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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25187/2022

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1864/16 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 13 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione p rovinciale II di Roma , in persona del Direttore pro tempore. – intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 4 - intimat a - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

Lazio n. 3359/10/15, depositata in data 11 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: avv. accer.

IRPEF e altro 1993, 1995, 2000, 2006 Rilevato che:

1. Il contribuente Umberto D' A rienzo impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, diritti camerali e contributo SSN per gli anni 1993, 1995, 2000 e 2006, emessa a titolo di recupero per erroneo sgravio, deducendo l’omessa notificazione degli atti prodromici nonché la violazione dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per tardi va iscrizione a ruolo in quanto la cartella non era stata notificata entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi a mente dell’art. 1, comma 5-bis, del d.l. 17 giugno 2005 , n. 106 , come modificato dalla legge31 luglio 2005, n. 156.

2. La C .t.p. di Roma, con sentenza n. 208/27/13 , depositata il 30/6/2014,accoglieva parzialmente il ricorso per i tributi degli anni 1993,1995 e 2000. 3.Avverso la predetta decisione interponeva appello l ’ Agenzia delle Entrate e la C .t.r. d el Lazio, con sentenza n. 3359/10/15 , depositata in data 11/06/2015, accoglieva l'appello dell' u fficio confermando la integrale legittimità della cartella di pagamento.

4. Avverso la decisione della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prima non si è regolarmente costituita con controricorso (limitandosi a depositare una mera «nota di costituzione»), mentre la seconda è rimasta intimata, benchéregolarmente evocata in giudizio. 5.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e precisamente «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 21 –bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, nonché dell’art. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 112 e 115 cod. proc. civ e del principio del contrarius actus in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

Con esso, il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si esclude l’applicabilità degli artt. 42 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , e si ritiene legittima la reviviscenza dell’atto sgravato, senza alcuna formalità procedurale richiesta per l’atto di secondo grado. 6.Il ricorrente ha, poi, depositato, in data 20/ 02 /2020, istanza di fissazione di udienza con cui ha dato atto di avere proposto domanda di definizione agevolata all'Agente della riscossione a termini dell'art. 3, comma 5, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , ed ha documentato che, in data 17/06/2019, l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata a termini dell'art. 3, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119 , indicando la somma dovuta e inviando il piano di dilazione in diciotto rate a termini dell'art. 3, commi 2, lett.b) e 11 d.l. n. 119 del 2018 con scadenza 30 novembre 2013, nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata.

7. Con ordinanza dell’11/ 0 1/2021, questa Sezione ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo ordinando la notifica dell'istanza depositata in data 20/02/2020 alle altre parti costituite entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'istanza medesima, ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.

La Corte ha rilevato, infatti che: « a termini dell'art. 3, comma 6, il contribuente, con la dichiarazione di cui al precedente comma 5, assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi»; « in applicazione del principio, fatto proprio da questa Corte in relazione all'art. 6, comma 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, contenente analoga dichiarazione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi, secondo cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016 , n. 225, cui sia seguita la comunicazione del concessionario ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di Cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente, per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente , ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ovvero la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito realizzato»; « che, trattandosi di una fattispecie estintiva del processo di cassazione ricollegato al verificarsi, al di fuori del processo, di determinati presupposti il deposito in sede di legittimità di un'istanza dalla quale derivi l’estinzione del processo, accompagnata dai documenti idonei a dimostrarne l'esistenza deve essere preceduto, a cura della parte medesima, dalla notificazione, ex art. 372 se condo comma cod. proc. civ., alle altre parti costituite dell'elenco dei suddetti documenti».

Considerato che:

1. Il contribuente ha documentato che, in data 17/ 0 6/2019, l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata a termini dell'art. 3, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119, indicando la somma dovuta e inviando il piano di dilazione in diciotto rate a termini dell'art. 3, comma 5del d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119, con scadenza 30 novembre 20 2 3 , nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata.

Si profila, quindi, opportuno attendere la definizione della procedura di cui all’art. 3 cit. e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo a data successiva al 30 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1864/16 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 13 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione p rovinciale II di Roma , in persona del Direttore pro tempore. – intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 4 - intimat a - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3359/10/15, depositata in data 11 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: avv. accer. IRPEF e altro 1993, 1995, 2000, 2006 Rilevato che: 1. Il contribuente Umberto D' A rienzo impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, diritti camerali e contributo SSN per gli anni 1993, 1995, 2000 e 2006, emessa a titolo di recupero per erroneo sgravio, deducendo l’omessa notificazione degli atti prodromici nonché la violazione dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per tardi va iscrizione a ruolo in quanto la cartella non era stata notificata entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi a mente dell’art. 1, comma 5-bis, del d.l. 17 giugno 2005 , n. 106 , come modificato dalla legge31 luglio 2005, n. 156. 2. La C .t.p. di Roma, con sentenza n. 208/27/13 , depositata il 30/6/2014,accoglieva parzialmente il ricorso per i tributi degli anni 1993,1995 e 2000. 3.Avverso la predetta decisione interponeva appello l ’ Agenzia delle Entrate e la C .t.r. d el Lazio, con sentenza n. 3359/10/15 , depositata in data 11/06/2015, accoglieva l'appello dell' u fficio confermando la integrale legittimità della cartella di pagamento. 4. Avverso la decisione della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prima non si è regolarmente costituita con controricorso (limitandosi a depositare una mera «nota di costituzione»), mentre la seconda è rimasta intimata, benchéregolarmente evocata in giudizio. 5.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e precisamente «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 21 –bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, nonché dell’art. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 112 e 115 cod. proc. civ e del principio del contrarius actus in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». Con esso, il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si esclude l’applicabilità degli artt. 42 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , e si ritiene legittima la reviviscenza dell’atto sgravato, senza alcuna formalità procedurale richiesta per l’atto di secondo grado. 6.Il ricorrente ha, poi, depositato, in data 20/ 02 /2020, istanza di fissazione di udienza con cui ha dato atto di avere proposto domanda di definizione agevolata all'Agente della riscossione a termini dell'art. 3, comma 5, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , ed ha documentato che, in data 17/06/2019, l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata a termini dell'art. 3, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119 , indicando la somma dovuta e inviando il piano di dilazione in diciotto rate a termini dell'art. 3, commi 2, lett.b) e 11 d.l. n. 119 del 2018 con scadenza 30 novembre 2013, nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata. 7. Con ordinanza dell’11/ 0 1/2021, questa Sezione ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo ordinando la notifica dell'istanza depositata in data 20/02/2020 alle altre parti costituite entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'istanza medesima, ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. La Corte ha rilevato, infatti che: « a termini dell'art. 3, comma 6, il contribuente, con la dichiarazione di cui al precedente comma 5, assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi»; « in applicazione del principio, fatto proprio da questa Corte in relazione all'art. 6, comma 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, contenente analoga dichiarazione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi, secondo cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016 , n. 225, cui sia seguita la comunicazione del concessionario ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di Cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente, per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente , ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ovvero la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito realizzato»; « che, trattandosi di una fattispecie estintiva del processo di cassazione ricollegato al verificarsi, al di fuori del processo, di determinati presupposti il deposito in sede di legittimità di un'istanza dalla quale derivi l’estinzione del processo, accompagnata dai documenti idonei a dimostrarne l'esistenza deve essere preceduto, a cura della parte medesima, dalla notificazione, ex art. 372 se condo comma cod. proc. civ., alle altre parti costituite dell'elenco dei suddetti documenti». Considerato che: 1. Il contribuente ha documentato che, in data 17/ 0 6/2019, l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata a termini dell'art. 3, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119, indicando la somma dovuta e inviando il piano di dilazione in diciotto rate a termini dell'art. 3, comma 5del d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119, con scadenza 30 novembre 20 2 3 , nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata. Si profila, quindi, opportuno attendere la definizione della procedura di cui all’art. 3 cit. e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo a data successiva al 30 novembr
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