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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23627/2026

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e dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amicarelli per procura in atti.- ricorrente -contropersona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in- controricorrente -Numero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/2026avverso il decreto del Tribunale di Prato, depositato in data 21.1.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Prato ha rigettato l’opposizionepresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale la prima aveva impugnato ilprovvedimento del g.d. che aveva escluso il suo credito insinuato per euro93.862,62, per come maturato sulla base di un “accordo commerciale perricerca e sviluppo della rete commerciale”.2.

Il Tribunale ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse,che: (i) lo schema di accordo intercorso tra le parti integrava un contrattostesso non era riconducibile allo schema del rapporto di agenzia, con laconseguenza che la cessazione del rapporto contrattuale non comportava laprestazione di alcuna indennità, peraltro neanche espressamente prevista trale parti; (ii) la società opponente aveva tuttavia diritto alla corresponsione diquanto invece indicato e concordato nell’accordo commerciale; (iii) conriferimento però alle provvigioni dell’anno 2016 nulla risultava dovuto,considerato quanto riportato nella stessa relazione di parte circa il pagamentoda parte di Errebi di “euro 400 in più per l’anno 2016”; (iv) con riferimentoagli anni 2017 e 2018 il credito insinuato non era stato provato, in quantorisultavano prodotti solo alcuni partitari “con alcune scritture dei quali nonrisulta[va] provata l’univoca riconducibilità alla società fallita”; (v) sebbenetali “partitari” avessero contenuto riferimenti ad alcuni negozi, non risultavaprovato, a monte, che i contratti di affiliazione con Errebi con gli stessi fosserostati da ricondurre all’attività promozionale svolta da Bengood; (vi) talielementi di criticità probatoria non erano superabili neppure attraverso larichiesta prova testimoniale; (vii) non era stato dimostrato, pertanto, che icontratti di affiliazione, relativi a tali negozi, erano stati conclusi grazie allaintermediazione di Bengood.Numero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/20262.

Il decreto, pubblicato il 21.01.2021, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuiil Fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEOccorre esaminare per prima la sollevata eccezione di improcedibilità delricorso sollevata dal Fallimento.Essa è infondata alla luce dei documenti allegati e depositati con la memoria,ai sensi dell’art. 372 c.p.c.Nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 134 disp. att. c.p.c., èemerso che: (i) dalla ricevuta di spedizione della raccomandata n.152815749749 (inviata ai sensi della norma sopra menzionata), risulta che ilplico raccomandato era stato spedito da Pescara il 16 marzo 2021; (ii) edanche dallo stesso avviso di ricevimento della stessa raccomandata n.152815749749 risulta che il detto plico raccomandato era stato spedito daPescara il 16 marzo 2021 ed era giunto all’[OSCURATO:PERSONA] della SupremaCorte il 18 successivo.Ne consegue che il deposito è stato effettuato, a mente del sopra menzionatoart. 134 c.p.c., mediante affidamento della spedizione ad un ufficio di PosteItaliane, che ha accettato il plico il 16 marzo 2021.Tenuto conto della data di notificazione del ricorso (il 25 febbraio 2021), ildeposito deve ritenersi avvenuto il diciannovesimo giorno dopo lanotificazione.Il ricorso è tuttavia inammissibile in ordine alle censure.1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta: (a) omesso esame delleprodotte fatture per provvigioni emesse da Bengood e pagate da Errebi, conconseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.; e con omesso esame di fatti decisivi provati direttamentedalle fatture, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; (b) mancatavalorizzazione della non contestazione da parte della fallita dei fatti dedottimediante la produzione delle fatture per provvigioni emesse da Bengood epagate da Errebi, con violazione del principio di non contestazione ex art. 360Numero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/2026n. 4 c.p.c. ed omesso esame di dei fatti decisivi non contestati ex art. 360 n.5 c.p.c.; (c) mancata ammissione della prova orale debitamente introdottada Bengood in relazione alle fatture e al loro contenuto, con violazione degliartt. 244 e 245 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c..1.1 Il primo motivo è nel suo complesso inammissibile in quanto volto ad unarivisitazione della quaestio facti, come tale insindacabile nel giudizio dilegittimità.1.1.1 Sul punto giova ricordare in termini generali che, secondo i consolidati(e mai superati) principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (vediCass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Ciò posto e ricordato, la parte ricorrente tenta invece proprio di sollecitarequesta Corte di legittimità ad una nuova lettura della documentazioneprodotta nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo, di cui lamentauna omessa considerazione nel precedente giudizio di merito (e ciò conparticolare riferimento alle fatture prodotte).

