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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03855/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:01WLOM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOA(? Woto vvr u cille parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 28/4/2021 della Corte di appello di Torino, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino del 22/9/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente ha presentato atto di rinuncia, prima della fissazione della relativa udienza.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi i presupposti per pronunce ulteriori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:01WLOM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOA(? Woto vvr u cille parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 28/4/2021 della Corte di appello di Torino, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino del 22/9/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente ha presentato atto di rinuncia, prima della fissazione della relativa udienza. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi i presupposti per pronunce ulteriori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R
Sentenza Cassazione n. 03855/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris