CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 09361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 843/2023 depositata il 13/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributariadi 2° grado dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello della societàSTRADA [OSCURATO:PERSONA] (SDP) avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale de L’Aquila con cui era stata rigettata l’impugnazionedella contribuente avente ad oggetto gli avvisi di accertamento TOSAP pergli anni 2018, 2019 e 2020, notificatile dal Comune di Cerchio.2 La SPD proponeva ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza, affidandone l’accoglimento a 6 motivi di impugnazione.Numero registro generale 13554/2024Numero sezionale 8885/2025Numero di raccolta generale 9361/2026Data pubblicazione 13/04/20263 Il Comune di Cerchio restava intimato.4 La SPD con nota del 5/12/2025, depositata in prossimitàdell’adunanza camerale, dichiarava di rinunciare al ricorsorappresentando che in sede di deposito, a causa di un malfunzionamentoche aveva interessato il Portale dei [OSCURATO:PERSONA], il ricorso,originariamente iscritto al N.R.G. 13549/2024, risultava pure iscritto alN.R.G. 13554/2024; che essendo pendente la controversia iscritta alN.R.G. 13549/2024 ed essendosi il comune costituito in quella sede e nonanche nel giudizio iscritto al N.R.G. 13554/2024, la Società non avevanaturalmente interesse a che fosse emessa pronuncia anche in merito algiudizio iscritto al N.R.G. 13554/2024 rinunciando di conseguenza alricorso iscritto al N.R.G. 13354/2024.RAGIONI DELLA DECISIONE5 Il giudizio deve essere dichiarato estinto avendo la ricorrenterinunciato al ricorso iscritto al n.13554/2024, per le motivazioni sopraindicate.6 La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condannaalle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 eCass. n. 10695/25).7 Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 delc.p.c., fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n.28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).8 Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.9 Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, inmancanza di costituzione del Comune intimato (cfr. Cass. n. 10695/25).Numero registro generale 13554/2024Numero sezionale 8885/2025Numero di raccolta generale 9361/2026Data pubblicazione 13/04/202610 Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n.6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 16/12/2025.[OSCURATO:PERSONA]