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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 04874/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 12 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 165.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 22, commi 12 e 12- bis, d.lgs. n. 286/1998 accertati il 06/08/2016 e il 22/02/2017, per avere impiegato numerose lavoratrici straniere munite solo di permesso di soggiorno per motivi turistici; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato, per travisamento della prova e assenza di motivazione, avendo la Corte valorizzato solo le testimonianze del mar.

Dianda.e del comm.

Schiavetta, molto generiche, e una parte di quella della ispettrice del lavoro Livi, trascurando però la sua mancanza di ricordo dell'avere interrogato le lavoratrici, mentre delle ragazze ascoltate, tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha valorizzato le affermazioni rilevanti in chiave difensiva; rilevato che il ricorrente deduce altresì la nullità della sentenza per l'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e per la carenza della motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto ai motivi di merito, perché ripete i motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione sufficiente e non illogica, legittimamente valorizzando gli elementi probatori che sostengono l'accusa e valutandoli sufficienti per la condanna, in particolare perché costituiti dall'osservazione diretta di due ufficiali di polizia giudiziaria quanto al comportamento delle ragazze, palesemente intente ad accompagnare i clienti e non a comportarsi come avventrici, mentre è evidentemente irrilevante il mancato rinvenimento di contratti di lavoro, stante la illiceità della loro assunzione; ritenuto, altresì, che tale motivo di ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna manifesta illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione del significato e della rilevanza delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto agli altri motivi, dal momento che l'esclusione dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata motivata, in modo non illogico, con la valutazione di non particolare tenuità del fatto, in quanto ripetuto in due diversi locali; il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente motivato con riferimento alla condotta non collaborativa dell'imputato, ai suoi precedenti penali e all'assenza di elementi valutabili positivamente; l'omesso contenimento della pena nei minimi edittali, pur essendo stata irrogata una pena prossima ad essi e ben inferiore alla media edittale, è stato implicitamente motivato con il ripetuto richiamo alla gravità dei fatti e alla personalità negativa dell'imputato, conformandosi ai principi di questa Corte secondo cui «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 12 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 165.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 22, commi 12 e 12- bis, d.lgs. n. 286/1998 accertati il 06/08/2016 e il 22/02/2017, per avere impiegato numerose lavoratrici straniere munite solo di permesso di soggiorno per motivi turistici; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato, per travisamento della prova e assenza di motivazione, avendo la Corte valorizzato solo le testimonianze del mar. Dianda.e del comm. Schiavetta, molto generiche, e una parte di quella della ispettrice del lavoro Livi, trascurando però la sua mancanza di ricordo dell'avere interrogato le lavoratrici, mentre delle ragazze ascoltate, tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha valorizzato le affermazioni rilevanti in chiave difensiva; rilevato che il ricorrente deduce altresì la nullità della sentenza per l'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e per la carenza della motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto ai motivi di merito, perché ripete i motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione sufficiente e non illogica, legittimamente valorizzando gli elementi probatori che sostengono l'accusa e valutandoli sufficienti per la condanna, in particolare perché costituiti dall'osservazione diretta di due ufficiali di polizia giudiziaria quanto al comportamento delle ragazze, palesemente intente ad accompagnare i clienti e non a comportarsi come avventrici, mentre è evidentemente irrilevante il mancato rinvenimento di contratti di lavoro, stante la illiceità della loro assunzione; ritenuto, altresì, che tale motivo di ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna manifesta illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione del significato e della rilevanza delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto agli altri motivi, dal momento che l'esclusione dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata motivata, in modo non illogico, con la valutazione di non particolare tenuità del fatto, in quanto ripetuto in due diversi locali; il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente motivato con riferimento alla condotta non collaborativa dell'imputato, ai suoi precedenti penali e all'assenza di elementi valutabili positivamente; l'omesso contenimento della pena nei minimi edittali, pur essendo stata irrogata una pena prossima ad essi e ben inferiore alla media edittale, è stato implicitamente motivato con il ripetuto richiamo alla gravità dei fatti e alla personalità negativa dell'imputato, conformandosi ai principi di questa Corte secondo cui «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 04874/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris