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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 21598/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 124 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e si vedano in particolare: - (primo motivo) pag. 2, sulla dedotta modificazione della imputazione tale da configurare un fatto nuovo - trattandosi nella specie di modifica che non ha comportato un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa, non avendo in ogni caso la difesa allegato specificamente con l'appello il concreto pregiudizio subito; - (secondo motivo) pag. 2-3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato; - (terzo motivo) pag. 3 sul diniego delle attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 124 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e si vedano in particolare: - (primo motivo) pag. 2, sulla dedotta modificazione della imputazione tale da configurare un fatto nuovo - trattandosi nella specie di modifica che non ha comportato un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa, non avendo in ogni caso la difesa allegato specificamente con l'appello il concreto pregiudizio subito; - (secondo motivo) pag. 2-3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato; - (terzo motivo) pag. 3 sul diniego delle attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi,
Sentenza Cassazione n. 21598/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris