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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24271/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA; Visti gli atti, la sentenza, il ricorso ed i motivi nuovi; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Udite il difensore delle parti civile costituite MODELLO Raffaele e RICIGLIANO Donatina, che ha depositato conclusioni scritte con procura speciale e nota delle spese, chiedendo il rigetto del ricorso; Uditi i difensori dell'imputato, che, dopo aver illustrato i motivi, hanno instato per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Franco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza addì 21 febbraio 2020 con cui la Corte d'appello di Potenza confermava quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 14 settembre 2016 di condanna dell'imputato a pena di giustizia, con le statuizioni civili consequenziali, per il delitto di usura aggravata ai sensi dell'art. 644, commi primo e quinto, n. 4), cod. pen. 2.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 606, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., per aver erroneamente la Corte d'appello dichiarato inammissibile il motivo di gravame concernente l'invocato supplemento istruttorio.

In appello s'era formulata richiesta di assumere la testimonianza di TIRICO [OSCURATO:PERSONA], essendo la prova sopravvenuta all'emissione della sentenza di primo grado.

La difesa, in udienza, ha sì rinunciato all'audizione, senza però che alcuno dei difensori fosse munito di procura speciale e senza che l'imputato avesse prestato il consenso.

Invero questi è comparso all'udienza (di qui l'indicazione a verbale della sua presenza), ma si è allontanato subito dopo la costituzione delle parti, sicché non ha avuto modo di udire la rinuncia al motivo d'appello.

La circostanza della sopravvenuta assenza è confermata dal non riportare il verbale che l'imputato è stato interpellato e che ha prestato il consenso.

Inoltre la difesa, accortasi di aver effettuato un'abdicazione cui non era legittimata, ha fatto verbalizzare "il richiamo 'postumo' all'art. 603 c.p.p.".

2.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità, conseguente a travisamento dei fatti e del secondo motivo d'appello.

Nell'atto d'appello era stato allegato che il Ricigliano aveva attuato espedienti e menzogne, giungendo, dopo aver incassato l'assegno di euro 5.000, addirittura a negare di conoscere RUSSO Vincenza, ed era stato indicato come il vestigio della verità fosse nella causa civile, posto che il Ricigliano, dopo aver sporto querela contro ignoti - si cita alla lettera il ricorso per la non immediata intelligibilità del relativo passaggio (p. 5, in fine) - "chiama giudizio [in garanzia propria: quindi sostituendo a sé (come parte) la figlia e il genero], ventilando che il rapporto sostanziale era intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e i due, laddove lui ([OSCURATO:PERSONA]) era estraneo. [OSCURATO:PERSONA] agisce così poiché i due sono ('recte': risultano) impossidenti e nullatenenti".

Donde era stato evidenziato come il Ricigliano fosse consapevole di tutti i magheggi e gli imbrogli sottesi alla vicenda, a dispetto della pretesa ingenuità del medesimo e della sua famiglia, su cui si regge la condanna dell'imputato.

La Corte d'appello travisa addirittura concetti e motivo d'appello, sostenendo che l'appellante aveva richiesto applicarsi l'art. 49, comma primo, cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte d'appello ha omesso la valutazione di elementi probatori decisivi, incedendo in illogicità motivazionale.

È pacifico che le persone offese e l'imputato abbiano fornito in giudizio due versioni differenti dei fatti di causa e che, nei confronti delle prime, siano state condotte indagini dai Carabinieri nel parallelo procedimento per calunnia, archiviato per la sola insussistenza dell'elemento psicologico.

Nonostante ciò, la Corte d'appello propende per la versione delle persone offese.

2.3.1. Segnatamente, quanto alla seconda "tranche" del finanziamento esse riferiscono di aver ottenuto in prestito euro 10.000, ma non forniscono alcun riscontro alla loro dichiarazione.

L'imputato, invece, sin dal primo interrogatorio, afferma di aver corrisposto la somma di euro 12.500, mediante la consegna di due assegni di euro 6.250 ciascuno, poi riconvertiti in denaro contante, fornendo la prova del prelievo, contestuale, di euro

12.500. Il giudice di merito sostiene che detto prelievo non è riscontro, laddove il versamento da parte delle persone offese sul loro conto della diversa somma di euro 10.500 lo è.

Illogico è il ragionamento del primo giudice, confermato in appello, nella parte in cui vi si legge che la somma di euro 10.500 è più prossima a quella di euro 10.000 (che le persone offese hanno riferito di aver ricevuto) anziché a quella di euro 12.500 (che l'imputato ha dedotto di aver loro consegnato).

Siffatto ragionamento, che immotivatamente svilisce il dato probatorio difensivo, è illogico.

"Anche tutto il ragionamento a seguire contenuto a pag. 52 della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo" - citasi nuovamente il ricorso alla lettera (p. 9) - è identicamente viziato; in particolare, "la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. è evidente ove si afferma che entrambe le ricostruzioni fornite dalle parti in giudizio sarebbero fornite di eguale attendibilità, senonché una valutazione globale dell'attendibilità delle persone offese comporta che la loro versione appaia più lineare e coerente.

Nondimeno: in un caso la somma dichiarata e quella prelevata sono identiche (euro 12.500) mentre nell'altro sono diverse (euro 10.000 ed euro 10.500).