Ed invero, l'omesso esame disingoli elementi istruttori non integra - come già sopra evidenziato - il vizioNumero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/2026di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.Non è dunque necessario che la sentenza impugnata dia conto di tutte lerisultanze probatorie.1.1.2 Ma anche il dedotto vizio di violazione di legge, sub specie di violazionedell’art. 115 c.p.c., non è destinato a miglior fortuna.Anche qui giova ricordare, in termini ancora generali, che, in tema di ricorsoper cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianzache egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U, Sentenza n. 20867 del30/09/2020; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).Orbene, la società ricorrente, nel prospettare il sopra ricordato vizio di cuiall’art. 115 cod. proc. civ., è in realtà incappata proprio nei limiti di cognizionedel giudice di legittimità da ultimo ricordati, cercando di sollecitare, ancorauna volta, questa Corte ad un diverso apprezzamento della documentazioneversata nel giudizio di merito (nella specie, le fatture prodotte).1.2 La doglianza sopra ricordata in premessa (e riguardante la dedottamancata contestazione delle fatture da parte della curatela) è anch’essainammissibile, sia perché formulata in difetto di autosufficienza (non avendola ricorrente richiamato il contenuto degli atti della controparte nella lorointerezza e comunque nelle parti decisive per verificare la fondatezza dellasua censura) e sia perché formulata, quanto ai fatti allegati, solo in questogiudizio di cassazione.1.3 La terza doglianza contenuta nel motivo di ricorso qui in esame èinammissibile perché, anche al di là del profilo della mancata dimostrazionedella decisività della prova testimoniale (della cui mancata ammissione silagna la ricorrente), il capitolo di prova articolato nel motivo di ricorso risultaNumero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/2026generico e dunque già in astratto inidoneo alla prova dei fatti di cui, anche inquesto caso, si richiede un nuovo apprezzamento.2.

Il secondo motivo, articolato sul profilo del quantum debeatur (e cheripropone peraltro un apprezzamento della quaestio facti, che, come tale,sarebbe comunque inammissibile in questo giudizio di cassazione), rimaneperò assorbito dal rigetto delle doglianze sopra articolate in relazione all’andebeatur.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3.06.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amicarelli per procura in atti.- ricorrente -contropersona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in- controricorrente -Numero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/2026avverso il decreto del Tribunale di Prato, depositato in data 21.1.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Prato ha rigettato l’opposizionepresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale la prima aveva impugnato ilprovvedimento del g.d. che aveva escluso il suo credito insinuato per euro93.862,62, per come maturato sulla base di un “accordo commerciale perricerca e sviluppo della rete commerciale”.2. Il Tribunale ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse,che: (i) lo schema di accordo intercorso tra le parti integrava un contrattostesso non era riconducibile allo schema del rapporto di agenzia, con laconseguenza che la cessazione del rapporto contrattuale non comportava laprestazione di alcuna indennità, peraltro neanche espressamente prevista trale parti; (ii) la società opponente aveva tuttavia diritto alla corresponsione diquanto invece indicato e concordato nell’accordo commerciale; (iii) conriferimento però alle provvigioni dell’anno 2016 nulla risultava dovuto,considerato quanto riportato nella stessa relazione di parte circa il pagamentoda parte di Errebi di “euro 400 in più per l’anno 2016”; (iv) con riferimentoagli anni 2017 e 2018 il credito insinuato non era stato provato, in quantorisultavano prodotti solo alcuni partitari “con alcune scritture dei quali nonrisulta[va] provata l’univoca riconducibilità alla società fallita”; (v) sebbenetali “partitari” avessero contenuto riferimenti ad alcuni negozi, non risultavaprovato, a monte, che i contratti di affiliazione con Errebi con gli stessi fosserostati da ricondurre all’attività promozionale svolta da Bengood; (vi) talielementi di criticità probatoria non erano superabili neppure attraverso larichiesta prova testimoniale; (vii) non era stato dimostrato, pertanto, che icontratti di affiliazione, relativi a tali negozi, erano stati conclusi grazie allaintermediazione di Bengood.Numero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/20262. Il decreto, pubblicato il 21.01.2021, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuiil Fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEOccorre esaminare per prima la sollevata eccezione di improcedibilità delricorso sollevata dal Fallimento.Essa è infondata alla luce dei documenti allegati e depositati con la memoria,ai sensi dell’art. 372 c.p.c.Nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 134 disp. att. c.p.c., èemerso che: (i) dalla ricevuta di spedizione della raccomandata n.152815749749 (inviata ai sensi della norma sopra menzionata), risulta che ilplico raccomandato era stato spedito da Pescara il 16 marzo 2021; (ii) edanche dallo stesso avviso di ricevimento della stessa raccomandata n.152815749749 risulta che il detto plico raccomandato era stato spedito daPescara il 16 marzo 2021 ed era giunto all’[OSCURATO:PERSONA] della SupremaCorte il 18 successivo.Ne consegue che il deposito è stato effettuato, a mente del sopra menzionatoart. 134 c.p.c., mediante affidamento della spedizione ad un ufficio di PosteItaliane, che ha accettato il plico il 16 marzo 2021.Tenuto conto della data di notificazione del ricorso (il 25 febbraio 2021), ildeposito deve ritenersi avvenuto il diciannovesimo giorno dopo lanotificazione.Il ricorso è tuttavia inammissibile in ordine alle censure.1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta: (a) omesso esame delleprodotte fatture per provvigioni emesse da Bengood e pagate da Errebi, conconseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.; e con omesso esame di fatti decisivi provati direttamentedalle fatture, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; (b) mancatavalorizzazione della non contestazione da parte della fallita dei fatti dedottimediante la produzione delle fatture per provvigioni emesse da Bengood epagate da Errebi, con violazione del principio di non contestazione ex art. 360Numero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/2026n. 4 c.p.c. ed omesso esame di dei fatti decisivi non contestati ex art. 360 n.5 c.p.c.; (c) mancata ammissione della prova orale debitamente introdottada Bengood in relazione alle fatture e al loro contenuto, con violazione degliartt. 244 e 245 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c..1.1 Il primo motivo è nel suo complesso inammissibile in quanto volto ad unarivisitazione della quaestio facti, come tale insindacabile nel giudizio dilegittimità.1.1.1 Sul punto giova ricordare in termini generali che, secondo i consolidati(e mai superati) principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (vediCass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Ciò posto e ricordato, la parte ricorrente tenta invece proprio di sollecitarequesta Corte di legittimità ad una nuova lettura della documentazioneprodotta nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo, di cui lamentauna omessa considerazione nel precedente giudizio di merito (e ciò conparticolare riferimento alle fatture prodotte). Ed invero, l'omesso esame disingoli elementi istruttori non integra - come già sopra evidenziato - il vizioNumero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/2026di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.Non è dunque necessario che la sentenza impugnata dia conto di tutte lerisultanze probatorie.1.1.2 Ma anche il dedotto vizio di violazione di legge, sub specie di violazionedell’art. 115 c.p.c., non è destinato a miglior fortuna.Anche qui giova ricordare, in termini ancora generali, che, in tema di ricorsoper cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianzache egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del30/09/2020; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).Orbene, la società ricorrente, nel prospettare il sopra ricordato vizio di cuiall’art. 115 cod. proc. civ., è in realtà incappata proprio nei limiti di cognizionedel giudice di legittimità da ultimo ricordati, cercando di sollecitare, ancorauna volta, questa Corte ad un diverso apprezzamento della documentazioneversata nel giudizio di merito (nella specie, le fatture prodotte).1.2 La doglianza sopra ricordata in premessa (e riguardante la dedottamancata contestazione delle fatture da parte della curatela) è anch’essainammissibile, sia perché formulata in difetto di autosufficienza (non avendola ricorrente richiamato il contenuto degli atti della controparte nella lorointerezza e comunque nelle parti decisive per verificare la fondatezza dellasua censura) e sia perché formulata, quanto ai fatti allegati, solo in questogiudizio di cassazione.1.3 La terza doglianza contenuta nel motivo di ricorso qui in esame èinammissibile perché, anche al di là del profilo della mancata dimostrazionedella decisività della prova testimoniale (della cui mancata ammissione silagna la ricorrente), il capitolo di prova articolato nel motivo di ricorso risultaNumero registro generale 6995/2021Numero sezionale 2477/2026Numero di raccolta generale 23627/2026Data pubblicazione 21/07/2026generico e dunque già in astratto inidoneo alla prova dei fatti di cui, anche inquesto caso, si richiede un nuovo apprezzamento.2. Il secondo motivo, articolato sul profilo del quantum debeatur (e cheripropone peraltro un apprezzamento della quaestio facti, che, come tale,sarebbe comunque inammissibile in questo giudizio di cassazione), rimaneperò assorbito dal rigetto delle doglianze sopra articolate in relazione all’andebeatur.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3.06.2026Il Presidente
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