CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 05037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 12/7/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, per i delitti, unificati dalla continuazione, previsti dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stato trovato fuori dall'abitazione, in due occasioni, oltre l'orario di rientro consentito, fissato per le ore 20.00; fatti accertati in Palermo, in data 11 15/9/2016 e il 6/10/2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il comportamento antigiuridico ascritto all'imputato, consistente nel non essere rincasato nell'orario previsto dal decreto, non troverebbe riscontro nella lettera dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2011. Dunque, si sarebbe al cospetto di una inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi da parte di un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale; inosservanza che, tuttavia, non consentirebbe di integrare il reato in contestazione, il quale presupporrebbe la violazione di prescrizioni specifiche, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 24/1/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 proprio nella parte in cui prevede come delitto la inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto dello scarso allarme sociale asseritamente destato dalle occasionali violazioni contestate. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69, 62-bis e 99, quarto comma, cod. pen., per avere la sentenza escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. nonostante le sentenze con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. per contrasto con gli art. 3, 25, secondo comma e 27 terzo comma, Cost., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza, sulla cir ostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99„ quarto comma, cod. pen., della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e della diminuente del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di censura, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, infatti, nella specie non è stata contestata a Bonura l'inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi», bensì la violazione della specifica prescrizione che gli imponeva di fare rientro nell'abitazione non oltre le 20,00; prescrizione contemplata dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale, in caso di applicazione di una delle misure di prevenzione contemplate dall'art. 6, tra cui, appunto, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il tribunale prescrive «in ogni caso (...) di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza». Ne consegue che del tutto inconferente, nella specie, deve ritenersi il richiamo alla sentenza n. 25 del 24/1/2019 della Corte costituzionale. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la motivazione offerta dalla sentenza impugnata appare del tutto adeguata, avuto riguardo alla reiterazione della condotta di inosservanza a distanza di alcuni giorni e, dunque, alla sua non occasionalità. In ogni caso, le considerazioni svolte, sul punto, dal ricorso hanno carattere meramente confutativo e si risolvono nella negazione, peraltro non argomentata, delle condivisibili valutazioni compiute dal Giudice di merito. 4. Manifestamente infondate, infine, sono le doglianze relative alla mancata prevalenza accordata alle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Sul punto è appena il caso di rilevare che l'art. 69, comma quarto, cod. pen. prevede tuttora il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata contemplata dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. e che tale disposizione non è stata intaccata dalle sentenze della Corte costituzionale richiamate dal ricorrente. E, anzi, secondo la giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il suddetto divieto. Ciò in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta dell'imputato in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/3/2017, Giordano, Rv. 269522-01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in