CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16649/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24921/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio N. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24921/2020 Numero sezionale 1702/2022 Numero di raccolta generale 16649/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Banco delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, del 22/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La corte d’appello di Venezia, in accoglimento del reclamo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e Banco delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha respinto la domanda di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivato la decisione ritenendo (i) esistenti gli atti di frode denunciati dalle opponenti, per omessa esposizione di plurime circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 173 legge fall. ai fini dell’assunzione di una consapevole espressione di voto del ceto creditorio, e l’altrettanto denunciata inidoneità dell’attestazione del professionista quanto alla sorte delle possibili azioni recuperatorie - di responsabilità e revocatorie – nell’eventuale alternativo scenario fallimentare; (ii) F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24921/2020 Numero sezionale 1702/2022 Numero di raccolta generale 16649/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 rilevante il mancato riferimento, nella relazione ex art. 161 legge fall., alla rispondenza della proposta concordataria al miglior interesse dei creditori secondo il disposto dell’art. 186-bis, lett. b, legge fall., in rapporto all’alternativa, concretamente perseguibile, dell’amministrazione straordinaria; (iii) inadeguata l’attestazione del professionista, da cumulare alla rilevanza decettiva delle carenti informazioni della società, a proposito delle condizioni di un finanziamento e del possibile avveramento di fatti pregiudizievoli ai fini della risoluzione del rapporto afferente, con consequenziale incertezza giuridica circa la stabilità del finanziamento medesimo, della sua integrale erogazione e della utilizzabilità per le esigenze di soddisfacimento dei creditori. Per la cassazione del decreto, depositato il 22-8-2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque mezzi, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e Banco delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno replicato con controricorso e memoria. Le altre intimate non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. – La ricorrente affida l’impugnazione ai seguenti mezzi: (i) violazione o falsa applicazione degli artt. 173 e 180 legge fall. quanto alla nozione di “atti di frode” in rapporto al requisito della concreta incidenza sull’autodeterminazione dei creditori, nonché dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello erroneamente respinto l’eccezione di carenza di interesse omettendo di verificare che le contestazioni poste a base dell’opposizione erano state sollevate nel corso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24921/2020 Numero sezionale 1702/2022 Numero di raccolta generale 16649/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 dell’adunanza dei creditori, sì da essere agli stessi necessariamente note prima del voto; sicché il voto si sarebbe dovuto ritenere reso, in questo senso, consapevolmente; (ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 173 legge fall., 132 cod. proc. civ. e 111 cost., per avere la corte d’appello, con motivazione irriducibilmente contraddittoria, ravvisato gli atti di frode senza considerarne l’elemento decisivo, che atterrebbe al fatto di esser stata dolosamente omessa, con intento decettivo, la rappresentazione di fatti idonei a portare i creditori a determinarsi negativamente sulla proposta di concordato, e non anche, invece, alla individuazione di lacune prive di tale carattere perché tradotte in omissione di giudizi, qualificazioni o valutazioni sui fatti rappresentati; (iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 186-bis, secondo comma, lett. b), legge fall., con riferimento alla valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori, essendo da stimare erronea l’affermazione del decreto secondo cui l’attestatore deve a tal fine prendere in considerazione tutte le alternative concretamente possibili rispetto al concordato in continuità aziendale, e tra queste l’amministrazione straordinaria, anziché ridurre il termine di confronto al fallimento; (iv) violazione o falsa applicazione dell’art. 186-bis, secondo comma, lett. b), legge fall., in quanto ulteriormente erronea sarebbe l’affermazione del decreto impugnato circa la necessità di accertare, ai fini dell’omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, anche l’inesistenza di qualsiasi scenario alternativo migliorativo, e anche in relazione a eventi ipotetici ed esterni al piano; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24921/2020 Numero sezionale 1702/2022 Numero di raccolta generale 16649/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 (v) violazione o falsa applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 172, 177 e 180 legge fall., per avere infine la corte d’appello ravvisato un’insufficiente informazione del ceto creditorio di [OSCURATO:PERSONA] e revocato direttamente l’omologazione, senza rimettere gli atti al tribunale di Treviso per le necessità di tutela del contraddittorio in senso sostanziale. II. – Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. È orientamento costante di questa Corte che, nel concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 legge fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, “aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato” (cfr. Cass. n. 25458-19, Cass. n. 30537-18). Tale circostanza elide il presupposto dal quale muove la ricorrente, poiché esso implicherebbe doversi accertare, invece, non la semplice potenzialità decettiva della condotta del debitore, ma la sua concreta rilevanza ingannevole rispetto al voto specificamente espresso nel caso concreto. Viceversa, deve essere ribadito che gli atti