Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24678/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tati e difesi dagli avv.ti VincenzoTeresi e [OSCURATO:PERSONA].-ricorrenti-controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza n. 4249/2020 del 9/12/2020 della Corte d'appello diNapoli, notificata il 23/12/2020;Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 02/07/2026;Sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generaleAldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.1.

Con atto di citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] convenne ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] e Antonietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] ondeottenere la divisione del compendio relitto da [OSCURATO:PERSONA], maritodi [OSCURATO:PERSONA] e padre in prime nozze dell'attrice e in seconde nozze deiconvenuti [OSCURATO:PERSONA], compendio che era stato dichiarato indivisibile innatura con sentenza non definitiva del 4-5/6/2006 e avviato alla venditacon delega a notaio.[OSCURATO:PERSONA] e Antonietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA], che avevanovista respinta l’istanza di attribuzione dei beni ex art. 720 c.p.c. ancheall’esito del giudizio cautelare intentato ex art. 700 c.p.c., del susseguentereclamo e del reclamo ex art. 591 ter c.p.c., impugnarono l'aggiudicazionedi uno degli immobili in comunione disposta in favore di Mario e PasqualeD'Auria e integrata con l’indicazione della sussistenza del diritto diabitazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione agli attiesecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento didetto immobile del 2/9/2008, mentre [OSCURATO:PERSONA] propose nuovo atto dicitazione del 2/7/2008 onde ottenere l’accertamento dell’esistenza deldiritto alla attribuzione del compendio ereditario e, in subordine,l’estensione del suo diritto di abitazione all’intero cespite in Arzano.I tre giudizi (di divisione, di opposizione ex art. 617 c.p.c. e diaccertamento del diritto di attribuzione del compendio relitto) furonoriuniti e, previa sospensione delle operazioni di vendita sul secondo lotto,furono definiti con la sentenza n. 12971/09, con la quale il Tribunale diNapoli dichiarò la nullità del decreto di trasferimento e degli atti di venditaNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026del bene; dispose l’attribuzione agli eredi [OSCURATO:PERSONA], in comune epro indiviso, dell’immobile in Arzano e della quota di ½ dell’immobile inCardito, e li condannò al pagamento, in favore della condividente FilomenaMaruzzella, della somma di euro 88.194,44 a titolo di conguaglio, condivisione degli ulteriori beni mobili.Avverso detta sentenza, Mario e [OSCURATO:PERSONA]Auria proposero sia ricorsodavanti a questa Corte con riguardo al giudizio di opposizione agli attiesecutivi, siccome asseritamente tardivo e inaccoglibile stante la mancatasospensione della vendita conseguente all’istanza di attribuzione, siaappello con riguardo all’attribuzione dei beni ereditari ex art. 720 c.c., chefu proposto anche da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] eAntonietta, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, formularonoappello incidentale onde ottenere il riconoscimento del loro dirittoall’attribuzione ex art. 720 c.p.c. o, in subordine, l’accertamento dellanullità dell’intero procedimento per difetto dello ius patrocinandi deiprocuratori dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], siccome all’epoca praticantiprocuratori.Il giudizio di legittimità fu, invece, rimesso alle Sezioni unite di questaCorte e definito con la sentenza n. 18185 del 29 luglio 2013, con la quale,in accoglimento del ricorso, fu disposto il rinvio al Tribunale di Napoli, indiversa composizione, perché si uniformasse ai principi di diritto nellastessa affermati.La riassunzione del suddetto giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da partedi [OSCURATO:PERSONA] e di Antonietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] furitenuta tardiva dal Tribunale di Napoli, che, con sentenza n. 6206 del22/6/2018, dichiarò estinto il giudizio ai sensi dell'art. 393 c.p.c..Il giudizio di legittimità avverso quest’ultima sentenza, interposto daNunzia Polise e Antonietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] si conclusecon l’ordinanza n. 38323 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la terza Sezione diquesta Corte rigettò il ricorso.Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026Quanto al giudizio di gravame, la Corte d’appello di Napoli, con sentenzanon definitiva n. 1714 del 28/4/2016, dichiarò inammissibili i capi degliappelli principali riguardanti l’opposizione agli atti esecutivi e, per carenzadi interesse, il capo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in merito alriconoscimento del diritto di attribuzione in favore di Polise-[OSCURATO:PERSONA],confermò la tempestività della richiesta di attribuzione formulata da questiultimi e rimise al giudizio definitivo la disciplina delle spese di lite, mentrecon separata ordinanza dispose la sospensione del giudizio con riguardoagli altri motivi di gravame in attesa della definizione di quello dilegittimità sull’opposizione agli atti esecutivi.Dopo la declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio pronunciata dalTribunale con la citata sentenza n. 6206/2018, Mario e [OSCURATO:PERSONA]Auriaproposero ricorso in riassunzione depositato il 6/5/2019 al fine diriattivare il giudizio d’appello sospeso, il quale si concluse con la sentenzan. 4249/2020, con la quale la Corte d’appello di Napoli accolse il gravameproposto da Mario e [OSCURATO:PERSONA]Auria, dichiarando la validità di tutti glifavore dei predetti; rigettò l’istanza di attribuzione del medesimo immobilein favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei germani [OSCURATO:PERSONA]; revocò l’ordine dicancellazione della trascrizione del decreto di trasferimento in favore deiD’Auria; revocò la condanna dei Polise-[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delconguaglio in favore di [OSCURATO:PERSONA]; dispose che il ricavato dellavendita del bene venisse ripartito in favore di tutti gli eredi; confermòl’attribuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei germani [OSCURATO:PERSONA] dellaquota di ½ dell’immobile in Cardito e li condannò al pagamento dellasomma di euro 16.173,78 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; rigettòl’appello incidentale condizionato formulato dai Polise-[OSCURATO:PERSONA];compensò integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio e quelledella c.t.u. nei rapporti tra tutti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e compensò, invece,per ½ le spese riguardanti i due gradi del giudizio nei rapporti tra i D’AuriaNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026e i Polise-[OSCURATO:PERSONA], condannando questi ultimi al pagamento dellarestante metà.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che l’acquisto da partedi Mario e [OSCURATO:PERSONA]Auria non dovesse essere caducato siccomeprevalente rispetto alla richiesta di attribuzione avanzata dai condividenti.Infatti, il giudizio relativo all’opposizione agli atti esecutivi si era conclusocon la sentenza di estinzione in ragione della tardività dell’atto diriassunzione, con la conseguenza che la questione rimessa dalle Sezioniunite al Tribunale era rimasta priva di definizione.

Inoltre, l’intangibilitàdell’acquisto dell’aggiudicatario poteva essere scrutinata al di fuori delrimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, atteso che la determinazionedelle modalità dell’incanto contenuta nell’art. 788 c.p.c., in uno con ladecisione di vendita dell’immobile, era soggetta alla disciplina di cui all’art.576 c.p.c..

