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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 21006/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Marian DUMITRU ha addotto il vizio di motivazione (ad avviso del ricorrente, «quasi inesistente»), assumendo in maniera apodittica la mancata esposizione concreta e puntuale dell'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale e rappresentando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate con il gravame, che tuttavia la difesa non ha indicato in alcun modo; dunque, esso non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 — 01) ed ha censurato in maniera del tutto generica l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, senza alcuna specificazione del contenuto e della decisività di essi, necessaria al fine di consentire a questa Corte l'autonoma individuazione delle questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata a cagione della mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche; con esso sono state avanzate doglianze del tutto generiche poiché - al di là dei richiami giurisprudenziali - si è addotta in maniera del tutto assertiva la mancanza di una motivazione esauriente sul punto, senza confrontarsi effettivamente con le ragioni poste a sostegno della decisione, atteso che il ricorrente ha assunto che il diniego delle circostanze in discorso si sarebbe fondato sulla mancanza di elementi favorevoli e sul valore dei beni asportati e la Corte di merito ha invece fatto riferimento ai precedenti penali del DUMITRU, alle modalità professionali della sua condotta e, al di là dello scarso valore della refurtiva, al danno cagionato mediante l'effrazione di intere vetrate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Marian DUMITRU ha addotto il vizio di motivazione (ad avviso del ricorrente, «quasi inesistente»), assumendo in maniera apodittica la mancata esposizione concreta e puntuale dell'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale e rappresentando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate con il gravame, che tuttavia la difesa non ha indicato in alcun modo; dunque, esso non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 — 01) ed ha censurato in maniera del tutto generica l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, senza alcuna specificazione del contenuto e della decisività di essi, necessaria al fine di consentire a questa Corte l'autonoma individuazione delle questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata a cagione della mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche; con esso sono state avanzate doglianze del tutto generiche poiché - al di là dei richiami giurisprudenziali - si è addotta in maniera del tutto assertiva la mancanza di una motivazione esauriente sul punto, senza confrontarsi effettivamente con le ragioni poste a sostegno della decisione, atteso che il ricorrente ha assunto che il diniego delle circostanze in discorso si sarebbe fondato sulla mancanza di elementi favorevoli e sul valore dei beni asportati e la Corte di merito ha invece fatto riferimento ai precedenti penali del DUMITRU, alle modalità professionali della sua condotta e, al di là dello scarso valore della refurtiva, al danno cagionato mediante l'effrazione di intere vetrate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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