CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03411/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 23 novembre 2021, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA]. la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ancona aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato - quale amministratore della Arte e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 3 maggio 2013) - per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie fallimentari per la durata di otto anni (art. 216, ultimo comma, legge fall.) e con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (art. 29, comma 1, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - è stata dedotta la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., assumendo che il capo di imputazione farebbe riferimento a un'ipotesi di bancarotta impropria, espressamente richiamando l'art. 223 legge fall., e che tuttavia la motivazione della sentenza impugnata avrebbe riguardo solo all'art.216 legge fall. (richiamato dall'art. 223 cit. al solo fine di descrivere al condotta punibile); si sarebbe, pertanto, violato il principio di necessaria corrispondenza tra imputazione e sentenza e la Corte territoriale non avrebbe compiutamente motivato sul punto o comunque avrebbe motivato in maniera apparente e contraddittoria (richiamando pure la pronuncia di primo grado che nulla aveva esposto al riguardo). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti - richiamando l'art. 606, connnna 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen. e l'art. 111 Cost. - la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e l'omessa motivazione, a cagione dell'esaurimento dell'istruttoria dibattimentale in una sola udienza (a seguito dell'irrituale citazione dei testi prima della loro ammissione); in tale udienza, infatti, era stato ammesso l'esame dell'imputato (che, tuttavia, non era comparso e non era tenuto ad addurre un legittimo impedimento, perché non ne era ancora stato disposto l'esame) e si è poi proceduto alla discussione e alla decisione, senza un rinvio. Dunque, all'imputato non è stato consentito di rendere dichiarazioni (neppure spontanee) a proprio discarico e di chiarire i fatti (in particolare, relativi al periodo in cui era stato detenuto, eventualmente producendo documenti), in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza (anche a voler ritenere che nella specie sia stata disposta una revoca implicita in parte qua dell'ordinanza ammissiva della prova). 2.3. Con il terzo motivo - sub specie dell'art. 606, comnna 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e assumendo la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, 217, comma 2, 223 legge fall., 40 cod. pen., 125, comma 3, 192, 598 e 605, cod. proc. pen. - il ricorrente ha assunto che: l'imputazione sarebbe stata elevata per bancarotta fraudolenta documentale, sia per la sottrazione che per l'omessa regolare tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari; si tratterebbe di ipotesi distinte per cui è prescritto nel primo caso il dolo specifico, nel secondo il dolo generico; e nella specie esse sarebbero state cumulate e il Giudice di merito non avrebbe «adempiuto all'onere della prova sulla sussistenza del dolo specifico» (recte: non avrebbe argomentato sulla sussistenza di esso), assumendo erroneamente che fosse sufficiente il dolo generico, del quale peraltro non sarebbe stata offerta la prova (non potendo esso desumersi, alla luce della consolidata giurisprudenza, soltanto dell'elemento materiale del reato). 2.4. Con il quarto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e assumendo la violazione degli artt. 111 Cost., 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - sono state dedotte la violazione della legge penale, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, il travisamento della prova, l'omessa motivazione e la violazione dei criteri legali di valutazione della prova. La sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con i motivi di appello, non spiegando da quali elementi non congetturali si sarebbe tratto il convincimento che lo Scarponi disponesse della contabilità (atteso che egli è subentrato nella carica di amministratore della società quando essa era divenuta inattiva e subito dopo un periodo di detenzione, in particolare, dal 31 maggio 2012 al 2 febbraio 2013; ed avrebbe documentato con una denuncia di furto di aver subito la sottrazione di documentazione; ragion per cui sarebbe verosimile che egli non sia riuscito a ottenere la consegna della contabilità e non potrebbe escludersi che la motivazione si regga su elementi congetturali ed arbitrari e non anche su concreti elementi probatori). 2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - il travisamento della prova o l'omessa motivazione, in relazione alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 217 legge fall. Ad avviso della difesa, oltre ad essersi verificata un'inversione dell'onere della prova (in violazione degli artt. 27 Cost. e 6, comma 2, Carta E.D.U.), la Corte distrettuale non avrebbe motivato sulle censure sollevate con l'atto di appello, relative sia alla pena irrogata sia alla configurabilità del meno grave delitto appena richiamato, in particolare sotto il profilo soggettivo, che al più potrebbe ravvisarsi (atteso che l'impresa fallita aveva cessato l'attività nel giugno 2011 prima che lo Scarponi assumesse alla carica di amministratore unico e la titolarità delle quote sociali il 3 aprile 2012; egli era stato detenuto in carcere dal 31 maggio 2012 a 2 febbraio 2013 e, quindi, verosimilmente non ha potuto tenere e redigere le scritture contabili e non potrebbe rispondere in relazione al periodo precedente, rispetto al quale la curatela avrebbe riscostruito la situazione patrimoniale della fallita). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Anzitutto, deve osservarsi che: - con esso non è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) bensì la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); - «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01); - ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. Ciò posto, al di là del fatto che il capo di imputazione - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente - non richiama l'art. 223 legge fall. bensì menziona soltanto l'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è dirimente considerare che la condotta per cui è stata resa condanna, ossia la sottrazione e la distruzione delle scritture contabili della società fallita (Arte e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), è stata compiutannente contestata, indicando sia la qualità di amministratore della fallita rivestita dal ricorrente, sia le appena richiamate ipotesi di bancarotta c.d. specifica (per l'appunto, la sottrazione e la distruzione) indicandone correttamente l'elemento soggettivo nel fine di recare pregiudizio ai creditori, non ricorrendo un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, che non può certo trarsi da quanto addotto apoditticamente dal motivo ricorso (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01), che non può derivare di per sé dal riferimento - pure contenuto nel capo di imputazione - all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (inerente all'ipotesi di bancarotta c.d. generica), rispetto al quale in effetti non ha sollevato alcuna censura (cfr. sul punto Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01). 2. Il secondo motivo muove censure che non possono qui essere utilmente prospettate, atteso che:- «la mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, ha l'onere di eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la decadenza prevista dall'art. 182, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 6152 del 18/11/2020 - dep. 2021, S., Rv. 281339 - 01); - all'udienza del 31 gennaio 2019, dopo l'ammissione delle prove (ivi compreso l'esame dell'imputato), l'escussione dei testi (la cui citazione, peraltro, può ritualmente autorizzarsi prima che venga resa l'ordinanza amnnissiva della prova e, qualora indicati nelle liste, possono anche esser presentati direttamente al dibattimento: cfr. art. 468, commi 2 e 3, cod. proc. pen.) e l'acquisizione del certificato relativo ai periodi di detenzione dell'imputato prodotti dalla difesa, il Tribunale sull'accordo delle parti ha indicato gli atti utilizzabili ai fini della decisione (art. 511, comma 5, cod. proc. pen.) ed ha avuto luogo la discussione senza che la difesa nulla eccepisse in ordine al mancato esame dell'imputato, e dunque - dopo la chiusura del dibattimento, è stata deliberata e pubblicata la sentenza (mediante lettura del dispositivo). 3. Il terzo motivo difetta della necessaria specificità poiché non si è confrontato effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). La sentenza impugnata ha attribuito all'imputato - per quel che qui rileva alla luce delle allegazioni difensive - la condotta a lui contestata di sottrazione o distruzione di tutta la contabilità relativa al periodo precedente alla sua nomina quale amministratore della società fallita ed ha indicato i dati dai quali ha tratto che il suo fatto fosse assistito dal prescritto dolo specifico (segnatamente, dal fine di recare pregiudizio ai creditori), in particolare facendo riferimento alla circostanza (emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale) che egli, nel medesimo periodo, fosse legale rappresentante di molte società tutte con un elevato e irreversibile passivo, anch'esse da lui gestite con modalità volte a impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali; e tale iter argomentativo non è stato oggetto di alcuna censura. 4. Il quarto motivo: - è generico poiché si è limitato ad asserire che nella specie non sarebbero stati vagliati i motivi di appello, senza neppure specificarne il contenuto (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - ed ha prospettato irritualmente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio, assumendone in maniera per nulla specifica il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01) e, nel resto, censurando la motivazione per il tramite di assedi ipotetici. 5. Anche il quinto motivo è del tutto privo di specificità, non solo per il generico asserto secondo cui sarebbero stati disattese le censure sollevate con l'atto di appello (non specificate), anche relative al trattamento sanzionatorio, ma anche in quanto non ha considerato in alcun modo le argomentazioni in forza delle quali la sentenza impugnata ha escluso che il fatto dell'imputato (sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo) potesse qualificarsi ex art. 217, comma 2; e, nel resto, è versato in fatto. 6. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile