CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 20659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1971avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli attial Tribunale di Potenza;lette le conclusioni scritte della difesa in data 07/05/2026 con le quali si è chiestol’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale della Libertà di Potenza, con ordinanza in data 26/03/2026,dichiarava inammissibile l’istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] qualelegale rappresentante di DGLC [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. nei confronti del decretodi sequestro preventivo del G.I.P. di Potenza, diretto e per equivalente, aventead oggetto la somma di 114.806,73 euro in relazione ai delitti di indebitacompensazione di crediti inesistenti ed autoriciclaggio. Riteneva il tribunale cheLauria non poteva proporre istanza di riesame nell’interesse della personagiuridica essendo la stessa ugualmente indagata ed operando, così, il divieto dicui all’art. 39 d.lgs. 231 del 2001.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, avv.to Lamacchia, deducendo, con un unico motivo, violazione dilegge e segnatamente degli articoli 39 d.lgs. 231/2001, 324 cod. proc. pen. e 24Cost. posto che nel caso in esame era stata fatta applicazione della disciplinadettata dal citato art. 39 benché fosse assente il presupposto indefettibile delconflitto di interessi tra società e legale rappresentante, costituito dalla esistenzadi un procedimento amministrativo a carico dell’ente cui non risultava contestatamai alcuna responsabilità amministrativa. Tale dato risultava dalla mancatanotifica all’ente di qualsiasi informazione di garanzia nonché dalla mancataindicazione della DGLC [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. nella richiesta di rinvio a giudizioe nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare quale soggetto imputato, alcontrario, della Tax e Legal service srls, cui era stata elevata una contestazionespecifica. [OSCURATO:PERSONA], quindi, era stato chiamato a rispondere dei fatti e, pertanto,non poteva ritenersi sussistere la condizione di incompatibilità rilevata dal giudicedel riesame reale non sussistendo il conflitto di interessi.3. Il Procuratore Generale trasmetteva le proprie conclusioni in cancelleriachiedendo l’accoglimento del ricorso stante che il presupposto applicativo delconflitto di interessi di cui all’art. 39 d.lgs. 231/2001 non era stato in alcun mododimostrato dal Tribunale procedente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.1.1. Ed invero secondo l’interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unitedi questa Corte di legittimità, in tema di responsabilità da reato degli enti, èammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivopresentata, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., dal difensore di fiducia nominatodal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 cod. proc. pen. ed inassenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 d.lgs. 8giugno 2001, n. 231, a condizione che, precedentemente o contestualmenteall'esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l'informazione di garanziaprevista dall'art. 57 del d.lgs. medesimo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015,Gabrielloni, Rv. 264309 - 01).Il principio stabilito dal massimo consesso risulta poi essere stato ribaditoanche da pronunce delle sezioni semplici; invero si è affermato come in tema dimisure cautelari reali, è ammissibile la richiesta di riesame avverso unprovvedimento di sequestro preventivo relativo a beni appartenenti ad un ente,presentata dal difensore nominato dal legale rappresentante dell'ente medesimo,nel caso in cui quest'ultimo, in qualità di persona fisica, risulti indagato per il reatopresupposto dell'illecito amministrativo, ma non vi sia conoscenza della pendenza,a carico dell'ente, di un procedimento per responsabilità amministrativa da reatoex d.lgs. 6 giugno 2001, n. 231, potendo l'ente legittimamente ritenere di agire investe di terzo, avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati (Sez. 3, n. 9243del 23/01/2025, Italiano, Rv. 287678 - 01).Lo stesso principio risulta stabilito anche da ulteriori pronunce di legittimitànon massimate che hanno approfondito il tema dei presupposti per ritenereoperativo il divieto di cui all’art. 39 d.lgs. 231/2001. In particolare, secondo unaprima pronuncia (Sez. 6, n. 34476 del 23/05/2024, [OSCURATO:SOCIETA]., non mass.) ilgiudice di merito che dichiari l’inammissibilità dell’istanza di riesame ex art. 39 cit.“avrebbe dovuto quindi accertare, al fine di verificare l'ammissibilità della richiestadi riesame, cosa sia stato effettivamente comunicato all'ente e se l'ente, inconcreto, al momento della proposizione della richiesta di riesame, fosseconsapevole di essere indagato e dunque, fosse consapevole della incompatibilitàassoluta del suo legale rappresentante, indagato a sua volta, in quanto autoredell'reato presupposto”.Analoghe conclusioni vengono tratte da Sez. 3, n. 9244 del 23/01/2025,Pellegrino, non mass., secondo cui il principio in base al quale il rappresentantelegale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa ditale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per ilgenerale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del2001 “non trova applicazione quando l'ente ed il suo legale rappresentante nonabbiano notizia della pendenza di un procedimento a carico del soggetto giuridicoper l'illecito amministrativo dipendente da reato per il quale sia indagato oimputato il suo legale rappresentante. Invero, sembra ragionevole ritenere chel'ente al quale nell'ambito di un procedimento penale sia stato sequestrato unbene, se non abbia alcuna notizia della pendenza di un procedimento a suo caricoex d.lgs. n. 231 del 2001, legittimamente assuma di essere nella posizione del"terzo" di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. Per un verso, infatti, èindiscusso sia che un