CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pavia in data 21 ottobre 2021 con la quale era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, disposta, con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 marzo 2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Naso, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, in violazione degli artt. 207 e 228 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 55 cod. pen. e dei principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, abbia fondato il giudizio di pericolosità, che deve essere intesa come attitudine a commettere reati, anziché sulla condotta carceraria, caratterizzata dalla costante partecipazione alle attività trattamentali, sulla supposta assenza di revisione critica. Ha, però, ignorato la ripetuta concessione del beneficio della liberazione anticipata, che presuppone la prova della partecipazione all'opera rieducativa, per attribuire rilevanza esclusiva, in applicazione di un vero e proprio automatismo valutativo, alla gravità dei reati commessi e alla pregressa esperienza criminale, del tutto trascurando le condotte concretamente poste in essere dopo la formazione del giudicato e durante l'espiazione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. E noto che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cd. legge Gozzini), l'art. 204 cod. pen. prevedeva specifici casi nei quali la pericolosità sociale era presunta, con conseguente obbligo, per il giudice procedente, di applicare una determinata misura di sicurezza. Tale disciplina è stata progressivamente superata, dapprima attraverso i ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale (ci si riferisce alle sentenze n. 139/1982, n. 249/1983 e n. 58/1995), e quindi con l'entrata in vigore dell'art. 31 della citata legge n. 663/1986, secondo il quale "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate 2 previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa". Nel sistema normativo attualmente vigente tutte le misure di sicurezza personali devono essere ordinate soltanto dopo l'accertamento, da parte del giudice procedente, che colui il quale ha commesso il fatto di rilevanza penale è persona socialmente pericolosa; valutazione alla quale deve fare seguito il nuovo accertamento, da parte del magistrato di sorveglianza, del permanere della menzionata condizione di pericolosità sociale, intesa come accentuata possibilità di commettere, in futuro, altri reati, tenendo conto non solo della gravità dei fatti- reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante, e dopo, l'espiazione della pena (Sez. 1, n. 11055 del 2/3/2010, Mazzurco, Rv. 246789).)7 Siffatta valutazione deve essere compiuta alla stregua degli indici contenuti nel primo e nel secondo comma dell'art. 133 cod. pen., globalmente valutati (ex plurimis Sez. 3, n. 29407 del 17/4/2013, L., Rv. 256900). 1.1. L'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca postula il concreto accertamento della persistente pericolosità sociale del soggetto anche nei confronti di chi sia stato condannato per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. Come ricordato dall'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio (cfr. Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804 - 01; Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813 - 01 Sez. 1, n. 3801 del 15/11/2013, dep. 2014, Perri, Rv. 258602 - 01), dopo la ricordata modifica introdotta dalla legge n. 663 del 1986 non può configurarsi alcuna presunzione semplice di pericolosità, ormai bandita dal microsistema delle misure di sicurezza, nemmeno in caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Dunque, persino nel caso dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen., il magistrato di sorveglianza ha sempre l'onere di verificare se persistono, al momento della decisione, le condizioni di un giudizio positivo sulla pericolosità sociale del sottoposto, la quale, come detto, deve essere oggetto di un accertamento sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., avendo riguardo anche al comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena. 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato in ordine ai concreti elementi di fatto da cui ha desunto l'attuale permanenza della pericolosità sociale del condannato, anche alla luce di quanto dedotto dalla difesa. L'ordinanza impugnata, infatti, ha fondato il giudizio prognostico non solo sulla gravità dei fatti commessi dal Naso (partecipe della cosca Bellocco - Cimato, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, di eseguire le direttive dei vertici dell'associazione, con compiti operativi nel settore delle armi), considerati alla stregua di una base di partenza, ma anche sui comportamenti tenuti successivamente ai fatti per cui è intervenuta condanna. Al riguardo ha evidenziato che Naso non ha compiuto durante l'espiazione della pena alcuna revisione critica del passato deviante al punto da non avere beneficiato di spazi di libertà al di fuori dell'istituto penitenziario prima della scarcerazione ed ha comunque tenuto una condotta non sempre regolare incorrendo in ben tre rilievi disciplinari. Tali elementi negativi sono stati posti a raffronto con quelli favorevoli e considerati giustificatamente prevalenti per la loro forza dimostrativa.3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso