CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 05675/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti in ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che: - il primo motivo non si confronta con il percorso logico della pronuncia di appello, che ha evidenziato come la tesi dell’errore nella digitazione del numero, perché l’imputato intendeva telefonare ad un amico, non trovi alcun sostegno negli atti processuali, e neanche nelle stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio, - il secondo motivo non si confronta con il percorso logico della pronuncia di appello che ha negato la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con una doppia motivazione, (tecnica argomentativa legittima che comporta l’onere per il ricorrente di attaccare entrambe le motivazioni a pena di aspecificità dell’impugnazione; Sez. 1, Sentenza n. 38881 del 14/07/2023, Attanasio, n.m.), ovvero facendo riferimento sia all’esistenza di precedenti episodi di cui all’art. 660 cod. pen attribuiti all’imputato sia affermando che l’aver menzionato la figlia deceduta della persona offesa nel corso della telefonata molesta, rendeva il comportamento di per sé non tenue, argomento su cui il motivo di ricorso non prende in alcun modo posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025