CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 22832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 18366/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex kge in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso A dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1742/2019 della CORTE D'APPELLO di 21):2Z NAPOLI, depositata il 27/03/2019; IzMA- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, con sentenza resa in data 27/3/2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento, in contraddittorio con il Comune di Napoli, del proprio diritto alla regola- rizzazione locativa dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica dalla stessa occupato da lungo tempo; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come la domanda di regolarizzazione locativa avanzata dalla Co- senza fosse stata respinta dall'amministrazione resistente muovendo dal presupposto per cui la separazione personale tra la Cosenza e il proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA], non avesse determinato alcuna modificazione delle condizioni reddituali del relativo nucleo familiare rispetto all'epoca in cui la valutazione di detto requisito reddituale venne operata ai fini della decisione (nella specie respinta) sulla do- manda di regolarizzazione illo tempore proposta dal Gambardella in relazione al medesimo alloggio; ciò posto, non essendo stata bandita, dall'epoca del rigetto della domanda del Gambardella, alcuna nuova procedura concorsuale per la regolarizzazione delle occupazioni illegittime, correttamente il primo giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per la regolarizzazione locativa invocata dall'odierna ricorrente; avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; il Comune di Napoli resiste con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; considerato che, Adunanza del 4 maggio 2022 - R.G. n. 18366/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con i primi due motivi, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 22, co. 2 -bis, e 33 della legge regionale Campania n. 18/97, delle leggi regionali Campa- nia n. 10/2001 e n. 13/2000 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto dirimente, ai fini della decisione, l'accertamento della tempestività dell'istanza di rego- larizzazione avanzata dalla Cosenza rispetto al vigore di un ipotetico termine nella specie insussistente, non avendo nessuna delle parti mai fatto questione dell'esistenza di un simile termine, e dovendo comun- que ritenersi legittimamente proponibile, sine die, ogni domanda di re- golarizzazione locativa di qualunque occupante di alloggi di edilizia re- sidenziale pubblica che fosse tale alla data del 31 dicembre 1994 (limite temporale successivamente prorogato al 31 dicembre 1998); circo- stanza, peraltro, confermata dalle stesse ragioni poste, dalla Commis- sione per l'assegnazione degli alloggi, a fondamento del rigetto dell'istanza della Cosenza, nella specie riferite, non già alla tardività della domanda di regolarizzazione, bensì alla persistente insussistenza del necessario requisito reddituale; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 22, co. 2 -bis, e 33 della legge regionale Cam- pania n. 18/97, delle leggi regionali Campania n. 10/2001 e n. 13/2000, dell'art. 53, lett. b) e c), dell'art. 10 della legge regionale Campania n. 457/78, nonché dell'art. 26, co. 4, della legge regionale Campania n. 513/77 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito, alle leggi regionali Campania n. 10/2001 e 13/2000, nonché all'art. 33 della legge regionale Campa- nia n. 18/97, la virtù di imporre dei termini di preclusione per la pre- sentazione delle istanze di regolarizzazione locativa per gli occupanti senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (non essendo mai stata realizzata l'ipotetica pubblicazione di bandi-censimento, né il ri- Adunanza del 4 maggio 2022 - R.G. n. 18366/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lascio di alcuno dei pareri preventivi previsti dalle ridette norme), va- lendo al riguardo unicamente la sussistenza dei requisiti (formalmente previsti per la regolarizzazione) riferibili all'effettivo nucleo familiare convivente nell'alloggio; nucleo familiare nella specie modificatosi a se- guito dell'intervenuta separazione personale tra la Cosenza e il Gam- bardella (e dunque rispetto all'epoca del rigetto dell'istanza di regola- rizzazione avanzata dal Gambardella nomine proprio), con la conse- guente sopravvenuta integrazione del requisito reddituale in capo alla Cosenza, quale capo famiglia istante nomine proprio, non essendo il proprio reddito più somnnabile a quello del coniuge separato; osserva preliminarmente il Collegio di dover rilevare l'inammissibi- lità del ricorso siccome privo del requisito dell'esposizione somma- ria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sen- tenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese Adunanza del 4 maggio 2022 - R.G. n. 18366/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l'assoluta carenza nell'esposizione di detti elementi nel corpo dell'odierno ricorso ne impone la dichiarazione di inammissibilità; è appena il caso di rilevare come l'eventuale ricognizione di detta sommaria esposizione dei fatti di causa non appare neppure ricavabile dall'esame dei singoli motivi di impugnazione, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01); in particolare, la mancata specificazione del c.d. devolutum in ap- pello e dei termini della controversia vertita nel corso del giudizio di primo grado impedisce di affrontare il tema dell'ultrapetizione illustrato nel primo motivo di impugnazione; allo stesso modo, con riguardo al secondo e al terzo motivo, la mancata informazione circa il concreto sviluppo del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, o in ordine al contenuto degli atti introduttivi dell'appello, impedisce ogni considerazione circa l'esame della critica svolta sulla base della sola evocazione di una nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Comune di Napoli; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev'essere for- malmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del Comune controri- corrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 4 maggio 2022 - R.G. n. 18366/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella