contestualmente l'ordinanza cautelare.La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che il giudice, in caso di arresto in flagranza, dopo aver sentito l'arrestato deve limitarsi a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto, procrastinando l'adozione delle misure cautelari all'esito del contestuale giudizio direttissimo, con la sentenza di condanna, o all'adozione di autonomo provvedimento, nell'esercizio del potere di cui all'art. 279 cod. proc. pen. e nell'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 273, 274 e 280 cod. proc. pen. La detta convalida è funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio direttissimo e legittima la procrastinazione dello status detentionis dell'imputato fino alla emanazione del successivo provvedimento coercitivo che può essere emesso in ogni fase o grado del processo e anche durante la pendenza del ricorso per Cassazione (Sez. U, n. 19 del 01/10/1991, Simioli, Rv. 188583). Le Sezioni unite, tuttavia, hanno evidenziato che la limitazione della libertà personale disposta dalla polizia giudiziaria e convalidata dal giudice può essere protratta, anche in assenza di un nuovo titolo cautelare, per poche ore in quanto detta limitazione è posta in essere in udienza, alla costante presenza del giudice e per esigenze processuali. Tale principio di diritto, quindi, deve essere ribadito nella presente sede, anche nel caso in cui - come nel caso di specie - il giudice di merito non abbia convalidato l'arresto o il fermo, circostanza che non necessariamente impedisce la protrazione dello stato di privazione della libertà del fermato. Pertanto, in tema di convalida dell'arresto o del fermo, il giudice è tenuto a disporre la liberazione dell'arrestato o del fermato se entro il termine massimo di 48 ore, previsto dall'art. 391 cod. proc. pen., non dispone l'applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M.; ciononostante, conserva il potere di decidere su quest'ultima anche oltre detto termine, la cui scadenza non esplica alcun effetto sulla legittimità dell'ordinanza successivamente emessa (Sez. 1, n. 10465 del 01/12/2017, dep. 2017, Ordinanza, Rv. 269520). 1.2. In forza di quanto sopra, la Corte ritiene sussistere la mancanza di interesse di Rubbera e Amore a impugnare il provvedimento del G.i.p. nella parte in cui non è stato convalidato il loro arresto, posto che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato volta a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2021 I
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