di frode rimangono integrati ogni qualvolta semplicemente si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente al patrimonio del debitore, tale da poter alterare la percezione dei creditori. E ove ciò sia - risultandone una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale - il carattere doloso di detta divergenza può consistere anche nella mera consapevolezza F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24921/2020 Numero sezionale 1702/2022 Numero di raccolta generale 16649/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo. La corte d’appello ha accertato l’esistenza di omissioni di tal genere, e ogni contestazione al riguardo implica un sindacato di merito notoriamente inammissibile in questa sede di legittimità. Né d’altronde risulta, dal testo del provvedimento gravato, che i fatti medesimi, non indicati nella proposta, fossero stati portati - poi - in qualche modo, come si dice nel ricorso, a conoscenza dei creditori prima del voto. III. – Il secondo motivo è inammissibile. I dati che la corte d’appello ha ritenuto occultati nella proposta sono stati identificati: (i) nella natura postergata e nella esatta consistenza di finanziamenti rimborsati da [OSCURATO:PERSONA] alla società controllante, non interamente destinati a estinguere un debito bancario e non compiuti in conformità all’accordo contrattuale; (ii) nell’appropriazione di somme di spettanza di società di factoring, da riscuotere nell’interesse di quella; (iii) nella natura preferenziale di altri pagamenti corrisposti nel periodo giugno-ottobre 2017; (iv) nella distribuzione di riserve; (v) nel riconoscimento di compensi agli amministratori del tutto sproporzionati rispetto alla condizione di crisi della società; (vi) in un’operazione di cessione di crediti (di consistente ammontare) nei confronti di soggetto solvibile, a fronte di accollo liberatorio da parte della propria controllante; (vii) in false informazioni fornite ai titolari di obbligazioni; (viii) nell’entità dei possibili crediti e delle eventuali utilità derivanti da azioni giudiziarie esperibili nei confronti degli organi amministrativi di [OSCURATO:PERSONA] e della sua controllante [OSCURATO:SOCIETA]. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24921/2020 Numero sezionale 1702/2022 Numero di raccolta generale 16649/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Il riscontro della portata decettiva delle informazioni costì omesse è stato poi accompagnato dal rilievo circa l’inadeguatezza dell’attestazione ex art. 161 legge fall., siccome carente sia in punto di completezza dei dati che in punto di verifica dei requisiti di cui all’art. 186-bis legge fall. C’è da dire che codesta ulteriore affermazione integra la ratio decidendi perché direttamente involge il contenuto dell’attestazione e la correlata impossibilità di decifrare la fattibilità giuridica del concordato, e non è stata oggetto di censura in nessuno dei motivi spesi dalla ricorrente. A ogni modo è da osservare che contro la motivata valutazione della corte territoriale a proposito del riscontro delle condizioni dell’art. 173 legge fall. la ricorrente si è dilungata a dire che la nozione di atti di frode sia stata con ciò riferita a omesse valutazioni di ordine giuridico, piuttosto che a vere e proprie circostanze di fatto sottaciute o non adeguatamente esposte; e che non sia stata considerata la rilevanza concreta del dolo di essa proponente. È agevole replicare che le omissioni accertate dalla corte territoriale sottendono il nascondimento di altrettanti fatti, e che sotto parvenza di censura in iure la tesi contraria, esposta nel ricorso, oltre a perseverare nell’errato riferimento alla necessità di un “intento decettivo”, è a sua volta interamente versata in fatto. Al netto delle varie argomentazioni, implica un sindacato di merito in ordine alla portata dei dati occultati. IV. – Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili per difetto di interesse, stante il consolidamento della ratio relativa al riscontro di atti di frode, la quale sorregge di per sé il diniego di omologazione del concordato preventivo. V. – Il quinto mezzo è manifestamente infondato. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24921/2020 Numero sezionale 1702/2022 Numero di raccolta generale 16649/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Questa Corte, a sezioni unite, ha riconosciuto al decreto del tribunale che definisce il giudizio di omologazione del concordato preventivo in senso negativo, senza emettere, cioè, una consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, il carattere del provvedimento decisorio, poiché emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa e poiché idoneo, per tale verso, al giudicato, ma non quello del provvedimento definitivo. Ha stabilito che il suddetto decreto non ha carattere di definitività, in quanto è reclamabile ai sensi dell'art. 183, primo comma, legge fall., ma ha affermato che resta, invece, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, cost. il provvedimento della corte d'appello, conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo (Cass. Sez. U n. 27073-16). La natura definitiva e decisoria di questo secondo implica che mediante tale decreto la corte d’appello abbia a decidere essa stessa sulla sorte dell’omologazione, senza alcuna necessità di rimettere il giudizio al tribunale. Né una retrocessione del giudizio - del tipo di quella sostenuta nel ricorso - è indotta dalle norme afferenti. L’art. 183 legge fall., in particolare, non prevede affatto che all’eventuale provvedimento negativo sull’omologazione assunto in sede di reclamo debba seguire la rimessione al tribunale, né tanto meno legittima un qualche ordine di rinnovazione di atti, che peraltro, in base all’esposizione del ricorso, neppure si capisce in qual senso andrebbe ritenuto rilevante. VI. – Il ricorso, conclusivamente, è rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24921/2020 Numero sezionale 1702/2022 Numero di raccolta generale 16649/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 28 aprile 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .