CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34270/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 22936/2021 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , condomicilio eletto presso il suo studio in Roma , via De lla Marcigliana , n.532 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:revocazione– er- rore revocatorio -limiti AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– nonché AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentantepro tempore ; –intimata– avversola sentenza della C ommissione Tributaria Regionale del Lazio n. 561/16/2021,depositata in data 1 /0 2 /20 21 e che non risulta notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 561/16/2021dichiarava inammissibile i l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] gottiper la revocazione della sentenza della medesima CTR n. 3964 / 7 / 1 8 cheaveva accolto l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma , di accogli- mentodel ricorso introduttivo avanzato da lla contribuente avente ad og- gettol’estratto di ruolo e la cartella sottostante, asseritamente non noti- ficatale. 2.Il giudice non ravvisava l’errore revocatorio ex art.395, n.4, cod. proc. civ.denunciato dalla contribuente che, a suo dire, avrebbe erroneamente condottoil giudice a ritenere che la cartella fosse stata ritualmente noti- ficata. 3. Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassa- zione,affidato a tre motivi, cui repli ca l’Agenzia delle entrate con contro- ricorso.L’agente della riscossione è rimasto intimato . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc.civ., viene dedotto l’errore nell’applicazione dell’art.395, n.4, cod . proc.civ., sotto il profilo della ritenuta inammissibilità dell’estensione del themadecidendum del giudizio di secondo grado all’intimazione di paga- mento,quale atto susseguente alla cartella di pagamento. 2.Il motivo non può trovare ingresso , dal momento che lo stesso ricor- renteriporta, alle pagg.9 e ss. del ricorso per Cassazione , una prospet- tazione del tutto generica che lo porta a sost enere di aver impugnato ancheun’intimazione di pagamento successiva alla cartella , ma non per- mettealla Corte neppure di comprende re a quale intimazione si riferisca. 3.I residui due motivi , di errore nell’applicazione dell’art.395, n.4, cod. proc.civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. sotto ilprofilo della ritenuta inammissibilità del thema decidendum del giudizio disecondo grado alla prescrizione della cartella e della ritenuta notifica dellacartella alla data del 5.5.2010 sono inammissibili. L a ricorrente non hainteresse ex art.100 cod. proc. civ. a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d’appello che ha rigettato il ricorso per revocazioneavente ad oggetto una sentenza che ha definitivamente ri- gettatouna domanda proposta contro l’estratto di ruolo e, attraverso di esso,la sottostante cartella di pagamento. 4. I l ricorso introduttivo , infatti , è stato proposto avverso l’estratto di ruolo,come emerge con chiarezza alle pagg.2 e ss. del ricorso . L’art.3 bis d.l.21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, atutela del lavoro e per esigenze indifferibili) , precisato in sede di con- versionedella l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il qualeha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unita- mentealle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente noti- ficate- se non a determinate, specifiche, condizi oni. 5. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pa- gamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di di- retta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle ve- rifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporticon una pubblica amministrazione.». 6. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la de- cadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia unpregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 7. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costi- tuzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit.,non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ra- gioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gra- vato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e cau- sando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale pro- blema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la pos- sibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferi- mento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, impli- cante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n.32 del 2021).». 8. Aconferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e co- nosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un di- fetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un even- tuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legisla- tore. L’interpretazione restrittiva è stata da ultimo confermata anche dall’art. 12 “Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo il quale all’art.12 del d.P.R. n.602/73 il comma 4- bis, primo comma è sostituito dal seguente: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalida- mente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio». 9.Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, liqui- date come da dispositivo in favore dell’Agenzia delle entrate costituita, seguonola soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite infavore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 4.300,00 per com- pensi,oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 - quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del