CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.937/2021 depositata il 16/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23431/2021Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 16732/2026Data pubblicazione 28/05/2026Con atto notarile del 21 novembre 2006 la società [OSCURATO:SOCIETA]. attuava una scissione parziale e proporzionale, assegnandoparte del patrimonio alla beneficiaria di nuova costituzione [OSCURATO:SOCIETA]La società scissa veniva successivamente cancellata dal Registro delleImprese il 29 agosto 2008.[OSCURATO:PERSONA] (poi Agenzia delle Entrate – Riscossione) notificava allasocietà scissa diverse cartelle di pagamento relative a tributi erariali perannualità comprese tra il 1994 e il 2006. Alcune notifiche risultavanoeffettuate dopo la cancellazione della società, altre con esito negativo(“destinatario sconosciuto”).In data 7 febbraio 2014 l’Agente della riscossione notificava le medesimecartelle alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale società beneficiaria dellascissione.La contribuente proponeva ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’agente per la riscossione e dell’Agenzia delleentrate, eccependo, tra l’altro, la prescrizione e la decadenza dellapretesa. Con sentenza n. 20080/12/2014 la CTP dichiarava inammissibileil ricorso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma 1 dell’Agenzia delleentrate, accoglieva l’eccezione di decadenza e annullava le cartelle.Avverso tale pronuncia proponevano appello sia l’Agenzia delle Entrate siaEquitalia Sud. Con sentenza n. 768/09/2016 la CTR del Lazio rigettaval’appello dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva lamentato lacontraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva al contempodichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo solo nei confrontidell'ufficio territoriale di Roma 1 e annullato tutti ruoli azionati con lecartelle impugnate, e accoglieva quello di Equitalia, affermando laresponsabilità solidale della società beneficiaria ex art. 173 TUIR e art. 15d.lgs. 472/1997, statuendo che le cartelle, non impugnatetempestivamente, erano divenute definitive e si trasmettevano “ex lege”Numero registro generale 23431/2021Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 16732/2026Data pubblicazione 28/05/2026alla beneficiaria. La sentenza diveniva definitiva, in mancanzad’impugnazione.In data 11 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava allaGravina Holding l’intimazione di pagamento n. 09720189022922602000per complessivi € 2.213.854,30, relativa alle cartelle già oggetto delprecedente contenzioso. La contribuente proponeva ricorso alla CTP diRoma, deducendo la violazione del giudicato e l’illegittimitàdell’intimazione. La CTP di Roma rigettava il ricorso con la sentenza n.11813/2019, evidenziando che quanto alla cartellan.09720130292536670501 l'Amministrazione finanziaria aveva giàprovveduto ad effettuare il provvedimento di sgravio, riducendo in talmodo la pretesa contenuta nell’intimazione contestata. La CTR del Lazio,con la sentenza n. 937/2021, confermava la decisione, ritenendo che ilgiudicato formatosi con la sentenza n. 768/09/2016 non precludessel’emissione dell’intimazione, avendo quella pronuncia riconosciuto ladebenza del credito tributario; ribadiva che il provvedimento di sgravio erastato “convalidato il 28/05/2018, pochi giorni prima della notifica delricorso di primo grado (05/06/2018)”.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso percassazione, affidato a due motivi; resistono con controricorso l’Agenziadelle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 173 TUIR e 15 d.lgs.472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo cheil giudicato formatosi con la sentenza n. 768/09/2016 della CTR, cheaveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato ladecadenza della pretesa impositiva, impediva l’emissione dell’intimazionedi pagamento. La ricorrente sostiene che l’obbligazione solidale ex legeNumero registro generale 23431/2021Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 16732/2026Data pubblicazione 28/05/2026gravante sulla società beneficiaria non può essere azionata mediantestrumenti autoritativi di riscossione, ma solo con azione civile.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2934 ss. c.c., 2948 e 2495 c.c., nonché dell’art. 20d.lgs. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,deducendo che i crediti portati dalle cartelle erano prescritti, essendodecorso il termine decennale dalla loro notifica (alcune effettuate dopo lacancellazione della società scissa). La ricorrente afferma che la CTRavrebbe dovuto rilevare d’ufficio la prescrizione, anche in considerazionedel principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016) sullarilevabilità officiosa del divieto di riscossione oltre i termini.I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessionelogico-giuridica, non colgono nel segno e vanno disattesi.Nella specie la società ricorrente, sorta per scissione della [OSCURATO:SOCIETA]., è stata resa destinataria di un avviso di intimazioneancorata a cartelle di pagamento, a loro volta correlate a debiti tributarifacenti capo alla società scissa. La CTR nella sentenza impugnata conl’odierno ricorso ha accertato il ricorso dei presupposti per laresponsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a cagione della ritenutalegittimità delle cartelle ad essa notificate.Ad ogni buon conto, la sentenza d’appello ha appurato che la richiamatasentenza n. 768/9/16 ha riconosciuto la debenza del credito tributario e lalegittimità delle cartelle prodromiche all’intimazione di pagamento,valorizzando, in questo quadro, la responsabilità solidale e illimitata dellasocietà beneficiaria ex art. 173 TUIR e art. 15 d.lgs. 472/1997.Segnatamente la CTR ha affermato che: “il giudicato formatosi con lasentenza 768/9/2016 di questa CTR non osta all’emissionedell’intimazione di pagamento relativa alle cartelle in oggetto”;“la ricordata sentenza ha respinto l’appello dell’Agenzia con riferimento adun profilo meramente processuale (l’ammissibilità del ricorso di primoNumero registro generale 23431/2021Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 16732/2026Data pubblicazione 28/05/2026grado) ma, nel merito, ha riconosciuto in toto la debenza del creditotributario vantato dalla medesima Agenzia e portato ad esecuzione daparte di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, l’accoglimento dell’appello del riscossore([OSCURATO:PERSONA] ora Agenzia delle Entrate riscossione) implica ex se lalegittimità del credito vantato da Agenzia, che costituisce il presuppostodell’azione del medesimo riscossore. Tale conclusione, peraltro, èavvalorata dal rigetto del ricorso per revocazione proposto avverso lamedesima sentenza”.In effetti, emerge proprio dall’odierno ricorso che la pronunciad’inammissibilità resa dalla CTP con la sentenza n. 20080/12/2014indicata in narrativa riguardava “parzialmente” il ricorso introduttivo,segnatamente – e soltanto nella misura in cui – esso era indirizzato a unodei tre Uffici dell’Agenzia delle entrate, ossia all’Ufficio territoriale di Roma1; laddove con la sentenza n. 768/9/16, allegata sub 4 al ricorso percassazione, la CTR si è limitata a stabilire sul punto che “il ricorsointroduttivo è pienamente legittimo in quanto quest'ultimo è statotempestivamente notificato a ben tre uffici tutti indicati nelle cartelle eproprio per questo motivo e la notifica del ricorso presso l'ufficio di ViaDepero pure indicato nella cartella di pagamento risulta essere statonotificato in data 4/4/2014 anche se poi è stato rifiutato dall'incaricato e laCorte di Cassazione ha statuito che il rifiuto equivale ad accettazione”.L’interpretazione resa dalla sentenza impugnata sui confini del giudicato sirivela quindi corretta (sul potere/dovere del giudice di legittimità diinterpretare il titolo esecutivo corrispondente al giudicato se quest’ultimofornisce la regola giuridica al fine dell’accertamento del diritto della parteistante a procedere ad esecuzione forzata o anche alla riscossione, sirinvia ai principi fissati da Cass., sez. un., n. 5633/2022), posto che,giustappunto come ha stabilito il giudice d’appello con la sentenzaimpugnata, la sentenza divenuta cosa giudicata ha definitivamenteacclarato la “legittimità del credito vantato dall’Agenzia”, stabilendo cheNumero registro generale 23431/2021Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 16732/2026Data pubblicazione 28/05/2026“non avendo la società che si è scissa impugnato tempestivamente lecartelle di pagamento notificate, le stesse sono divenute definitive e sisono trasmesse automaticamente "ex-lege" sulla società risultante dallascissione per cui la rinotificazione di Equitalia, pur superflua, è legittima ela stessa può esplicare interamente i suoi effetti riscossivi”.La motivazione è in linea con il perimetro dei principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità, invero costante nell’affermare che, in tema discissione societaria, la società beneficiaria risponde solidalmente eillimitatamente dei debiti fiscali della società scissa, anche se maturatiprima della scissione, e può essere destinataria della pretesa erarialesenza necessità di ulteriori avvisi o adempimenti specifici da partedell’Amministrazione finanziaria. Tale responsabilità non è subordinata allaformazione di un autonomo rapporto tributario, né viene meno per effettodi un giudicato favorevole alla scissa, potendo la beneficiaria far valere insede di opposizione ogni argomentazione difensiva (Cass. 19 novembre2019, n. 10240; Cass. 3 novembre 2016, n. 23342; Cass. 10 febbraio2021, n. 3233; Cass. 16 maggio 2024, n. 13717).Diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la disciplina tributariaprevale sulle norme civilistiche in materia di responsabilità patrimoniale etrova la sua solida ratio nell’esigenza di garantire la tuteladell’Amministrazione finanziaria e l’effettività della riscossione, comericonosciuto anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 90/2018). Eventualiclausole limitative della responsabilità contenute nell’atto di scissione nonsono opponibili al Fisco, mentre la limitazione alla quota del patrimonionetto conferito potrà assumere rilievo solo nei rapporti interni di regressotra coobbligati (v., da ultimo, anche con riguardo all’omologa disciplina intema di iva, Cass. n. 8367/2026).Quanto alla prescrizione, la doglianza è inammissibile, non risultando chela correlata questione sia stata specificamente dedotta e trattata neiprecedenti gradi di giudizio; in ogni caso, la censura è infondata, poiché inNumero registro generale 23431/2021Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 16732/2026Data pubblicazione 28/05/2026urto con la costante giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale ilcredito erariale per la riscossione dell’imposta soggiace all’ordinariotermine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non al terminequinquennale di cui all’art. 2948 c.c., trattandosi di obbligazioni autonomeper ciascun periodo d’imposta (Cass. 26 giugno 2020, n. 12740; Cass. n.11 dicembre 2019, n. 32308); di recente, peraltro, la Corte costituzionaleha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimitàcostituzionale dell’art. 2946 c.c., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 eall’art. 111 Cost. (Corte cost. 23 marzo 2026, n. 85).Il ricorso va, in ultima analisi, respinto. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredelle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 10.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]