Inoltre non è la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese a costituire riscontro alle stesse, potendo esserlo solo elementi esterni: elementi che avvalorano la tesi difensiva, ma che sono stati ignorati dai giudici di merito, i quali hanno insistito sul fatto che l'imputato è un avvocato e che l'assenza di un atto scritto rappresenta un serio indizio della sua volontà di non tracciare i movimenti".

Nel caso di specie - ad avviso del ricorrente - si giunge sostanzialmente ad affermare che i Carabinieri, negli atti concernenti il parallelo procedimento per calunnia a carico delle persone offese, dicono il falso, mentre le persone offese, nel presente, la verità.

2.3.2. Ciò anche con riferimento alla terza "tranche", relativa all'erogazione di euro 5.000, nonostante che sia "pacifico" - prosegue il ricorrente - "come la prima tranc[h]e del prestito [...], pure oggetto di denuncia [...], non integrasse gli estremi dell'usura".

Rilevano le contraddizioni tra le dichiarazioni del Modello e quelle di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al numero degli assegni relativi alla terza "tranche", non superate dalle argomentazioni in sentenza, che non prende posizione sulle argomentazioni spese nell'atto d'appello quanto sia al mendacio delle persone offese che alle particolarità dei giudizi civili, in forza dei quali esse possono evitare di far fede ai propri impegni.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.In discussione dinanzi alla Corte d'appello la difesa aveva richiamato il terzo comma dell'art.603 cod. proc. pen., onde sollecitarne i poteri officiosi, ai fini dell'assunzione della testimonianza del Tirico, la valenza della quale si apprezza decisiva proprio alla luce di quanto detto in precedenza, avendo il Tirico sentito dire alle persone offese all'interno del "disco pub" di proprietà della suocera dell'imputato che, "quella volta" (da riferirsi alla terza "tranche"), l'imputato "non avrebbe chiesto nessun interesse, purché non gli [avessero chiesto] più soldi in prestito".

3. I predetti motivi di ricorso, soprattutto il terzo, sono ripresi ed ulteriormente illustrati nei motivi nuovi, depositati il 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di quanto si passerà ad esporre.

2. Preliminarmente, nondimeno, deve rilevarsi come il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato e dunque inammissibile.

2.1. È meramente locutoria l'affermazione secondo l'imputato si sarebbe allontanato dall'aula d'udienza subito dopo la costituzione delle parti.

2.2. Ad ogni buon conto, l'imputato che, resosi presente all'udienza, se ne allontani, è ad ogni effetto rappresentato dal difensore (art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

2.3. Donde la rinuncia effettuata dai difensori al motivo d'appello inerente l'assunzione della testimonianza di tale [OSCURATO:PERSONA], in quanto prova sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza di primo grado, deve considerarsi pienamente valida e dispiegante effetti anche nei confronti dell'imputato, siccome rappresentato dagli stessi difensori rinuncianti.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non ossequiante dei principi di specificità ed autosufficienza.

3.1. Esso deduce vizi motivazionali e travisamento del fatto, facendo cospicui riferimenti al contezioso civile coinvolgente [OSCURATO:PERSONA], in guisa da dedurre l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto, contro quanto emergente da detto contenzioso, l'ingenuità dello stesso e della sua famiglia.

3.2. Nondimeno, il motivo - in primo luogo, non specifica da quali passaggi della motivazione della sentenza impugnata dovrebbe trarsi che la Corte d'appello abbia attribuito a [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua famiglia caratteristiche di ingenuità, sulle stesse giungendo a fondare la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, posto che in nessuna pagina della sentenza impugnata, e prima ancora della sentenza di primo grado, i giudici di merito constano aver finanche accennato a forme di ingenuità delle persone offese, men che meno attribuendo ad esse rilevanza nella dinamica della perpetrazione del fatto ad opera dell'imputato; - in secondo luogo, non fornisce alcuna pur sommaria descrizione dell'evocato contenzioso civile, onde richiamarne - nei passaggi essenziali - specifici atti (con la necessaria indicazione, viepiù, della loro rituale acquisizione nei gradi di merito, in guisa da render conto dell'essere stati resi disponibili ai relativi giudici, che non ne avrebbero tenuto conto); - in terzo luogo, non chiarisce la rilevanza - alla stregua della stessa tesi difensiva, imperniata sull'inesistenza di alcuna ingenuità in capo a [OSCURATO:PERSONA], al contrario consapevole dei "magheggi" e degli "imbrogli sottesi alla vicenda" - della circostanza relativa all'aver questi assunto difese "in garanzia propria", "sostituendo a sé (come parte) la figlia e il genero".

3.3. Alla stregua di quanto precede, in definitiva, questa Suprema Corte non è messa in grado di apprezzare la consistenza del motivo in disamina e conseguentemente di delibarne la fondatezza o meno.

Ciò, come anticipato, vota il motivo a radicale inammissibilità.

4. Il terzo motivo, che si completa con le deduzioni di cui ai motivi aggiuntivi, è fondato.

4.1. Nel rispondere a specifica doglianza formulata in appello con riferimento alla dedotta violazione, da parte del G.U.P., del canone del ragionevole dubbio, per aver affermato che, relativamente alla seconda "tranche" del prestito, le persone offese e l'imputato hanno reso versioni antitetiche, ma che quella delle prime, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, apparivano dotate di maggiore credibilità, la Corte d'appello, a p. 14 della sentenza impugnata, si limita a riproporre pressoché alla lettera quanto scritto dal G.U.P. a p. 52 della sentenza di primo grado, omettendo alcuna argomentazione critica e quindi alcun confronto con il "thema" devolutole.

4.1.1. Più precisamente, a fronte della seguente letterale motivazione del G.U.P.: "in realtà [...] la somma versata sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] non è pari ad euro 12.500,00 ma inferiore[,] essendo pari ad euro 10.500,00.

Una siffatta somma, da un punto di vista numerico, è certamente più prossima all'importo di euro 10.000,00 che i querelanti affermano di aver ricevuto che non all'importo di euro 12.500,00 che il [OSCURATO:PERSONA] assume di aver consegnato loro.

Il prelievo di euro 12.500,00 è altrettanto compatibile, e da un punto di vista numero e da un punto di vista temporale, anche con il versamento da parte del Modello nei giorni 3 e 4 agosto 2009 di un importo complessivo di euro 10.000,00[,] non potendo escludersi da un punto di vista logico che dell'intero importo prelevato di euro 12.500,00 solo 10.000,00 euro vennero realmente erogati in favore del Modello", la Corte d'appello, tautologicamente, scrive - che non "può essere ritenuta in grado di comprovare la versione fornita dall'imputato la circostanza, di per sé equivoca, che in data 03.08.2009 costui avesse prelevato dal conto corrente [...] esattamente la somma di euro 12.500,00, dato che tale risultanza documentale, come giustamente osservato dal Giudice di prim[a] cur[a], deve necessariamente [essere] rapportata con un altro dato di tipo bancario, quello cioè che MODELLO Raffaele, tra il 03.08.2009 ed il 04.08.2009, avesse versato sul proprio conto corrente solamente la somma di euro 10.500,00"; - che "l'incrocio di tali risultanze [...] consente di ammettere tanto la possibilità che il prestito effettivamente erogato [...] fosse di soli euro 10.000,00 (e che, pertanto, non tutta la somma prelevata dall'imputato dal conto corrente fosse stata consegnata alle persone offese, le quali avrebbero potuto aggiun[gere] alla somma ricevuta in prestito ulteriori euro 500,00), tanto la possibilità che MODELLO Raffaele, avendo ricevuto in prestito la somma di euro 12.500,00, avesse versato sul conto solo euro 10.500,00, trattenendo per sé la restante parte in banconote contanti";- che, "a ben vedere, tale doglianza finisce per riproporre la stessa ed identica questione già risolta e, in ogni caso, adeguatamente ed ineccepibilmente affrontata dal Giudice di prim[a] cur[a] [...]".

4.1.2. Emerge con tutta evidenza dal superiore raffronto tra le due sentenze di merito come la Corte d'appello non abbia fornito alcuna reale risposta alla doglianza devolutale dall'appellante, - da un lato, apoditticamente definendo equivoca la circostanza, pur obiettivamente comprovata dagli estratti di conto, del prelievo di euro 12.500,00 da parte dell'imputato il 3 agosto 2009; - dall'altro, sostenendo la sub-valenza di tale circostanza al cospetto dell'avere il Modello versato sul proprio conto tra il 3 ed il 4 la somma di euro 10.500,00, nonostante che neppure questa corrisponda agli euro 10.000,00 che il medesimo e la moglie hanno riferito di aver ricevuto in prestito dall'imputato; - dall'altro ancora, parendo accedere alla sostanziale equivalente plausibilità (viepiù con il conforto di mere speculazioni) della versione delle persone offese e di quella dell'imputato, senza tuttavia render conto delle ragioni in forza delle quali quella dell'imputato dovrebbe - per di più al cospetto del canone del ragionevole dubbio, che costituisce estrinsecazione del principio della presunzione d'innocenza - esser considerata recessiva rispetto a quella delle persone offese.

4.2. Così argomentando, la Corte d'appello ha sostanzialmente abdicato al proprio compito di fornire una motivazione completa, logica, congrua e coerente - rispetto a tutte le risultanze probatorie, comprese, dunque, quelle offerte dalla difesa dell'imputato - del proprio convincimento in ordine all'avere l'imputato prestato alle persone offese la sola somma di euro 10.000,00 al tasso usurario indicato in imputazione.

4.3. Quanto precede vale a maggior ragione, ad avviso del Collegio, a misura che si considerino altresì i seguenti elementi: - l'inadeguatezza della valenza di prova a discarico delle matrici degli assegni riferiti alla seconda "tranche" del prestito, ma il discorso è replicabile anche per la terza, già sostenuta dal G.U.P. laddove rilevava che la compilazione delle matrici ben avrebbe potuto "essere avvenuta in un momento qualunque" (p. 50 della sentenza di primo grado), per poter essere recuperata, ai fini della decisione di condanna, dalla Corte d'appello, avrebbe dovuto esser da questa - anziché illogicamente motivata con l'assenza di "idonei riscontri di tipo bancario" (p. 12 della sentenza impugnata), che, se intesi come evidenze nella documentazione di conto, erano carenti per definizione (attesa la mancata negoziazione dei titoli) - sottoposta a pur rigoroso vaglio critico rispetto all'allegata, alla stregua della tesi difensiva, consequenzialità delle matrici degli assegni di cui si tratta e delle matrici di altri assegni emessi dall'imputato nei periodi rilevanti e, sempre alla stregua di detta tesi, posti all'incasso, negoziati e regolarmente soluti; - la giustificazione in ordine all'accredito in conto, da pare del Modello, della maggior somma di euro 10.500,00 (in verità mediante due distinti versamenti di euro 6.500,00 e di euro 4.000,00=), rispetto a quella di euro 10.000,00 ricevuta dall'imputato, mediante l'affermazione che la differenza di euro 500,00 corrispondeva a risorse in disponibilità del Modello pare evinta unicamente dalle difese dalle persone offese spiegate in sede civile (cfr. p. 15 della sentenza di primo grado), senza alcuna contestualizzazione degli atti corrispondenti, di cui non si sa neppure se siano stati sottoscritti, e quindi fatti propri, anche dalle predette persone offese, e senza che consti alcun approfondimento circa la possibilità del Modello di procurarsi "aliunde" ulteriori disponibilità in rapporto alla grave situazione economico-finanziaria del suo nucleo familiare; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito versioni non coincidenti (cfr. in part. p. 13 della sentenza di primo grado), registrandosi discrasie su un profilo - quello relativo al numero degli assegni nell'occasione loro consegnati dall'imputato, prima della conversione in contanti - di importanza tutt'altro che secondaria nel raffronto con la versione difensiva (avendo il Modello riferito di aver ricevuto un solo assegno di euro 10.000,00, mentre secondo [OSCURATO:PERSONA] gli assegni erano due, di euro 5.000,00 ciascuno): nondimeno, entrambi i giudici di merito, ed in particolare la Corte d'appello, si sono "a priori" limitati a ritenere minime, e perciò irrilevanti, le pur rilevate discrasie, senza ponderarle alla luce di quella medesima valutazione complessiva (comprendente pertanto anche le prove in astratto favorevoli dell'imputato, bensì suscettibili di confutazione, tuttavia in ragione di precisi elementi di fatto o puntuali argomenti logici che devono essere espressamente illustrati) cui pure hanno dichiarato di attenersi;- con riferimento sia alla seconda "tranche" che per vero alla terza, l'insistita, ancora da parte della Corte d'appello, sottolineatura della qualifica professionale dell'imputato onde ricavarne che proprio a motivo della sua preparazione giuridica sarebbe inverosimile che il medesimo, a fronte di dazioni in denaro contante, non avrebbe preteso la sottoscrizione, da parte delle persone offese, di documenti attestanti le loro obbligazioni restitutorie, potendosi il suo comportamento spiegare soltanto con l'intento di non lasciar traccia delle partite di dare ed avere, omette, sotto entrambi i profili logico e motivazionale, di confrontarsi con gli argomenti in contrario addotti in chiave difensiva, secondo cui, da un lato, il debito delle persone offese trovava comunque riscontro nelle cambiali a garanzia, nelle risultanze di conto ed in limine nelle matrici degli assegni e, dall'altro lato, la cordialità dei rapporti tra l'imputato e la famiglia Ricigliano - dal ricorrente riferita, nei motivi aggiunti, come attestata (salvo diversi accertamenti ad opera del giudice di rinvio) nell'informativa dei Carabinieri in data 14 maggio 2012 - rendeva giustificabile una mancata formalizzazione per iscritto degli accordi.

4.4. La necessità di una ricostruzione più accurata, in specie con riferimento ai profili evidenziati, della seconda "tranche" del finanziamento impone dunque di parimenti riconsiderare - nell'ottica unitaria che avvince tutte e tre le "tranche", alla stregua, del resto, dell'impostazione fatta propria, alla lettera, dall'imputazione - anche la terza.

4.5. Peraltro quest'ultima - oltre a porre la "quaestio" della indeguatezza della valenza di prova a discarico della matrice dell'assegno che l'imputato allega di aver emesso a beneficio della sorella di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] (per la quale si rinvia a quanto al riguardo già osservato rispetto alla seconda "tranche") - merita di essere adeguatamente scandagliata (nel totale silenzio di entrambe le sentenze di merito) in punto di coinvolgimento del ridetto [OSCURATO:PERSONA], che consta sia essersi reso intestatario dell'assegno di euro 5.000,00, dal medesimo effettivamente posto all'incasso (p. 16 della sentenza di primo grado), sia aver regolato in contanti la cambiale di euro 10.000,00, pur (sebbene solo "ex post", senza cioè sin da subito sollevare, come invece avrebbe potuto, l'eccezione cartolare) disconoscendone la sottoscrizione (secondo quanto è dato di comprendere dalle pp. 5 e 6 di detta sentenza).

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto terzo rispetto al Modello ed a [OSCURATO:PERSONA], esige poi di essere messo a raffronto con l'allegazione dell'imputato di aver consegnato uno dei due assegni a [OSCURATO:PERSONA], in quanto parimenti soggetto terzo.

5. In definitiva, tanto impone, in accoglimento del terzo motivo di ricorso testé esaminato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché il nuovo giudice attenda ai compiti devolutigli giusta le superiori indicazioni, avendo peraltro cura di ricostruire l'interezza del rapporto intercorso tra le persone offese ed i loro familiari, da una parte, e l'imputato, dall'altra, in modo da fornire una lettura coerente, alla luce dello stesso, della seconda e della terza "tranche" del finanziamento anche in relazione alle modalità della prima, con riguardo alla quale risulta, nondimeno, esclusa la natura usuraria degli interessi.

In conseguenza della decisione adottanda sulla penale responsabilità dell'imputato, sarà detto giudice chiamato ad altresì pronunciare sulle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di legittimità.

6. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del quarto, in ragione delle valutazioni che il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA; Visti gli atti, la sentenza, il ricorso ed i motivi nuovi; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Udite il difensore delle parti civile costituite MODELLO Raffaele e RICIGLIANO Donatina, che ha depositato conclusioni scritte con procura speciale e nota delle spese, chiedendo il rigetto del ricorso; Uditi i difensori dell'imputato, che, dopo aver illustrato i motivi, hanno instato per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Franco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza addì 21 febbraio 2020 con cui la Corte d'appello di Potenza confermava quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 14 settembre 2016 di condanna dell'imputato a pena di giustizia, con le statuizioni civili consequenziali, per il delitto di usura aggravata ai sensi dell'art. 644, commi primo e quinto, n. 4), cod. pen. 2. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 606, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., per aver erroneamente la Corte d'appello dichiarato inammissibile il motivo di gravame concernente l'invocato supplemento istruttorio. In appello s'era formulata richiesta di assumere la testimonianza di TIRICO [OSCURATO:PERSONA], essendo la prova sopravvenuta all'emissione della sentenza di primo grado. La difesa, in udienza, ha sì rinunciato all'audizione, senza però che alcuno dei difensori fosse munito di procura speciale e senza che l'imputato avesse prestato il consenso. Invero questi è comparso all'udienza (di qui l'indicazione a verbale della sua presenza), ma si è allontanato subito dopo la costituzione delle parti, sicché non ha avuto modo di udire la rinuncia al motivo d'appello. La circostanza della sopravvenuta assenza è confermata dal non riportare il verbale che l'imputato è stato interpellato e che ha prestato il consenso. Inoltre la difesa, accortasi di aver effettuato un'abdicazione cui non era legittimata, ha fatto verbalizzare "il richiamo 'postumo' all'art. 603 c.p.p.". 2.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità, conseguente a travisamento dei fatti e del secondo motivo d'appello. Nell'atto d'appello era stato allegato che il Ricigliano aveva attuato espedienti e menzogne, giungendo, dopo aver incassato l'assegno di euro 5.000, addirittura a negare di conoscere RUSSO Vincenza, ed era stato indicato come il vestigio della verità fosse nella causa civile, posto che il Ricigliano, dopo aver sporto querela contro ignoti - si cita alla lettera il ricorso per la non immediata intelligibilità del relativo passaggio (p. 5, in fine) - "chiama giudizio [in garanzia propria: quindi sostituendo a sé (come parte) la figlia e il genero], ventilando che il rapporto sostanziale era intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e i due, laddove lui ([OSCURATO:PERSONA]) era estraneo. [OSCURATO:PERSONA] agisce così poiché i due sono ('recte': risultano) impossidenti e nullatenenti". Donde era stato evidenziato come il Ricigliano fosse consapevole di tutti i magheggi e gli imbrogli sottesi alla vicenda, a dispetto della pretesa ingenuità del medesimo e della sua famiglia, su cui si regge la condanna dell'imputato. La Corte d'appello travisa addirittura concetti e motivo d'appello, sostenendo che l'appellante aveva richiesto applicarsi l'art. 49, comma primo, cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha omesso la valutazione di elementi probatori decisivi, incedendo in illogicità motivazionale. È pacifico che le persone offese e l'imputato abbiano fornito in giudizio due versioni differenti dei fatti di causa e che, nei confronti delle prime, siano state condotte indagini dai Carabinieri nel parallelo procedimento per calunnia, archiviato per la sola insussistenza dell'elemento psicologico. Nonostante ciò, la Corte d'appello propende per la versione delle persone offese. 2.3.1. Segnatamente, quanto alla seconda "tranche" del finanziamento esse riferiscono di aver ottenuto in prestito euro 10.000, ma non forniscono alcun riscontro alla loro dichiarazione. L'imputato, invece, sin dal primo interrogatorio, afferma di aver corrisposto la somma di euro 12.500, mediante la consegna di due assegni di euro 6.250 ciascuno, poi riconvertiti in denaro contante, fornendo la prova del prelievo, contestuale, di euro 12.500. Il giudice di merito sostiene che detto prelievo non è riscontro, laddove il versamento da parte delle persone offese sul loro conto della diversa somma di euro 10.500 lo è. Illogico è il ragionamento del primo giudice, confermato in appello, nella parte in cui vi si legge che la somma di euro 10.500 è più prossima a quella di euro 10.000 (che le persone offese hanno riferito di aver ricevuto) anziché a quella di euro 12.500 (che l'imputato ha dedotto di aver loro consegnato). Siffatto ragionamento, che immotivatamente svilisce il dato probatorio difensivo, è illogico. "Anche tutto il ragionamento a seguire contenuto a pag. 52 della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo" - citasi nuovamente il ricorso alla lettera (p. 9) - è identicamente viziato; in particolare, "la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. è evidente ove si afferma che entrambe le ricostruzioni fornite dalle parti in giudizio sarebbero fornite di eguale attendibilità, senonché una valutazione globale dell'attendibilità delle persone offese comporta che la loro versione appaia più lineare e coerente. Nondimeno: in un caso la somma dichiarata e quella prelevata sono identiche (euro 12.500) mentre nell'altro sono diverse (euro 10.000 ed euro 10.500). Inoltre non è la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese a costituire riscontro alle stesse, potendo esserlo solo elementi esterni: elementi che avvalorano la tesi difensiva, ma che sono stati ignorati dai giudici di merito, i quali hanno insistito sul fatto che l'imputato è un avvocato e che l'assenza di un atto scritto rappresenta un serio indizio della sua volontà di non tracciare i movimenti". Nel caso di specie - ad avviso del ricorrente - si giunge sostanzialmente ad affermare che i Carabinieri, negli atti concernenti il parallelo procedimento per calunnia a carico delle persone offese, dicono il falso, mentre le persone offese, nel presente, la verità. 2.3.2. Ciò anche con riferimento alla terza "tranche", relativa all'erogazione di euro 5.000, nonostante che sia "pacifico" - prosegue il ricorrente - "come la prima tranc[h]e del prestito [...], pure oggetto di denuncia [...], non integrasse gli estremi dell'usura". Rilevano le contraddizioni tra le dichiarazioni del Modello e quelle di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al numero degli assegni relativi alla terza "tranche", non superate dalle argomentazioni in sentenza, che non prende posizione sulle argomentazioni spese nell'atto d'appello quanto sia al mendacio delle persone offese che alle particolarità dei giudizi civili, in forza dei quali esse possono evitare di far fede ai propri impegni. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.In discussione dinanzi alla Corte d'appello la difesa aveva richiamato il terzo comma dell'art.603 cod. proc. pen., onde sollecitarne i poteri officiosi, ai fini dell'assunzione della testimonianza del Tirico, la valenza della quale si apprezza decisiva proprio alla luce di quanto detto in precedenza, avendo il Tirico sentito dire alle persone offese all'interno del "disco pub" di proprietà della suocera dell'imputato che, "quella volta" (da riferirsi alla terza "tranche"), l'imputato "non avrebbe chiesto nessun interesse, purché non gli [avessero chiesto] più soldi in prestito". 3. I predetti motivi di ricorso, soprattutto il terzo, sono ripresi ed ulteriormente illustrati nei motivi nuovi, depositati il 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di quanto si passerà ad esporre. 2. Preliminarmente, nondimeno, deve rilevarsi come il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2.1. È meramente locutoria l'affermazione secondo l'imputato si sarebbe allontanato dall'aula d'udienza subito dopo la costituzione delle parti. 2.2. Ad ogni buon conto, l'imputato che, resosi presente all'udienza, se ne allontani, è ad ogni effetto rappresentato dal difensore (art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 2.3. Donde la rinuncia effettuata dai difensori al motivo d'appello inerente l'assunzione della testimonianza di tale [OSCURATO:PERSONA], in quanto prova sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza di primo grado, deve considerarsi pienamente valida e dispiegante effetti anche nei confronti dell'imputato, siccome rappresentato dagli stessi difensori rinuncianti. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non ossequiante dei principi di specificità ed autosufficienza. 3.1. Esso deduce vizi motivazionali e travisamento del fatto, facendo cospicui riferimenti al contezioso civile coinvolgente [OSCURATO:PERSONA], in guisa da dedurre l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto, contro quanto emergente da detto contenzioso, l'ingenuità dello stesso e della sua famiglia. 3.2. Nondimeno, il motivo - in primo luogo, non specifica da quali passaggi della motivazione della sentenza impugnata dovrebbe trarsi che la Corte d'appello abbia attribuito a [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua famiglia caratteristiche di ingenuità, sulle stesse giungendo a fondare la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, posto che in nessuna pagina della sentenza impugnata, e prima ancora della sentenza di primo grado, i giudici di merito constano aver finanche accennato a forme di ingenuità delle persone offese, men che meno attribuendo ad esse rilevanza nella dinamica della perpetrazione del fatto ad opera dell'imputato; - in secondo luogo, non fornisce alcuna pur sommaria descrizione dell'evocato contenzioso civile, onde richiamarne - nei passaggi essenziali - specifici atti (con la necessaria indicazione, viepiù, della loro rituale acquisizione nei gradi di merito, in guisa da render conto dell'essere stati resi disponibili ai relativi giudici, che non ne avrebbero tenuto conto); - in terzo luogo, non chiarisce la rilevanza - alla stregua della stessa tesi difensiva, imperniata sull'inesistenza di alcuna ingenuità in capo a [OSCURATO:PERSONA], al contrario consapevole dei "magheggi" e degli "imbrogli sottesi alla vicenda" - della circostanza relativa all'aver questi assunto difese "in garanzia propria", "sostituendo a sé (come parte) la figlia e il genero". 3.3. Alla stregua di quanto precede, in definitiva, questa Suprema Corte non è messa in grado di apprezzare la consistenza del motivo in disamina e conseguentemente di delibarne la fondatezza o meno. Ciò, come anticipato, vota il motivo a radicale inammissibilità. 4. Il terzo motivo, che si completa con le deduzioni di cui ai motivi aggiuntivi, è fondato. 4.1. Nel rispondere a specifica doglianza formulata in appello con riferimento alla dedotta violazione, da parte del G.U.P., del canone del ragionevole dubbio, per aver affermato che, relativamente alla seconda "tranche" del prestito, le persone offese e l'imputato hanno reso versioni antitetiche, ma che quella delle prime, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, apparivano dotate di maggiore credibilità, la Corte d'appello, a p. 14 della sentenza impugnata, si limita a riproporre pressoché alla lettera quanto scritto dal G.U.P. a p. 52 della sentenza di primo grado, omettendo alcuna argomentazione critica e quindi alcun confronto con il "thema" devolutole. 4.1.1. Più precisamente, a fronte della seguente letterale motivazione del G.U.P.: "in realtà [...] la somma versata sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] non è pari ad euro 12.500,00 ma inferiore[,] essendo pari ad euro 10.500,00. Una siffatta somma, da un punto di vista numerico, è certamente più prossima all'importo di euro 10.000,00 che i querelanti affermano di aver ricevuto che non all'importo di euro 12.500,00 che il [OSCURATO:PERSONA] assume di aver consegnato loro. Il prelievo di euro 12.500,00 è altrettanto compatibile, e da un punto di vista numero e da un punto di vista temporale, anche con il versamento da parte del Modello nei giorni 3 e 4 agosto 2009 di un importo complessivo di euro 10.000,00[,] non potendo escludersi da un punto di vista logico che dell'intero importo prelevato di euro 12.500,00 solo 10.000,00 euro vennero realmente erogati in favore del Modello", la Corte d'appello, tautologicamente, scrive - che non "può essere ritenuta in grado di comprovare la versione fornita dall'imputato la circostanza, di per sé equivoca, che in data 03.08.2009 costui avesse prelevato dal conto corrente [...] esattamente la somma di euro 12.500,00, dato che tale risultanza documentale, come giustamente osservato dal Giudice di prim[a] cur[a], deve necessariamente [essere] rapportata con un altro dato di tipo bancario, quello cioè che MODELLO Raffaele, tra il 03.08.2009 ed il 04.08.2009, avesse versato sul proprio conto corrente solamente la somma di euro 10.500,00"; - che "l'incrocio di tali risultanze [...] consente di ammettere tanto la possibilità che il prestito effettivamente erogato [...] fosse di soli euro 10.000,00 (e che, pertanto, non tutta la somma prelevata dall'imputato dal conto corrente fosse stata consegnata alle persone offese, le quali avrebbero potuto aggiun[gere] alla somma ricevuta in prestito ulteriori euro 500,00), tanto la possibilità che MODELLO Raffaele, avendo ricevuto in prestito la somma di euro 12.500,00, avesse versato sul conto solo euro 10.500,00, trattenendo per sé la restante parte in banconote contanti";- che, "a ben vedere, tale doglianza finisce per riproporre la stessa ed identica questione già risolta e, in ogni caso, adeguatamente ed ineccepibilmente affrontata dal Giudice di prim[a] cur[a] [...]". 4.1.2. Emerge con tutta evidenza dal superiore raffronto tra le due sentenze di merito come la Corte d'appello non abbia fornito alcuna reale risposta alla doglianza devolutale dall'appellante, - da un lato, apoditticamente definendo equivoca la circostanza, pur obiettivamente comprovata dagli estratti di conto, del prelievo di euro 12.500,00 da parte dell'imputato il 3 agosto 2009; - dall'altro, sostenendo la sub-valenza di tale circostanza al cospetto dell'avere il Modello versato sul proprio conto tra il 3 ed il 4 la somma di euro 10.500,00, nonostante che neppure questa corrisponda agli euro 10.000,00 che il medesimo e la moglie hanno riferito di aver ricevuto in prestito dall'imputato; - dall'altro ancora, parendo accedere alla sostanziale equivalente plausibilità (viepiù con il conforto di mere speculazioni) della versione delle persone offese e di quella dell'imputato, senza tuttavia render conto delle ragioni in forza delle quali quella dell'imputato dovrebbe - per di più al cospetto del canone del ragionevole dubbio, che costituisce estrinsecazione del principio della presunzione d'innocenza - esser considerata recessiva rispetto a quella delle persone offese. 4.2. Così argomentando, la Corte d'appello ha sostanzialmente abdicato al proprio compito di fornire una motivazione completa, logica, congrua e coerente - rispetto a tutte le risultanze probatorie, comprese, dunque, quelle offerte dalla difesa dell'imputato - del proprio convincimento in ordine all'avere l'imputato prestato alle persone offese la sola somma di euro 10.000,00 al tasso usurario indicato in imputazione. 4.3. Quanto precede vale a maggior ragione, ad avviso del Collegio, a misura che si considerino altresì i seguenti elementi: - l'inadeguatezza della valenza di prova a discarico delle matrici degli assegni riferiti alla seconda "tranche" del prestito, ma il discorso è replicabile anche per la terza, già sostenuta dal G.U.P. laddove rilevava che la compilazione delle matrici ben avrebbe potuto "essere avvenuta in un momento qualunque" (p. 50 della sentenza di primo grado), per poter essere recuperata, ai fini della decisione di condanna, dalla Corte d'appello, avrebbe dovuto esser da questa - anziché illogicamente motivata con l'assenza di "idonei riscontri di tipo bancario" (p. 12 della sentenza impugnata), che, se intesi come evidenze nella documentazione di conto, erano carenti per definizione (attesa la mancata negoziazione dei titoli) - sottoposta a pur rigoroso vaglio critico rispetto all'allegata, alla stregua della tesi difensiva, consequenzialità delle matrici degli assegni di cui si tratta e delle matrici di altri assegni emessi dall'imputato nei periodi rilevanti e, sempre alla stregua di detta tesi, posti all'incasso, negoziati e regolarmente soluti; - la giustificazione in ordine all'accredito in conto, da pare del Modello, della maggior somma di euro 10.500,00 (in verità mediante due distinti versamenti di euro 6.500,00 e di euro 4.000,00=), rispetto a quella di euro 10.000,00 ricevuta dall'imputato, mediante l'affermazione che la differenza di euro 500,00 corrispondeva a risorse in disponibilità del Modello pare evinta unicamente dalle difese dalle persone offese spiegate in sede civile (cfr. p. 15 della sentenza di primo grado), senza alcuna contestualizzazione degli atti corrispondenti, di cui non si sa neppure se siano stati sottoscritti, e quindi fatti propri, anche dalle predette persone offese, e senza che consti alcun approfondimento circa la possibilità del Modello di procurarsi "aliunde" ulteriori disponibilità in rapporto alla grave situazione economico-finanziaria del suo nucleo familiare; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito versioni non coincidenti (cfr. in part. p. 13 della sentenza di primo grado), registrandosi discrasie su un profilo - quello relativo al numero degli assegni nell'occasione loro consegnati dall'imputato, prima della conversione in contanti - di importanza tutt'altro che secondaria nel raffronto con la versione difensiva (avendo il Modello riferito di aver ricevuto un solo assegno di euro 10.000,00, mentre secondo [OSCURATO:PERSONA] gli assegni erano due, di euro 5.000,00 ciascuno): nondimeno, entrambi i giudici di merito, ed in particolare la Corte d'appello, si sono "a priori" limitati a ritenere minime, e perciò irrilevanti, le pur rilevate discrasie, senza ponderarle alla luce di quella medesima valutazione complessiva (comprendente pertanto anche le prove in astratto favorevoli dell'imputato, bensì suscettibili di confutazione, tuttavia in ragione di precisi elementi di fatto o puntuali argomenti logici che devono essere espressamente illustrati) cui pure hanno dichiarato di attenersi;- con riferimento sia alla seconda "tranche" che per vero alla terza, l'insistita, ancora da parte della Corte d'appello, sottolineatura della qualifica professionale dell'imputato onde ricavarne che proprio a motivo della sua preparazione giuridica sarebbe inverosimile che il medesimo, a fronte di dazioni in denaro contante, non avrebbe preteso la sottoscrizione, da parte delle persone offese, di documenti attestanti le loro obbligazioni restitutorie, potendosi il suo comportamento spiegare soltanto con l'intento di non lasciar traccia delle partite di dare ed avere, omette, sotto entrambi i profili logico e motivazionale, di confrontarsi con gli argomenti in contrario addotti in chiave difensiva, secondo cui, da un lato, il debito delle persone offese trovava comunque riscontro nelle cambiali a garanzia, nelle risultanze di conto ed in limine nelle matrici degli assegni e, dall'altro lato, la cordialità dei rapporti tra l'imputato e la famiglia Ricigliano - dal ricorrente riferita, nei motivi aggiunti, come attestata (salvo diversi accertamenti ad opera del giudice di rinvio) nell'informativa dei Carabinieri in data 14 maggio 2012 - rendeva giustificabile una mancata formalizzazione per iscritto degli accordi. 4.4. La necessità di una ricostruzione più accurata, in specie con riferimento ai profili evidenziati, della seconda "tranche" del finanziamento impone dunque di parimenti riconsiderare - nell'ottica unitaria che avvince tutte e tre le "tranche", alla stregua, del resto, dell'impostazione fatta propria, alla lettera, dall'imputazione - anche la terza. 4.5. Peraltro quest'ultima - oltre a porre la "quaestio" della indeguatezza della valenza di prova a discarico della matrice dell'assegno che l'imputato allega di aver emesso a beneficio della sorella di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] (per la quale si rinvia a quanto al riguardo già osservato rispetto alla seconda "tranche") - merita di essere adeguatamente scandagliata (nel totale silenzio di entrambe le sentenze di merito) in punto di coinvolgimento del ridetto [OSCURATO:PERSONA], che consta sia essersi reso intestatario dell'assegno di euro 5.000,00, dal medesimo effettivamente posto all'incasso (p. 16 della sentenza di primo grado), sia aver regolato in contanti la cambiale di euro 10.000,00, pur (sebbene solo "ex post", senza cioè sin da subito sollevare, come invece avrebbe potuto, l'eccezione cartolare) disconoscendone la sottoscrizione (secondo quanto è dato di comprendere dalle pp. 5 e 6 di detta sentenza). Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto terzo rispetto al Modello ed a [OSCURATO:PERSONA], esige poi di essere messo a raffronto con l'allegazione dell'imputato di aver consegnato uno dei due assegni a [OSCURATO:PERSONA], in quanto parimenti soggetto terzo. 5. In definitiva, tanto impone, in accoglimento del terzo motivo di ricorso testé esaminato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché il nuovo giudice attenda ai compiti devolutigli giusta le superiori indicazioni, avendo peraltro cura di ricostruire l'interezza del rapporto intercorso tra le persone offese ed i loro familiari, da una parte, e l'imputato, dall'altra, in modo da fornire una lettura coerente, alla luce dello stesso, della seconda e della terza "tranche" del finanziamento anche in relazione alle modalità della prima, con riguardo alla quale risulta, nondimeno, esclusa la natura usuraria degli interessi. In conseguenza della decisione adottanda sulla penale responsabilità dell'imputato, sarà detto giudice chiamato ad altresì pronunciare sulle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di legittimità. 6. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del quarto, in ragione delle valutazioni che il
Sentenza Cassazione n. 24271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris