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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 09083/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17038/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25552/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tardivo siccome depositato il 3 luglio 2025 ovvero oltre il termine ultimo di deposito del 4.6.2025 atteso che la sentenza è stata pubblicata il 19.2.2025 e depositata tempestivamente il 18.3.2025, nel termine dei 60 giorni stabiliti per il deposito.

Consegue l'inammissibilità del ricorso, come tale assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano" e alla relativa declaratoria segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9083/2026 Roma, lì, 09/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17038/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25552/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tardivo siccome depositato il 3 luglio 2025 ovvero oltre il termine ultimo di deposito del 4.6.2025 atteso che la sentenza è stata pubblicata il 19.2.2025 e depositata tempestivamente il 18.3.2025, nel termine dei 60 giorni stabiliti per il deposito. Consegue l'inammissibilità del ricorso, come tale assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano" e alla relativa declaratoria segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9083/2026 Roma, lì, 09/03/2026
Sentenza Cassazione n. 09083/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris