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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43087/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto agli arresti domiciliari il 30/05/2015 e scarcerato a seguito di sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] in relazione, in particolare, al contestato reato di cui all'art. 584 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] era accusato, in concorso con in correi Avram e Stan, di avere aggredito un connazionale il quale, per difendersi e sottrarsi all'aggressione, fuggiva in strada venendo travolto da un'autovettura e decedendo a causa dei gravi traumi subiti.

3. In sede di interrogatorio di garanzia, l'istante si era avvalso della facoltà di non rispondere.

4. L'ordinanza di custodia cautelare ricostruiva la vicenda anche sulla base delle deposizioni, rese dei testi oculari nell'immediatezza dell'accaduto, le quali tuttavia erano ritenute, dalla sentenza assolutoria, non perfettamente collimanti tra loro, con margini di parziale inattendibilità e contraddittorietà, in particolare per quanto riguarda il profilo dell'esistenza di un intervallo temporale tra la fine della rissa e l'incidente mortale: di talché non poteva affermarsi che la vittima avesse trovato la morte nel tentativo di sottrarsi alle percosse e che lo stesso non avesse altra via di fuga per sfuggire all'aggressore diversa dalla strada in cui era stato investito.

La sentenza assolutoria evidenziava, inoltre, come le dichiarazioni dei testi non fossero sorrette da riscontri esterni che consentissero di pervenire ad un'esatta ricostruzione dei fatti avvenuti immediatamente prima dell'incidente, mancando la prova che la rissa avesse avuto luogo sul margine della strada e che fosse ancora in essere al momento dell'ingresso della vittima sulla strada e del conseguente urto con l'auto.

5. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato il dolo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo nella partecipazione alla rissa dell'istante, sia pure come spalleggiatore dell'aggressore, fatto non smentito dalla sentenza assolutoria e che costituisce l'antecedente e la scaturigine del susseguirsi di eventi che hanno poi portato all'evento mortale.

Ha poi valorizzato, ai fini del rigetto dell'istanza, il silenzio serbato in sede di interrogatorio dall'istante che, in tal modo, ha mancato di prospettare elementi a sua discolpa.

6. Avverso la prefata ordinanza ricorre, nell'interesse del Nechifor, il suo difensore che eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa sulla base di dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., atteso che i dichiaranti non si sono mai presentati al processo.

Nel sostenere che l'aggressione si è verificata e che l'odierno ricorrente ne ha preso parte, il Giudice della riparazione non tiene in conto quanto, invece, emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Né si spiega in che termini la condotta dell'istante possa aver inciso sull'evento morte.

L'ordinanza va censurata anche nella parte relativa alla facoltà dell'indagato di non rispondere: questa, infatti, alla stessa stregua della reticenza, costituisce esercizio del diritto di difesa.

7. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.

2. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione, i fatti anche penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice del merito (ex multis, Sez.4, n.27397 del 10/06/2010, Rv.247867).

3. Orbene, secondo quanto ben evidenziato dai giudici della riparazione, dalla stessa sentenza assolutoria emergeva che la rissa, a seguito della quale la vittima si era precipitosamente allontanata, rimanendo poi investita da un'autovettura in transito, si era comunque verificata ed il Nachifor vi aveva effettivamente partecipato, sia pure come spalleggiatore dell'aggressore.

Contrariamente a quanto sostiene l'odierno ricorrente, dunque, il fatto concreto che costituisce l'antecedente e la scaturigine del susseguirsi di eventi che hanno poi portato all'investimento stradale, non è stato smentito in concreto ed anzi è stato accertato che il Nechifor vi aveva preso parte, ponendo in essere pertanto un comportamento doloso che aveva comportato l'adozione della misura cautelare.

4. Quanto al secondo elemento valorizzato dalla Corte di merito, costituito dal silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, giova ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che la facoltà di non rispondere può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv.259941).procedimento penale - poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez. 4, n.40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv.242756).

Per tale ragione - fermo restando l'insindacabile scelta difensiva esercitata dall'imputato rimasto silente nell'interrogatorio di garanzia - poiché lui solo era in grado di fornire elementi relativi alla sua dichiarata estraneità ai fatti, idonei a contrastare il valore gravemente indiziante degli elementi acquisiti a suo carico nel corso delle indagini, costituiti dalle sommarie informazioni testimoniali rese da due persone sentite subito dopo il sinistro, ritenute insufficienti, in carenza di ulteriori riscontri, a fondare una pronuncia di condanna, ha assunto rilevanza, ai fini del rigetto della richiesta di indennizzo, proprio il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, mentre il suo silenzio, di contro, ha costituito comportamento non prudente, tale da integrare gli estremi della colpa grave ostativa, come correttamente ritenuto dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata pertanto non presenta i dedotti vizi di legittimità.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto agli arresti domiciliari il 30/05/2015 e scarcerato a seguito di sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] in relazione, in particolare, al contestato reato di cui all'art. 584 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] era accusato, in concorso con in correi Avram e Stan, di avere aggredito un connazionale il quale, per difendersi e sottrarsi all'aggressione, fuggiva in strada venendo travolto da un'autovettura e decedendo a causa dei gravi traumi subiti. 3. In sede di interrogatorio di garanzia, l'istante si era avvalso della facoltà di non rispondere. 4. L'ordinanza di custodia cautelare ricostruiva la vicenda anche sulla base delle deposizioni, rese dei testi oculari nell'immediatezza dell'accaduto, le quali tuttavia erano ritenute, dalla sentenza assolutoria, non perfettamente collimanti tra loro, con margini di parziale inattendibilità e contraddittorietà, in particolare per quanto riguarda il profilo dell'esistenza di un intervallo temporale tra la fine della rissa e l'incidente mortale: di talché non poteva affermarsi che la vittima avesse trovato la morte nel tentativo di sottrarsi alle percosse e che lo stesso non avesse altra via di fuga per sfuggire all'aggressore diversa dalla strada in cui era stato investito. La sentenza assolutoria evidenziava, inoltre, come le dichiarazioni dei testi non fossero sorrette da riscontri esterni che consentissero di pervenire ad un'esatta ricostruzione dei fatti avvenuti immediatamente prima dell'incidente, mancando la prova che la rissa avesse avuto luogo sul margine della strada e che fosse ancora in essere al momento dell'ingresso della vittima sulla strada e del conseguente urto con l'auto. 5. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato il dolo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo nella partecipazione alla rissa dell'istante, sia pure come spalleggiatore dell'aggressore, fatto non smentito dalla sentenza assolutoria e che costituisce l'antecedente e la scaturigine del susseguirsi di eventi che hanno poi portato all'evento mortale. Ha poi valorizzato, ai fini del rigetto dell'istanza, il silenzio serbato in sede di interrogatorio dall'istante che, in tal modo, ha mancato di prospettare elementi a sua discolpa. 6. Avverso la prefata ordinanza ricorre, nell'interesse del Nechifor, il suo difensore che eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa sulla base di dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., atteso che i dichiaranti non si sono mai presentati al processo. Nel sostenere che l'aggressione si è verificata e che l'odierno ricorrente ne ha preso parte, il Giudice della riparazione non tiene in conto quanto, invece, emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Né si spiega in che termini la condotta dell'istante possa aver inciso sull'evento morte. L'ordinanza va censurata anche nella parte relativa alla facoltà dell'indagato di non rispondere: questa, infatti, alla stessa stregua della reticenza, costituisce esercizio del diritto di difesa. 7. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato. 2. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione, i fatti anche penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice del merito (ex multis, Sez.4, n.27397 del 10/06/2010, Rv.247867). 3. Orbene, secondo quanto ben evidenziato dai giudici della riparazione, dalla stessa sentenza assolutoria emergeva che la rissa, a seguito della quale la vittima si era precipitosamente allontanata, rimanendo poi investita da un'autovettura in transito, si era comunque verificata ed il Nachifor vi aveva effettivamente partecipato, sia pure come spalleggiatore dell'aggressore. Contrariamente a quanto sostiene l'odierno ricorrente, dunque, il fatto concreto che costituisce l'antecedente e la scaturigine del susseguirsi di eventi che hanno poi portato all'investimento stradale, non è stato smentito in concreto ed anzi è stato accertato che il Nechifor vi aveva preso parte, ponendo in essere pertanto un comportamento doloso che aveva comportato l'adozione della misura cautelare. 4. Quanto al secondo elemento valorizzato dalla Corte di merito, costituito dal silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, giova ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che la facoltà di non rispondere può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv.259941).procedimento penale - poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez. 4, n.40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv.242756). Per tale ragione - fermo restando l'insindacabile scelta difensiva esercitata dall'imputato rimasto silente nell'interrogatorio di garanzia - poiché lui solo era in grado di fornire elementi relativi alla sua dichiarata estraneità ai fatti, idonei a contrastare il valore gravemente indiziante degli elementi acquisiti a suo carico nel corso delle indagini, costituiti dalle sommarie informazioni testimoniali rese da due persone sentite subito dopo il sinistro, ritenute insufficienti, in carenza di ulteriori riscontri, a fondare una pronuncia di condanna, ha assunto rilevanza, ai fini del rigetto della richiesta di indennizzo, proprio il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, mentre il suo silenzio, di contro, ha costituito comportamento non prudente, tale da integrare gli estremi della colpa grave ostativa, come correttamente ritenuto dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata pertanto non presenta i dedotti vizi di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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