Ad avviso della Corte di merito, il vizio denunciato noninvolgeva, però, l’ordinanza emessa ai sensi di quest’ultima disposizione esoggetta alle norme di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., ma l’antecedentegiuridico della vendita dato dalla decisione di non revocare ilprovvedimento che l’aveva disposta, privo di effetti riguardo all’acquirenteo assegnatario, con la conseguenza che gli effetti della vendita, una voltaperfezionatasi, erano irretrattabili, stante l’applicabilità del principio dellegittimo affidamento arguibile dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c., applicabileretroattivamente, e potevano essere travolti soltanto in caso di collusionedell’acquirente, nella specie insussistente, mentre la vendita costituiva unamera modalità dello scioglimento della comunione.2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA]Auria si difende concontroricorso, illustrato anche con memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimata.Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026La Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale RosaMaria Dell’Erba, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto delricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 720 e 2929 c.c.,576, 617 e 788 c.p.c., nonché dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c.,censurando la sentenza impugnata per avere affermato che l’intangibilitàdel trasferimento del bene all’aggiudicatario poteva essere scrutinataanche al di fuori dell’opposizione agli atti esecutivi e per avere ricondotto ilvizio dedotto non all’ordinanza di vendita, ma al precedenteprovvedimento di mancata sospensione della vendita disposta ex art. 788c.p.c.

I ricorrenti hanno in merito sostenuto che, una volta dichiaratal’indivisibilità del bene e proposta l’istanza di attribuzione ex art. 720 c.c.,il giudice non avrebbe potuto procedere alla vendita, la quale era, perciò,affetta da nullità - non rimediabile né mediante opposizione ex art. 617c.p.c. né con l’appello - a causa dell’invalidità dell’atto presupposto, ehanno escluso altresì l’applicabilità dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., inquanto norma riferita all’intangibilità dell’aggiudicazione nei casi diestinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo, estranei allafattispecie.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 2929c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3-4, c.p.c., per avere igiudici di merito ritenuto che l’opponibilità all’aggiudicatario dei vizi dellaprocedura fosse possibile soltanto in caso di sua collusione con il creditoreprocedente e che diversa fosse la situazione in cui il terzo fosse aconoscenza dei rischi sulla stabilità del proprio investimento, senzaconsiderare che gli acquirenti erano, nella specie, a conoscenza, fin dal7/11/2007, dei numerosi vizi di cui era affetta la procedura, in quanto aNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026quella data, risalente a periodo precedente all’emissione del decreto ditrasferimento, i ricorrenti e il loro difensore, intervenendo nella procedura,avevano fatto presente di avere proposto un giudizio cautelare e avevanoconvenuto gli acquirenti nel giudizio volto a far valere il dirittoall’attribuzione del bene.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 2929c.c. e 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.,per avere la Corte di merito sovrapposto il profilo dello scopo del processoa quello delle regole che lo governano, senza considerare la diversitàfunzionale tra il procedimento di divisione e il processo esecutivo.

Secondoi ricorrenti, infatti, mentre nell’esecuzione forzata la vendita realizzacoattivamente la soddisfazione del creditore in danno dell’esecutato, nelgiudizio di divisione essa costituisce uno strumento conseguente allavolontà delle parti e finalizzato allo scioglimento della comunione, conconseguente inapplicabilità alla vendita divisionale dell’art. 2929 c.c., inquanto, destinato a operare in relazione alle peculiarità del processoesecutivo, ma non anche nel procedimento divisorio, siccome incoerentecon la funzione e con gli scopi suoi propri.I primi tre motivi, da trattare unitariamente in ragione della strettaconnessione, sono infondati.Va innanzitutto ricordato che i giudici di merito hanno innanzituttorichiamato la sentenza di estinzione per tardività del giudizio di rinvio, cheavrebbe dovuto prendere posizione sulla impugnabilità, nelle formedell’opposizione agli esecutivi, del decreto di trasferimento, dichiarando dinon volersi discostare dalla ratio sottesa alla predetta pronuncia.Quindi, hanno ritenuto di poter valutare, anche al di fuori del rimediodell’opposizione agli atti esecutivi, se il decreto di trasferimento fossedestinato a rimanere fermo in forza della intangibilità dell’acquistodell’aggiudicatario, sostenendo che l’ordinanza di cui all’art. 788 c.p.c.contenesse sia una parte propria del procedimento di scioglimento dellaNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026comunione (ossia la decisione di procedere alla vendita), come talesottratta all’opposizione agli atti esecutivi, sia una parte propria del subprocedimento di esecuzione (ossia l’indicazione delle modalitàdell’incanto), come tale soggetta all’art. 576 c.p.c. e alla disciplinagenerale del processo di esecuzione, ivi compresi i rimedi di cui agli artt.615 e 617 c.p.c..Infine, hanno evidenziato che l’invalidità dell’atto che aveva preceduto lavendita non aveva effetto nei riguardi dell’acquirente o aggiudicatario,salvo il caso di collusione con il creditore procedente, secondo quantostabilito dall’art. 2929 c.c.; che la necessità di garantire la stabilitàdell’acquisto conseguita dal terzo nella procedura esecutiva trovavaconferma nella disposizione di cui all’art. 189 bis disp. att. c.p.c., secondocui l’intangibilità nei confronti dei terzi resta ferma in ogni caso diestinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo; e che laprocedura si era svolta, nella specie, con regolarità e in assenza di viziestrinseci.In ragione di ciò, hanno escluso che il giudizio divisionale non avesseraggiunto lo scopo suo proprio, il quale andava individuato nelloscioglimento della comunione, di cui la vendita costituiva soltanto unadelle modalità.Orbene, è principio costantemente affermato da questa Corte quellosecondo cui l’indivisibilità di un bene non impedisce che si compia ladivisione, sebbene questa, non essendo possibile il frazionamento innatura, debba avvenire con le diverse modalità prescritte dalla legge, tracui l'assegnazione, nel rispetto del principio comunemente accettato delfavor divisionis che, da un lato, non impedisce che si compia la divisione inqualunque tempo (artt. 713 e 1111 c.c.) e, dall'altro, non presupponeinderogabilmente la tutela del diritto dei singoli partecipanti allacomunione a ricevere, con riferimento all'oggetto, una porzione in natura,venendo ciascun condividente tutelato, in caso di indivisibilità del bene,Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026con mezzi indiretti quali il pagamento di conguaglio o la vendita (Cass.,Sez. 2, 14/05/2008 , n. 12119).Ne consegue che l'attribuzione del bene indivisibile a uno o piùcondividenti costituisce una modalità attuativa della divisione e che larelativa richiesta, non costituendo domanda, ma eccezione (Cass. Sez. 2,n. 319/1999; Cass., Sez. 2, n. 763/1988; Cass., Sez. 2, n. 6195/1987 ealtre), può essere proposta in ogni momento e anche in appello,risolvendosi nella mera specificazione della domandadi scioglimento della comunione, comune a tutte le parti, volta a porre fineallo stato di comunione, e non domanda nuova ex art. 345 c.p.c.(recentemente Cass., Sez. 2, 8/9/2021, n. 24174; Cass., Sez. 2,6/2/2019, n. 3497; Cass., Sez. 2, 28/11/1998, n. 12111; vedi ancheCass., Sez. 2, n. 8629/1998; Cass., Sez. 2, n. 4391/1995; Cass., Sez. 2,2/6/1999, n. 5392; Cass., Sez. 2, n. 2355/1995).In definitiva, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella divendita del bene sono da considerarsi fra loro antitetiche, con laconseguenza che, se la parte avanza inizialmente la prima e poi chiede lavendita in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice non puòprocedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosipresumere abbandonata la precedente istanza (Cass., Sez. 2,24/10/2018, n. 26944; Cass., Sez. 2, 23/11/2011, n. 24728, Rv. 619765-01), così come se, dopo la richiesta di vendita, chiede l’assegnazione delbene per l'intero con addebito dell'eccedenza alla sua porzione, il giudicenon può vendere, ma è tenuto a provvedere in conformità della richiesta,salvo la comprovata esistenza di gravi motivi concernenti l'interessecomune dei condividenti stessi (Cass., Sez. 2, 29/08/1998, n. 8629).Da ciò consegue che l’istanza ex art. 720 c.c., che assurge aimprescindibile presupposto dell’attribuzione e impedisce al giudice delladivisione, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, di estendersi finoall’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di unNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare dellamaggior quota (Cass., Sez. 6-2, 15/12/2022, n. 36736), paralizza lavendita del bene anche se precedentemente disposta dal giudice,trattandosi, come si è detto, di una mera specificazione della domanda discioglimento della comunione, formulabile anche in appello, e se paralizzala vendita, paralizza anche la (relativa) disposizione del giudice, che èmeramente consequenziale all’accertata indivisibilità, e, ovviamente,l’ulteriormente consequenziale fissazione del prezzo (Cass.,Sez. 2, 14/05/2008, n. 12119, cit.).Se ciò è vero e in questo le censure colgono i principi applicabili allaspecie, è anche vero che, qualora durante il corso del giudizio di divisioneimmobiliare il giudice istruttore disponga, ai sensi dell'art. 788 c.p.c., lavendita di beni immobili, la circostanza per cui il giudizio divisorio sicollega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questoapplicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedipropri del processo esecutivo, ma sempre e soltanto quelli del giudizio didivisione, sicché il provvedimento in questione emesso dal giudiceistruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo dicognizione, ma insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez.3, 24/02/2011, n. 4499).Da ciò consegue che, ove il giudice istruttore, nonostante siano sortecontestazioni al riguardo, provveda con ordinanza sulla vendita,disattendendo l'istanza di acquisizione in proprietà dell'immobile incomunione, salvo conguaglio, il relativo provvedimento, benchépronunciato da un organo avente in ogni caso potere decisorio, ha ilcontenuto di una sentenza, ancorché emesso in forma diversa da quellarichiesta dall’art. 788 c.p.c., onde lo strumento di impugnazione esperibileavverso di esso è l'appello, e non il ricorso straordinario per cassazione aisensi dell'art. 111 Cost. (Cass., Sez. 2, 22/2/2010, n. 4245).Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026Quanto detto è stato confermato anche da Cass., Sez. 6-2, 8/5/2018, n.11013, che ha ritenuto applicabile a una siffatta situazione il principioaffermato per l’ordinanza dichiarativa dell’esecutività del progetto didivisione ex art. 789, terzo comma, c.p.c. dalle Sezioni unite di questaCorte con la sentenza n. 16727 del 2012, che hanno per l’appuntoindividuato nell’appello il mezzo di impugnazione esperibile avverso iprovvedimenti del giudice istruttore che, nell'ambito dei giudizi divisori,avesse deciso con ordinanza sulla divisibilità ovvero sulla vendita delbene, malgrado le eventuali contestazioni insorte tra i condividenti, stantela sua natura di sentenza.Deve allora ritenersi che i giudici di merito abbiano correttamente deciso,allorché hanno affermato che il sistema rimediale andasse individuatodistinguendo le due fasi, ossia quella della decisione sulla vendita del beneindivisibile in natura e quella della procedura esecutiva a essasusseguente, sebbene poi abbiano omesso di considerare che ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di attribuzione del bene indivisibile,emesso dal giudice istruttore, avesse natura di sentenza, ancorché aventeforma di ordinanza, e fosse, pertanto, impugnabile davanti alla Corted’appello, gravame che, nella specie, non risulta essere stato peròproposto.Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata deve essere,sotto questo profilo, integrata perché sia conforme al principio secondocui, in tema di scioglimento della comunione, il collegamento funzionaleche si viene a creare tra giudizio divisorio e procedimento esecutivo pereffetto del provvedimento con cui il giudice istruttore dispone la venditadei beni immobili indivisibili ai sensi dell’art. 788 c.p.c. non comportal’unicità dei rimedi applicabili ai due procedimenti, essendo ilprovvedimento emesso anteriormente alla vendita, ancorché avente formadi ordinanza, soggetto al regime di impugnazione del processo diNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026cognizione e quello successivo al rimedio per soli vizi formali previstodall’art. 617 c.p.c..Quanto, invece, alla successiva attribuzione e trasferimento del bene aPasquale e [OSCURATO:PERSONA]Auria conseguente alla procedura avviata ai sensidell’art. 788 c.p.c., che richiama gli artt. 570 e ss. c.p.c., la disciplina èquella della procedura esecutiva, da integrarsi con le disposizioni di cuiagli artt. 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c.Soccorre al riguardo la sentenza delle Sezioni unite n. 18185 del29/07/2013, emessa proprio nell’ambito di questo procedimento, la qualeha affermato che, in tema di scioglimento della comunione, gli atti delgiudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti alrimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.,dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso ildecreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita.

E’ statodetto, infatti, che la finalità del procedimento di vendita dei beni immobilinon è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e che lescelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art.788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono lamanifestazione di un richiamo a esse che va inteso come sistematico,sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passidel processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tuttodiverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dallatipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoriaprocessuale.In applicazione di questo principio, questa Corte aveva cassato lasentenza impugnata e rinviato davanti al Tribunale, che aveva accoltol’opposizione al decreto di trasferimento in favore di Mario e PasqualeD’Auria in quanto aveva ritenuto sussistente il diritto all’attribuzione,rilevando che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quellirelativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc.Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026civ., dal vizio, relativo alla questione ancora sub judice, ravvisato daltribunale.Il relativo procedimento, tuttavia, è stato dichiarato estinto a causa dellatardività dell’atto di riassunzione e la relativa pronuncia è ormai passata ingiudicato, essendo stato rigettato, con l’ordinanza n. 38323 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorso per cassazione proposto avverso la stessa.Orbene, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensidell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non soltanto di quel giudizio, ma dell'interoprocesso, e ciò comporta la caducazione di tutte le sentenze emesse nelcorso dello stesso, non essendo a esso applicabile l'art. 338 c.p.c., cheregola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (Cass.,Sez. 3, ordinanza n. 26970 del 2023).Ne consegue che la sentenza riformata in appello resta anch'essadefinitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza in seguito allacassazione della sentenza di appello (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17372 del2002, Rv. 559041-01), facendo eccezione a tale regola, tra l’altro, ilprincipio di diritto espresso da questa Corte nel giudizio rescindente, ilquale resta vincolante anche nel diverso processo introdotto in dataanteriore (Cass., Sez. 1, 19/06/2014, n. 13974 l, Rv. 631394-01), e,soprattutto, nel nuovo giudizio nel quale vi sia riproposizione delladomanda se intercorso tra le medesime parti e con riguardo al medesimooggetto (Cass., Sez. 3, 12/07/1974, n. 2100 del, Rv. 370405-01; Cass.,Sez. 1, 19/06/2014, n. 13974, Rv. 631394-01, cit.).In disparte, dunque, la permanente validità della procedura di vendita, indifetto di pronunce di segno contrario, siccome caducate dalla tardivitàdella riassunzione del giudizio di rinvio, deve escludersi che la violazionedell’art. 788 c.p.c. - conseguente al mantenimento, da parte del giudiceistruttore, della determinazione di vendita del bene indivisibile nonostantela richiesta di attribuzione da parte dei condividenti - possa averedeterminato l’invalidità della procedura esecutiva, come preteso con leNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026censure.

Infatti, le citate Sezioni unite (sentenza n. 18185 del29/07/2013), come ricordato dal sostituto Procuratore generale nellapropria requisitoria scritta, hanno chiaramente ritenuto erratal'affermazione dei giudici napoletani secondo cui l'esistenza di richiesta divizio relativo a un momento a essa anteriore, cioè della determinazione didisporre la vendita.Del resto, come chiarito da Cass., Sez.

U, 14/12/2020, n. 28387, «lastabilità del decreto di trasferimento non discende soltanto dal sistemacomplessivo del processo esecutivo, ma è resa evidente dal regime distabilità della vendita che esso realizza, disegnato dagli artt. 2929 c.c. (sucui v. la già richiamata Cass. 21110/12) e 187-bis disp. att. c.p.c. (normareputata di interpretazione autentica e applicativa di un principio generaledel processo esecutivo: Cass. Sez.

U. 30/11/2006, n. 25507).

Talestabilità è prevista mediante la preservazione della vendita giudiziaria -istituto di natura peculiare, non riconducibile a una vendita negoziale, maneppure sic et simpliciter a un mero segmento di un più complessoprocedimento (Cass. 02/04/2014, n. 7708) - dagli effetti negativi dellenullità anteriori o perfino dalle vicende successive all'aggiudicazione».«L’esito, della intangibilità del trasferimento coattivo immobiliare giàavvenuto, prima che fosse proposta l’opposizione, è coerente con ilsistema codicistico, cristallizzato dall’art. 2929 c.c., che rende inopponibiliall’aggiudicatario i vizi del processo esecutivo che non siano stati fattivalere nel corso di esso con il rimedio specifico apprestatodall’ordinamento dell’opposizione agli atti esecutivi.

In particolare, lenullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita ol’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario e lenullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita non sonoopponibili all’acquirente o all’aggiudicatario la cui posizione è svincolatadalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato inNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026alcun modo parte, come affermato dalla giurisprudenza nomofilattica diquesta Corte (Sez.

U n. 21110 del 28/11/2012 Rv. 624256 - 01)» (sulpunto, Cass., Sez. 1, 12/11/2025, n. 29918).Da ciò consegue l’infondatezza della prima e della terza censura.Quanto alla questione prospettata con il secondo motivo, si evidenzia chel'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza dinullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valeresuccessivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di esserestato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fraaggiudicatario e creditore, la quale presuppone non la semplice mancanzadi diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto,ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in dannoall'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore (Cass., Sez. 3,20/10/2021, n. 29018; Cass., Sez.

U, 28/11/2012, n. 21110).I giudici di merito hanno escluso, nella specie, la sussistenza di siffattopresupposto, sostenendo che l’operatività della salvezza dell’acquisto delterzo non trovasse ostacolo nella supposta consapevolezza, da parte degliacquirenti, delle ragioni di invalidità del proprio acquisto, annidate nellamancata revoca della vendita, e che detta consapevolezza fosseaddirittura intervenuta quattro mesi dopo l’aggiudicazione, quando gliacquirenti avevano spiegato intervento nel processo di primo grado,venendo a sapere che i Polise-[OSCURATO:PERSONA] avevano avanzato istanza diA fronte di una siffatta argomentazione, è evidente che la censura,ancorché articolata in termini di violazione e/o falsa applicazione di legge,allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 640).Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/20264.

Col quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 83 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3-4, c.p.c., per avere i giudicidi merito respinto l’appello incidentale condizionato dei ricorrenti,ritenendo non veritiera la circostanza, da loro dedotta, della mancatacertificazione dell’autografia della firma di [OSCURATO:PERSONA] in calcealla procura alle liti rilasciata a margine dell’atto introduttivo di primogrado, in quanto seguita dalla firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avente un nomediverso da quello indicato nel documento tardivamente prodotto e privo distudio a Napoli.

Ad avviso dei ricorrenti, all’inizio del processo gli altri duedifensori erano soltanto praticanti procuratori, mentre non rilevava,quantomeno per gli atti precedenti, che essi fossero divenuti nelle moreavvocati.

Ciò comportava, dunque, la nullità dell’intero procedimento.Il motivo è inammissibile, in quanto, al pari di quanto preteso con laseconda censura, mira a ottenere una diversa lettura delle risultanzedocumentali, certamente preclusa a questa Corte di legittimità, avendo igiudici di merito accertato in fatto che la procura rilasciata a margine dellacitazione recava la firma autografa di [OSCURATO:PERSONA] (la cuiautenticità non era stata disconosciuta dai Polise-[OSCURATO:PERSONA]), seguitadalla dicitura “tale è”, a sua volta recante la sottoscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aliperti e che il rilascio della procura anche a quest’ultimo difensorerendeva non dirimenti le ulteriori doglianze proposte.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 2/7/2026Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tati e difesi dagli avv.ti VincenzoTeresi e [OSCURATO:PERSONA].-ricorrenti-controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza n. 4249/2020 del 9/12/2020 della Corte d'appello diNapoli, notificata il 23/12/2020;Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 02/07/2026;Sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generaleAldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.1. Con atto di citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] convenne ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] e Antonietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] ondeottenere la divisione del compendio relitto da [OSCURATO:PERSONA], maritodi [OSCURATO:PERSONA] e padre in prime nozze dell'attrice e in seconde nozze deiconvenuti [OSCURATO:PERSONA], compendio che era stato dichiarato indivisibile innatura con sentenza non definitiva del 4-5/6/2006 e avviato alla venditacon delega a notaio.[OSCURATO:PERSONA] e Antonietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA], che avevanovista respinta l’istanza di attribuzione dei beni ex art. 720 c.p.c. ancheall’esito del giudizio cautelare intentato ex art. 700 c.p.c., del susseguentereclamo e del reclamo ex art. 591 ter c.p.c., impugnarono l'aggiudicazionedi uno degli immobili in comunione disposta in favore di Mario e PasqualeD'Auria e integrata con l’indicazione della sussistenza del diritto diabitazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione agli attiesecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento didetto immobile del 2/9/2008, mentre [OSCURATO:PERSONA] propose nuovo atto dicitazione del 2/7/2008 onde ottenere l’accertamento dell’esistenza deldiritto alla attribuzione del compendio ereditario e, in subordine,l’estensione del suo diritto di abitazione all’intero cespite in Arzano.I tre giudizi (di divisione, di opposizione ex art. 617 c.p.c. e diaccertamento del diritto di attribuzione del compendio relitto) furonoriuniti e, previa sospensione delle operazioni di vendita sul secondo lotto,furono definiti con la sentenza n. 12971/09, con la quale il Tribunale diNapoli dichiarò la nullità del decreto di trasferimento e degli atti di venditaNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026del bene; dispose l’attribuzione agli eredi [OSCURATO:PERSONA], in comune epro indiviso, dell’immobile in Arzano e della quota di ½ dell’immobile inCardito, e li condannò al pagamento, in favore della condividente FilomenaMaruzzella, della somma di euro 88.194,44 a titolo di conguaglio, condivisione degli ulteriori beni mobili.Avverso detta sentenza, Mario e [OSCURATO:PERSONA]Auria proposero sia ricorsodavanti a questa Corte con riguardo al giudizio di opposizione agli attiesecutivi, siccome asseritamente tardivo e inaccoglibile stante la mancatasospensione della vendita conseguente all’istanza di attribuzione, siaappello con riguardo all’attribuzione dei beni ereditari ex art. 720 c.c., chefu proposto anche da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] eAntonietta, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, formularonoappello incidentale onde ottenere il riconoscimento del loro dirittoall’attribuzione ex art. 720 c.p.c. o, in subordine, l’accertamento dellanullità dell’intero procedimento per difetto dello ius patrocinandi deiprocuratori dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], siccome all’epoca praticantiprocuratori.Il giudizio di legittimità fu, invece, rimesso alle Sezioni unite di questaCorte e definito con la sentenza n. 18185 del 29 luglio 2013, con la quale,in accoglimento del ricorso, fu disposto il rinvio al Tribunale di Napoli, indiversa composizione, perché si uniformasse ai principi di diritto nellastessa affermati.La riassunzione del suddetto giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da partedi [OSCURATO:PERSONA] e di Antonietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] furitenuta tardiva dal Tribunale di Napoli, che, con sentenza n. 6206 del22/6/2018, dichiarò estinto il giudizio ai sensi dell'art. 393 c.p.c..Il giudizio di legittimità avverso quest’ultima sentenza, interposto daNunzia Polise e Antonietta, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] si conclusecon l’ordinanza n. 38323 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la terza Sezione diquesta Corte rigettò il ricorso.Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026Quanto al giudizio di gravame, la Corte d’appello di Napoli, con sentenzanon definitiva n. 1714 del 28/4/2016, dichiarò inammissibili i capi degliappelli principali riguardanti l’opposizione agli atti esecutivi e, per carenzadi interesse, il capo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in merito alriconoscimento del diritto di attribuzione in favore di Polise-[OSCURATO:PERSONA],confermò la tempestività della richiesta di attribuzione formulata da questiultimi e rimise al giudizio definitivo la disciplina delle spese di lite, mentrecon separata ordinanza dispose la sospensione del giudizio con riguardoagli altri motivi di gravame in attesa della definizione di quello dilegittimità sull’opposizione agli atti esecutivi.Dopo la declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio pronunciata dalTribunale con la citata sentenza n. 6206/2018, Mario e [OSCURATO:PERSONA]Auriaproposero ricorso in riassunzione depositato il 6/5/2019 al fine diriattivare il giudizio d’appello sospeso, il quale si concluse con la sentenzan. 4249/2020, con la quale la Corte d’appello di Napoli accolse il gravameproposto da Mario e [OSCURATO:PERSONA]Auria, dichiarando la validità di tutti glifavore dei predetti; rigettò l’istanza di attribuzione del medesimo immobilein favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei germani [OSCURATO:PERSONA]; revocò l’ordine dicancellazione della trascrizione del decreto di trasferimento in favore deiD’Auria; revocò la condanna dei Polise-[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delconguaglio in favore di [OSCURATO:PERSONA]; dispose che il ricavato dellavendita del bene venisse ripartito in favore di tutti gli eredi; confermòl’attribuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei germani [OSCURATO:PERSONA] dellaquota di ½ dell’immobile in Cardito e li condannò al pagamento dellasomma di euro 16.173,78 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; rigettòl’appello incidentale condizionato formulato dai Polise-[OSCURATO:PERSONA];compensò integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio e quelledella c.t.u. nei rapporti tra tutti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e compensò, invece,per ½ le spese riguardanti i due gradi del giudizio nei rapporti tra i D’AuriaNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026e i Polise-[OSCURATO:PERSONA], condannando questi ultimi al pagamento dellarestante metà.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che l’acquisto da partedi Mario e [OSCURATO:PERSONA]Auria non dovesse essere caducato siccomeprevalente rispetto alla richiesta di attribuzione avanzata dai condividenti.Infatti, il giudizio relativo all’opposizione agli atti esecutivi si era conclusocon la sentenza di estinzione in ragione della tardività dell’atto diriassunzione, con la conseguenza che la questione rimessa dalle Sezioniunite al Tribunale era rimasta priva di definizione. Inoltre, l’intangibilitàdell’acquisto dell’aggiudicatario poteva essere scrutinata al di fuori delrimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, atteso che la determinazionedelle modalità dell’incanto contenuta nell’art. 788 c.p.c., in uno con ladecisione di vendita dell’immobile, era soggetta alla disciplina di cui all’art.576 c.p.c.. Ad avviso della Corte di merito, il vizio denunciato noninvolgeva, però, l’ordinanza emessa ai sensi di quest’ultima disposizione esoggetta alle norme di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., ma l’antecedentegiuridico della vendita dato dalla decisione di non revocare ilprovvedimento che l’aveva disposta, privo di effetti riguardo all’acquirenteo assegnatario, con la conseguenza che gli effetti della vendita, una voltaperfezionatasi, erano irretrattabili, stante l’applicabilità del principio dellegittimo affidamento arguibile dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c., applicabileretroattivamente, e potevano essere travolti soltanto in caso di collusionedell’acquirente, nella specie insussistente, mentre la vendita costituiva unamera modalità dello scioglimento della comunione.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA]Auria si difende concontroricorso, illustrato anche con memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimata.Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026La Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale RosaMaria Dell’Erba, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto delricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 720 e 2929 c.c.,576, 617 e 788 c.p.c., nonché dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c.,censurando la sentenza impugnata per avere affermato che l’intangibilitàdel trasferimento del bene all’aggiudicatario poteva essere scrutinataanche al di fuori dell’opposizione agli atti esecutivi e per avere ricondotto ilvizio dedotto non all’ordinanza di vendita, ma al precedenteprovvedimento di mancata sospensione della vendita disposta ex art. 788c.p.c. I ricorrenti hanno in merito sostenuto che, una volta dichiaratal’indivisibilità del bene e proposta l’istanza di attribuzione ex art. 720 c.c.,il giudice non avrebbe potuto procedere alla vendita, la quale era, perciò,affetta da nullità - non rimediabile né mediante opposizione ex art. 617c.p.c. né con l’appello - a causa dell’invalidità dell’atto presupposto, ehanno escluso altresì l’applicabilità dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., inquanto norma riferita all’intangibilità dell’aggiudicazione nei casi diestinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo, estranei allafattispecie.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 2929c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3-4, c.p.c., per avere igiudici di merito ritenuto che l’opponibilità all’aggiudicatario dei vizi dellaprocedura fosse possibile soltanto in caso di sua collusione con il creditoreprocedente e che diversa fosse la situazione in cui il terzo fosse aconoscenza dei rischi sulla stabilità del proprio investimento, senzaconsiderare che gli acquirenti erano, nella specie, a conoscenza, fin dal7/11/2007, dei numerosi vizi di cui era affetta la procedura, in quanto aNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026quella data, risalente a periodo precedente all’emissione del decreto ditrasferimento, i ricorrenti e il loro difensore, intervenendo nella procedura,avevano fatto presente di avere proposto un giudizio cautelare e avevanoconvenuto gli acquirenti nel giudizio volto a far valere il dirittoall’attribuzione del bene.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 2929c.c. e 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.,per avere la Corte di merito sovrapposto il profilo dello scopo del processoa quello delle regole che lo governano, senza considerare la diversitàfunzionale tra il procedimento di divisione e il processo esecutivo. Secondoi ricorrenti, infatti, mentre nell’esecuzione forzata la vendita realizzacoattivamente la soddisfazione del creditore in danno dell’esecutato, nelgiudizio di divisione essa costituisce uno strumento conseguente allavolontà delle parti e finalizzato allo scioglimento della comunione, conconseguente inapplicabilità alla vendita divisionale dell’art. 2929 c.c., inquanto, destinato a operare in relazione alle peculiarità del processoesecutivo, ma non anche nel procedimento divisorio, siccome incoerentecon la funzione e con gli scopi suoi propri.I primi tre motivi, da trattare unitariamente in ragione della strettaconnessione, sono infondati.Va innanzitutto ricordato che i giudici di merito hanno innanzituttorichiamato la sentenza di estinzione per tardività del giudizio di rinvio, cheavrebbe dovuto prendere posizione sulla impugnabilità, nelle formedell’opposizione agli esecutivi, del decreto di trasferimento, dichiarando dinon volersi discostare dalla ratio sottesa alla predetta pronuncia.Quindi, hanno ritenuto di poter valutare, anche al di fuori del rimediodell’opposizione agli atti esecutivi, se il decreto di trasferimento fossedestinato a rimanere fermo in forza della intangibilità dell’acquistodell’aggiudicatario, sostenendo che l’ordinanza di cui all’art. 788 c.p.c.contenesse sia una parte propria del procedimento di scioglimento dellaNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026comunione (ossia la decisione di procedere alla vendita), come talesottratta all’opposizione agli atti esecutivi, sia una parte propria del subprocedimento di esecuzione (ossia l’indicazione delle modalitàdell’incanto), come tale soggetta all’art. 576 c.p.c. e alla disciplinagenerale del processo di esecuzione, ivi compresi i rimedi di cui agli artt.615 e 617 c.p.c..Infine, hanno evidenziato che l’invalidità dell’atto che aveva preceduto lavendita non aveva effetto nei riguardi dell’acquirente o aggiudicatario,salvo il caso di collusione con il creditore procedente, secondo quantostabilito dall’art. 2929 c.c.; che la necessità di garantire la stabilitàdell’acquisto conseguita dal terzo nella procedura esecutiva trovavaconferma nella disposizione di cui all’art. 189 bis disp. att. c.p.c., secondocui l’intangibilità nei confronti dei terzi resta ferma in ogni caso diestinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo; e che laprocedura si era svolta, nella specie, con regolarità e in assenza di viziestrinseci.In ragione di ciò, hanno escluso che il giudizio divisionale non avesseraggiunto lo scopo suo proprio, il quale andava individuato nelloscioglimento della comunione, di cui la vendita costituiva soltanto unadelle modalità.Orbene, è principio costantemente affermato da questa Corte quellosecondo cui l’indivisibilità di un bene non impedisce che si compia ladivisione, sebbene questa, non essendo possibile il frazionamento innatura, debba avvenire con le diverse modalità prescritte dalla legge, tracui l'assegnazione, nel rispetto del principio comunemente accettato delfavor divisionis che, da un lato, non impedisce che si compia la divisione inqualunque tempo (artt. 713 e 1111 c.c.) e, dall'altro, non presupponeinderogabilmente la tutela del diritto dei singoli partecipanti allacomunione a ricevere, con riferimento all'oggetto, una porzione in natura,venendo ciascun condividente tutelato, in caso di indivisibilità del bene,Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026con mezzi indiretti quali il pagamento di conguaglio o la vendita (Cass.,Sez. 2, 14/05/2008 , n. 12119).Ne consegue che l'attribuzione del bene indivisibile a uno o piùcondividenti costituisce una modalità attuativa della divisione e che larelativa richiesta, non costituendo domanda, ma eccezione (Cass. Sez. 2,n. 319/1999; Cass., Sez. 2, n. 763/1988; Cass., Sez. 2, n. 6195/1987 ealtre), può essere proposta in ogni momento e anche in appello,risolvendosi nella mera specificazione della domandadi scioglimento della comunione, comune a tutte le parti, volta a porre fineallo stato di comunione, e non domanda nuova ex art. 345 c.p.c.(recentemente Cass., Sez. 2, 8/9/2021, n. 24174; Cass., Sez. 2,6/2/2019, n. 3497; Cass., Sez. 2, 28/11/1998, n. 12111; vedi ancheCass., Sez. 2, n. 8629/1998; Cass., Sez. 2, n. 4391/1995; Cass., Sez. 2,2/6/1999, n. 5392; Cass., Sez. 2, n. 2355/1995).In definitiva, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella divendita del bene sono da considerarsi fra loro antitetiche, con laconseguenza che, se la parte avanza inizialmente la prima e poi chiede lavendita in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice non puòprocedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosipresumere abbandonata la precedente istanza (Cass., Sez. 2,24/10/2018, n. 26944; Cass., Sez. 2, 23/11/2011, n. 24728, Rv. 619765-01), così come se, dopo la richiesta di vendita, chiede l’assegnazione delbene per l'intero con addebito dell'eccedenza alla sua porzione, il giudicenon può vendere, ma è tenuto a provvedere in conformità della richiesta,salvo la comprovata esistenza di gravi motivi concernenti l'interessecomune dei condividenti stessi (Cass., Sez. 2, 29/08/1998, n. 8629).Da ciò consegue che l’istanza ex art. 720 c.c., che assurge aimprescindibile presupposto dell’attribuzione e impedisce al giudice delladivisione, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, di estendersi finoall’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di unNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare dellamaggior quota (Cass., Sez. 6-2, 15/12/2022, n. 36736), paralizza lavendita del bene anche se precedentemente disposta dal giudice,trattandosi, come si è detto, di una mera specificazione della domanda discioglimento della comunione, formulabile anche in appello, e se paralizzala vendita, paralizza anche la (relativa) disposizione del giudice, che èmeramente consequenziale all’accertata indivisibilità, e, ovviamente,l’ulteriormente consequenziale fissazione del prezzo (Cass.,Sez. 2, 14/05/2008, n. 12119, cit.).Se ciò è vero e in questo le censure colgono i principi applicabili allaspecie, è anche vero che, qualora durante il corso del giudizio di divisioneimmobiliare il giudice istruttore disponga, ai sensi dell'art. 788 c.p.c., lavendita di beni immobili, la circostanza per cui il giudizio divisorio sicollega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questoapplicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedipropri del processo esecutivo, ma sempre e soltanto quelli del giudizio didivisione, sicché il provvedimento in questione emesso dal giudiceistruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo dicognizione, ma insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez.3, 24/02/2011, n. 4499).Da ciò consegue che, ove il giudice istruttore, nonostante siano sortecontestazioni al riguardo, provveda con ordinanza sulla vendita,disattendendo l'istanza di acquisizione in proprietà dell'immobile incomunione, salvo conguaglio, il relativo provvedimento, benchépronunciato da un organo avente in ogni caso potere decisorio, ha ilcontenuto di una sentenza, ancorché emesso in forma diversa da quellarichiesta dall’art. 788 c.p.c., onde lo strumento di impugnazione esperibileavverso di esso è l'appello, e non il ricorso straordinario per cassazione aisensi dell'art. 111 Cost. (Cass., Sez. 2, 22/2/2010, n. 4245).Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026Quanto detto è stato confermato anche da Cass., Sez. 6-2, 8/5/2018, n.11013, che ha ritenuto applicabile a una siffatta situazione il principioaffermato per l’ordinanza dichiarativa dell’esecutività del progetto didivisione ex art. 789, terzo comma, c.p.c. dalle Sezioni unite di questaCorte con la sentenza n. 16727 del 2012, che hanno per l’appuntoindividuato nell’appello il mezzo di impugnazione esperibile avverso iprovvedimenti del giudice istruttore che, nell'ambito dei giudizi divisori,avesse deciso con ordinanza sulla divisibilità ovvero sulla vendita delbene, malgrado le eventuali contestazioni insorte tra i condividenti, stantela sua natura di sentenza.Deve allora ritenersi che i giudici di merito abbiano correttamente deciso,allorché hanno affermato che il sistema rimediale andasse individuatodistinguendo le due fasi, ossia quella della decisione sulla vendita del beneindivisibile in natura e quella della procedura esecutiva a essasusseguente, sebbene poi abbiano omesso di considerare che ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di attribuzione del bene indivisibile,emesso dal giudice istruttore, avesse natura di sentenza, ancorché aventeforma di ordinanza, e fosse, pertanto, impugnabile davanti alla Corted’appello, gravame che, nella specie, non risulta essere stato peròproposto.Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata deve essere,sotto questo profilo, integrata perché sia conforme al principio secondocui, in tema di scioglimento della comunione, il collegamento funzionaleche si viene a creare tra giudizio divisorio e procedimento esecutivo pereffetto del provvedimento con cui il giudice istruttore dispone la venditadei beni immobili indivisibili ai sensi dell’art. 788 c.p.c. non comportal’unicità dei rimedi applicabili ai due procedimenti, essendo ilprovvedimento emesso anteriormente alla vendita, ancorché avente formadi ordinanza, soggetto al regime di impugnazione del processo diNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026cognizione e quello successivo al rimedio per soli vizi formali previstodall’art. 617 c.p.c..Quanto, invece, alla successiva attribuzione e trasferimento del bene aPasquale e [OSCURATO:PERSONA]Auria conseguente alla procedura avviata ai sensidell’art. 788 c.p.c., che richiama gli artt. 570 e ss. c.p.c., la disciplina èquella della procedura esecutiva, da integrarsi con le disposizioni di cuiagli artt. 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c.Soccorre al riguardo la sentenza delle Sezioni unite n. 18185 del29/07/2013, emessa proprio nell’ambito di questo procedimento, la qualeha affermato che, in tema di scioglimento della comunione, gli atti delgiudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti alrimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.,dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso ildecreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. E’ statodetto, infatti, che la finalità del procedimento di vendita dei beni immobilinon è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e che lescelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art.788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono lamanifestazione di un richiamo a esse che va inteso come sistematico,sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passidel processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tuttodiverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dallatipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoriaprocessuale.In applicazione di questo principio, questa Corte aveva cassato lasentenza impugnata e rinviato davanti al Tribunale, che aveva accoltol’opposizione al decreto di trasferimento in favore di Mario e PasqualeD’Auria in quanto aveva ritenuto sussistente il diritto all’attribuzione,rilevando che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quellirelativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc.Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026civ., dal vizio, relativo alla questione ancora sub judice, ravvisato daltribunale.Il relativo procedimento, tuttavia, è stato dichiarato estinto a causa dellatardività dell’atto di riassunzione e la relativa pronuncia è ormai passata ingiudicato, essendo stato rigettato, con l’ordinanza n. 38323 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorso per cassazione proposto avverso la stessa.Orbene, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensidell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non soltanto di quel giudizio, ma dell'interoprocesso, e ciò comporta la caducazione di tutte le sentenze emesse nelcorso dello stesso, non essendo a esso applicabile l'art. 338 c.p.c., cheregola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (Cass.,Sez. 3, ordinanza n. 26970 del 2023).Ne consegue che la sentenza riformata in appello resta anch'essadefinitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza in seguito allacassazione della sentenza di appello (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17372 del2002, Rv. 559041-01), facendo eccezione a tale regola, tra l’altro, ilprincipio di diritto espresso da questa Corte nel giudizio rescindente, ilquale resta vincolante anche nel diverso processo introdotto in dataanteriore (Cass., Sez. 1, 19/06/2014, n. 13974 l, Rv. 631394-01), e,soprattutto, nel nuovo giudizio nel quale vi sia riproposizione delladomanda se intercorso tra le medesime parti e con riguardo al medesimooggetto (Cass., Sez. 3, 12/07/1974, n. 2100 del, Rv. 370405-01; Cass.,Sez. 1, 19/06/2014, n. 13974, Rv. 631394-01, cit.).In disparte, dunque, la permanente validità della procedura di vendita, indifetto di pronunce di segno contrario, siccome caducate dalla tardivitàdella riassunzione del giudizio di rinvio, deve escludersi che la violazionedell’art. 788 c.p.c. - conseguente al mantenimento, da parte del giudiceistruttore, della determinazione di vendita del bene indivisibile nonostantela richiesta di attribuzione da parte dei condividenti - possa averedeterminato l’invalidità della procedura esecutiva, come preteso con leNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026censure. Infatti, le citate Sezioni unite (sentenza n. 18185 del29/07/2013), come ricordato dal sostituto Procuratore generale nellapropria requisitoria scritta, hanno chiaramente ritenuto erratal'affermazione dei giudici napoletani secondo cui l'esistenza di richiesta divizio relativo a un momento a essa anteriore, cioè della determinazione didisporre la vendita.Del resto, come chiarito da Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387, «lastabilità del decreto di trasferimento non discende soltanto dal sistemacomplessivo del processo esecutivo, ma è resa evidente dal regime distabilità della vendita che esso realizza, disegnato dagli artt. 2929 c.c. (sucui v. la già richiamata Cass. 21110/12) e 187-bis disp. att. c.p.c. (normareputata di interpretazione autentica e applicativa di un principio generaledel processo esecutivo: Cass. Sez. U. 30/11/2006, n. 25507). Talestabilità è prevista mediante la preservazione della vendita giudiziaria -istituto di natura peculiare, non riconducibile a una vendita negoziale, maneppure sic et simpliciter a un mero segmento di un più complessoprocedimento (Cass. 02/04/2014, n. 7708) - dagli effetti negativi dellenullità anteriori o perfino dalle vicende successive all'aggiudicazione».«L’esito, della intangibilità del trasferimento coattivo immobiliare giàavvenuto, prima che fosse proposta l’opposizione, è coerente con ilsistema codicistico, cristallizzato dall’art. 2929 c.c., che rende inopponibiliall’aggiudicatario i vizi del processo esecutivo che non siano stati fattivalere nel corso di esso con il rimedio specifico apprestatodall’ordinamento dell’opposizione agli atti esecutivi. In particolare, lenullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita ol’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario e lenullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita non sonoopponibili all’acquirente o all’aggiudicatario la cui posizione è svincolatadalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato inNumero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026alcun modo parte, come affermato dalla giurisprudenza nomofilattica diquesta Corte (Sez. U n. 21110 del 28/11/2012 Rv. 624256 - 01)» (sulpunto, Cass., Sez. 1, 12/11/2025, n. 29918).Da ciò consegue l’infondatezza della prima e della terza censura.Quanto alla questione prospettata con il secondo motivo, si evidenzia chel'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza dinullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valeresuccessivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di esserestato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fraaggiudicatario e creditore, la quale presuppone non la semplice mancanzadi diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto,ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in dannoall'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore (Cass., Sez. 3,20/10/2021, n. 29018; Cass., Sez. U, 28/11/2012, n. 21110).I giudici di merito hanno escluso, nella specie, la sussistenza di siffattopresupposto, sostenendo che l’operatività della salvezza dell’acquisto delterzo non trovasse ostacolo nella supposta consapevolezza, da parte degliacquirenti, delle ragioni di invalidità del proprio acquisto, annidate nellamancata revoca della vendita, e che detta consapevolezza fosseaddirittura intervenuta quattro mesi dopo l’aggiudicazione, quando gliacquirenti avevano spiegato intervento nel processo di primo grado,venendo a sapere che i Polise-[OSCURATO:PERSONA] avevano avanzato istanza diA fronte di una siffatta argomentazione, è evidente che la censura,ancorché articolata in termini di violazione e/o falsa applicazione di legge,allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 640).Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/20264. Col quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 83 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3-4, c.p.c., per avere i giudicidi merito respinto l’appello incidentale condizionato dei ricorrenti,ritenendo non veritiera la circostanza, da loro dedotta, della mancatacertificazione dell’autografia della firma di [OSCURATO:PERSONA] in calcealla procura alle liti rilasciata a margine dell’atto introduttivo di primogrado, in quanto seguita dalla firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avente un nomediverso da quello indicato nel documento tardivamente prodotto e privo distudio a Napoli. Ad avviso dei ricorrenti, all’inizio del processo gli altri duedifensori erano soltanto praticanti procuratori, mentre non rilevava,quantomeno per gli atti precedenti, che essi fossero divenuti nelle moreavvocati. Ciò comportava, dunque, la nullità dell’intero procedimento.Il motivo è inammissibile, in quanto, al pari di quanto preteso con laseconda censura, mira a ottenere una diversa lettura delle risultanzedocumentali, certamente preclusa a questa Corte di legittimità, avendo igiudici di merito accertato in fatto che la procura rilasciata a margine dellacitazione recava la firma autografa di [OSCURATO:PERSONA] (la cuiautenticità non era stata disconosciuta dai Polise-[OSCURATO:PERSONA]), seguitadalla dicitura “tale è”, a sua volta recante la sottoscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aliperti e che il rilascio della procura anche a quest’ultimo difensorerendeva non dirimenti le ulteriori doglianze proposte.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 6504/2021Numero sezionale 1701/2026Numero di raccolta generale 24678/2026Data pubblicazione 17/08/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 2/7/2026Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])