ente possa essere attinto da un provvedimento di sequestroemesso nell'ambito di un procedimento penale senza essere sottoposto aprocedimento per illecito amministrativo dipendente da reato, sia che, in tal caso,lo stesso ente sia legittimato ad agire in persona del suo legale rappresentantequale soggetto («persona») avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati,quindi quale "terzo", secondo la disciplina generale di cui agli artt. 322 e 322-biscod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv.286321 - 01). Sotto altro profilo, poi, non può ritenersi configurabile un oneredell'ente di informarsi di propria iniziativa dell'esistenza di pendenze a suo caricoex d.lgs. n. 231 del 2001, prima di attivare rimedi giurisdizionali nell'ambito di unprocedimento penale, quando è disposto ed eseguito un sequestro che attinge beninella sua disponibilità”.1.2. Invero, non solo è ammissibile, e di certo non irragionevole supporre,che i beni di un ente siano stati sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito diun procedimento penale in difetto di annotazioni, e di ipotesi investigative, perillecito amministrativo dipendente da reato. Ma, per di più, l'autorità giudiziariaprocedente ha l'obbligo di dare comunicazione all'ente della pendenza delprocedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 quando lo stesso è destinatario di unprovvedimento di sequestro, come si desume, in particolare, dal rinvio effettuatoalle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 34 d.lgs.cit., da leggere in combinato disposto con l'art. 293 cod. proc. pen.), oltre che, piùin generale, dalle disposizioni che prevedono, a tutela e in favore dell'ente, lanomina del difensore di ufficio (art. 40 d.lgs. cit.) e l'invio dell'informazione digaranzia (art. 57 d.lgs. cit.).1.2.1. Ad avviso della sentenza “Pellegrino” deve poi essere rilevato “chel'ente, quando agisce quale soggetto avente diritto alla restituzione di benisequestrati in un procedimento penale senza assumere la posizione di parte, nonpuò dirsi che «partecipa al procedimento penale», condizione questa perl'operatività del divieto per il legale rappresentante imputato del reato presuppostodi nominare il difensore di fiducia, oltre che per la configurabilità degli oneri dicostituzione di cui all'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001. E appare plausibile concludereche anche l'ente il quale confidi legittimamente di agire quale "terzo" avente dirittoalla restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale non possa subirel'applicazione del divieto e degli oneri di cui all'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001”.1.2.2. Invero – si chiarisce nella sentenza “Italiano” – se in questa ipotesi siritenessero applicabili il divieto e gli oneri di cui all'art. 39 d.lgs. cit., l'ente, il qualeha agito a tutela dei propri diritti rispettando le regole formali da essoragionevolmente ritenute applicabili, vedrebbe vanificate e rese inefficaci tutte lesue iniziative a causa della successiva emersione di una circostanza, la pendenzadel procedimento a suo carico per un illecito amministrativo dipendente da reato,che, nel momento in cui reagisce al provvedimento di sequestro, gli è ignota nonper propria negligenza, ma per la mancata comunicazione dell'autorità giudiziariaprocedente, pur tenuta ad inviargli l'informazione di garanzia. In altri termini, senell'ipotesi indicata si ritenessero applicabili il divieto e gli oneri di cui all'art. 39d.lgs. cit., l'ente incorrerebbe nella sanzione della inammissibilità per cause daesso incolpevolmente non previste, con conseguente irragionevole sacrificio delsuo diritto di difesa.2. I suddetti princìpi vanno ribaditi nel caso oggetto di giudizio; invero daglidell’udienza preliminare) non risulta che all’ente DGLC [OSCURATO:PERSONA] sia statacontestata alcuna responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001 così chedifetta il presupposto unico ed imprescindibile per affermare l’applicabilità delleragioni di incompatibilità previste dall’art. 39 cit. Né il tribunale del riesamenell’affermare la natura di soggetto indagato dell’ente indica con la necessariaspecificazione un qualsiasi atto del procedimento da cui ricava tale particolareposizione.Deve pertanto affermarsi che il tribunale del riesame che dichiaril’inammissibilità dell’istanza avanzata dal legale rappresentante di un ente persussistenza delle ragioni di incompatibilità dettate dall’art. 39 d.lgs. 231/2001 hal’onere di indicare nel provvedimento stesso gli atti dai quali risulti l’avvenutacomunicazione all’ente della sua qualità di soggetto personalmente coinvolto nelprocedimento penale; atti che possono ricavarsi dall’iscrizione nel registro di reatoex art. 55 d.lgs. 231/2001, dalla comunicazione dell’informazione di garanzia exart. 57, dalla contestazione dell’illecito amministrativo (art. 59), ovverodall’applicazione di una misura cautelare ex art. 45 stessa disciplina ma cheviceversa non possono desumersi dal generico coinvolgimento della personagiuridica nelle attività illecite per il tramite dei propri rappresentanti legali odamministratori di fatto.Difatti, in assenza di elementi specifici per affermare che l’ente siapuò ricavare la sussistenza delle ragioni di incompatibilità stabilite dal primocomma dell’art. 39 cit. dalla sola circostanza del compimento di operazioni illecitedal rappresentante legale della persona giuridica, trattandosi di circostanza chepur essendo contestata ritualmente, non è sufficiente a dimostrare il direttocoinvolgimento dell’ente nel procedimento penale quale soggetto indagato.3. Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata ordinanza deve essereannullata con rinvio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’art. 324comma 5 cod. proc. pen. per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenzacompetente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Roma, 22 maggio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino