CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 luglio 2021
Cassazione n. 04870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5729/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro D.L. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] n.34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2470/2021 depositata il29/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consiglieredr [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Monza respinse l’opposizione di DL [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto ingiuntivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi Olbus s.r.l.) aveva richiesto il pagamento della somma di € 9.246,22, per la fornitura di merce. A seguito di rituale impugnazione della ditta soccombente, la Corte d’appello di Milano accolse il gravame. Il giudice di secondo grado ritenne che, da un lato, non fosse stata provata l’insorgenza di un obbligo di pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA], in capo alla DL Impianti, rispetto a una fornitura che era stata inequivocabilmente consegnata ad altro soggetto, mentre, dall’altro, apparisse pacifica la condotta illecita tenuta da tale [OSCURATO:PERSONA], agente rappresentante della Ceriani, tesa al ripetersi di atti di appropriazione, nei confronti di clienti, tra cui il Lentini, di cui la Ceriani stessa era venuta a conoscenza. Contro la predetta sentenza (n. 2573/2021) ricorre per cassazione Olbus s.r.l., sulla scorta di tre motivi. Si è costituita D.L. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1326, 1327, 1460 e 1173 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la prova della consegna della merce e che, dunque, fra le parti (Olbus e DL) non si fosse perfezionato il contratto di vendita o ad esso non fosse stata data esecuzione da parte della venditrice. 2) Con il secondo mezzo, la Olbus s.r.l. si duole della violazione degli artt. 1396, 1398, 1399, 2697, 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto non dimostrato il potere di rappresentanza in capo all’agente Camigliano, ed altrettanto erroneamente, ai fini del corretto adempimento dell’obbligazione di consegna della merce, avrebbero trascurato di considerare il legittimo e ragionevole affidamento del terzo in ordine alla sussistenza del potere di rappresentanzadel medesimo Camigliano. 3) Mediante la terza doglianza, la ricorrente assume la violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., falsamente applicati dalla sentenza impugnata per motivazione carente, illogica e non fondata sulle prove documentali e prove orali acquisite al giudizio, nella parte in cui avrebbe ritenuto non provata l’insorgenza di un obbligo di pagamento dell’acquirente DL in favore della venditrice Olbus S.r.l. 4) Il primo ed il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, poiché investono il medesimo aspetto della vicenda,sono inammissibili. 4.1) La Corte distrettuale ha affermato “ In particolare, difetta la prova della consegna della merce: i DDT relativi, apparentemente sottoscritti dal destinatario, sono stati ritualmente e immediatamente disconosciuti ex art 214 c.p.c., con l’atto di opposizione, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare della DL [OSCURATO:PERSONA]. …non è pacifico, né tantomeno dimostrato, che il Camigliano avesse posto in essere queste operazioni “per conto del Lentini”. la prova dei poteri di rappresentanza ad agire (cioè ad ordinare e a ritirare la merce), per conto del cliente nei confronti del quale la Ceriani pretende che abbiano effetto gli obblighi dell’acquisto dedotto in giudizio, spettava alla ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Questa prova, in forma diretta, non è mai stata data…Manca quindi la prova sia dell’effettivo perfezionamento della fornitura dedotta in giudizio, sia dell’esistenza di un’ipotetica prassi, per cui Camigliano avesse agito, in occasioni precedenti, quale procurator della DL”. 4.2) In altri termini, in esito ad una meticolosa ricostruzione dell’istruzione probatoria, la sentenza impugnata ha escluso la prova dell’adempimento da parte della Ceriani (ora Olbus), attraverso un plausibile apprezzamento di fatto. La differente lettura proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 4.3) Né può essere condivisa l’affermazione della ricorrente che la venditrice Olbus S.r.l. non avesse l’onere di provare il potere di rappresentanza del Camigliano e che avrebbe dovuto essere DL, ovvero la pretesa rappresentata, a dover dimostrare la revoca del potere di rappresentanza dal Camigliano. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stata soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale instaurato tra DL e Camigliano. L’assunto è assiomatico, giacché il dato processuale – affermato dalla stessa ricorrente nella parte narrativa – è che il Camigliano operava come suo rappresentan te (“Nell’ottobre del 2013, Olbus S.r.l., grazie all’attività del suo agente signor [OSCURATO:PERSONA], acquisì un nuovo cliente, D.L. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”), sicché del tutto corretta si palesa l’affermazione della Corte d’appello in merito all’onere della prova. 5) Il terzo motivo è inammissibile. La censura pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilit à dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). È dunque inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). La memoria della ricorrente, ex art. 378 c.p.c., è meramente ripetitiva dei motivi proposti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente, come liquidate in dispositivo. Va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della DL [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di co