CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SimonePerelli che ha concluso chiedendo la declartoria di inammissibilità del ricorsoL' avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA], ha condannato XXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni cinque e mesiquattro di reclusione ed euro 66.667,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110,cod. pen., e artt. 12, comma 1, comma 3, lett. b), lett. c), lett. d) e comma 3-terlett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998.2. Avverso la sentenza, propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinquemotivi di ricorso, di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizi motivazionali, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza haaffermato la responsabilità per concorso dell’imputata piuttosto che lasussistenza di una ipotesi di mera connivenza, non essendo emerso alcuncontributo alla condotta posta in essere dal figlio, essendo la ricorrente merapasseggera.Si deduce che la Corte di appello non ha motivato sulle ragioni per le qualinon ha ritenuto credibile la versione dell’imputata di aver usufruito del passaggiooffertole dal figlio per raggiungere la Germania, passando per l’Italia.Si rileva, poi, che XXXXXXXXXXXX [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato alcunapporto causale da parte dell’imputata e, inoltre, che la versione da quest’ultimofornita in sede di spontanee dichiarazioni sarebbe del tutto generica, lì dove haindicato che un ragazzo e una donna lo avevano fatto salire nel furgone insiemecon altre persone, facendoli entrare all’interno di scatole di cartone. Osserva ladifesa che le dichiarazioni rese dal XXXXXXXXXXX non sarebbero in alcun modoriscontrate.Secondo la difesa la sentenza andrebbe annullata per nuovo esame, quantomeno per valutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e lacircostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce vizi motivazionali, nonavendo la sentenza impugnata valutato che il XXXXXXXXXXX è dotato di regolarepermesso di soggiorno rumeno e che dal 2 gennaio 2025 la Romania è nell’areaShengen; tale circostanza, ad avviso della difesa, dovrebbe rilevare con efficaciaretroattiva nello scriminare l’ ingresso dei migranti o comunque delXXXXXXXXXXX, potendo quest’ultimo, in base alla legislazione vigente usufruiredi 90 giorni di tempo per dotarsi di permesso di soggiorno italiano. Si osservache il XXXXXXXXXXX disponeva di novanta giorni per la regolarizzazione dellaposizione, per cui, almeno nei suoi confronti, non sarebbe configurabilel’elemento costitutivo della non regolare posizione sul territorio nazionale,evidenziando altresì che anche in relazione agli altri trasportati potrebbedelinearsi una situazione analoga, con la conseguenza che, non sussistendoalcun accertamento al riguardo, dovrebbe concludersi per l’insussistenza delreato. La difesa rileva, poi, come sia irrilevante la circostanza che i soggettitrasportati potrebbero essere stati truffati per aver pagato per essere occultati inun furgone quando avrebbero potuto entrare regolarmente in Italia.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione di legge perl’insussistenza dell’aggravante del pericolo per la incolumità dei migranti, nonessendovi alcuna evidenza per la quale i viaggiatori abbiano rischiato la loroincolumità; in ogni caso, le sole dichiarazioni del XXXXXXXXXXX non sarebberosufficienti, non essendo stati sentiti gli altri viaggiatori.2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione di legge perinsussistenza dell’aggravante del trattamento inumano e degradante; si rilevache la sentenza impugnata, appiattendosi sull’imputazione, ha ritenutosussistente l’aggravante contestata, senza che siano state provate concretecircostanze idonee a dimostrare il trattamento inumano e degradante.2.5. Con il quinto motivo, la difesa deduce la mancata concessione delleIn particolare, si deduce che nella determinazione del trattamentosanzionatorio, la Corte di appello non ha tenuto conto della circostanza che laricorrente è persona incensurata e che, dunque, difetta un profilo criminalerilevante.3. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Tutti i motivi di ricorso sono reiterativi di quelli dedotti con l’atto di appello,già approfonditamente valutati dalla Corte territoriale con argomentazioniconformi a quelle espresse dal giudice di primo grado e respinti con motivazionelogica, non contraddittoria e aderente alle prove raccolte, emettendo così unasentenza avente la natura di “doppia conforme”, con cui il ricorrente non si èconfrontato.Deve pertanto ribadirsi il consolidato principio secondo cui «È inammissibileil ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati conl'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsicriticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato malimitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).La sentenza impugnata si è infatti limitata riformare la sentenza del Giudicedell’Udienza preliminare solo in relazione alla pena pecuniaria, della quale hacorretto l’importo in euro 66.667,00.2. Il primo motivo, con il quale si contesta l’insussistenza del contributodella ricorrente alla realizzazione della condotta illecita posta in essere dal figlio,è manifestamente infondato in quanto la sentenza ha esaustivamente spiegato leragioni del rigetto della diversa ricostruzione fattuale difensiva e dei motivi dellaritenuta attendibilità delle dichiarazioni del teste XXXXXXXXXXXX.Va premesso che la sentenza impugnata ha rilevato come l’intera vicendaabbia tratto origine dal controllo, avvenuto il 26 marzo 2024, di un furgoneRenault Master con targa rumena al cui interno, oltre alla ricorrente e a suo figlio(conducente del mezzo), venivano rinvenuti cinque cittadini cingalesi nascosti inscatoloni chiusi con cellophane.Nella sentenza si è dato conto delle dichiarazioni di uno dei trasportati,appunto il XXXXXXXXXXX, dalle quali è emerso che i trasportati avevano pagato3.500,00 ciascuno ad un uomo di nazionalità rumena prima della partenza, e chela ricorrente, insieme al figlio, li aveva fatti salire nel furgone e sistemati negliscatoloni. Il viaggio, durato circa dieci ore, era avvenuto senza possibilità dimangiare, bere o uscire per i bisogni fisiologici.La Corte, con motivazione esaustiva, ha ritenuto pienamente provatoilconcorso della ricorrente nella condotta di trasporto clandestino, sottolineandola sua presenza nel furgone e rimarcando che, insieme al figlio, ella avevaconsentito ai clandestini di salire solo dopo la corresponsione della somma didenaro dovuta; nella informativa della Polterra di [OSCURATO:PERSONA] veniva dato atto che iclandestini erano stati sorpresi nel furgone a bordo del quale era presente ladonna.Tali elementi, poi, sono stati accompagnati dalla valutazione diinattendibilità del narrato della donna sul rilievo che gli organizzatori deltrasporto di persona irregolari non avrebbero accettato a bordo un soggettoestraneo all’operazione al solo fine di offrirle un passaggio, evidenziando, altresì,come la versione dell'imputata non potesse ritenersi credibile. non avendo ellafornito alcun elemento per la identificazione del luogo di destinazione e deldatore di lavoro.A fronte delle puntuali argomentazioni contenute nella sentenza, devedunque rilevarsi che il motivo di ricorso non ha apportato elementi idonei ainficiare la tenuta probatoria dell’affermazione di responsabilità della ricorrente.3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello di Trieste ha respinto l’argomento difensivo secondo cui ilreato sarebbe insussistente perché uno dei trasportati, XXXXXXXXXXXX, avevaun permesso di soggiorno rilasciato dalla Romania.Pur ammettendosi che il XXXXXXXXXXXX di nazionalità cingalese, inpossesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Romania, in base alladisciplina recata dall’art. 4 del d. lgs n. 286 del 1998 potesse entrare in Italia perun periodo di breve durata, non superiore a novanta giorni, deve rilevarsi come,con adeguata argomentazione, nella sentenza impugnata tale circostanza nonvenga reputata decisiva, non solo perché non è risultato che egli avesse altrotitolo - quale, ad esempio, un permesso di soggiorno per lavoro - che gli avrebbeconsentito il permanere in Italia per un periodo più lungo, ma soprattutto per ildecisivo rilievo al fatto che gli altri trasportati non possedevano alcun permessodi soggiorno analogo. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di appello ha,dunque, affermato, con argomentazione che non presenta aporie logiche, laclandestinità di tale ingresso e la consapevolezza da parte della ricorrente di taleclandestinità.3. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati.Le doglianze difensive non si confrontano con la puntuale motivazione dellasentenza impugnata che ha spiegato le ragioni della sussistenza delle aggravantipreviste dall’art. 12, comma 3, lett. a), b), c), d), d. lgs 286/1998.La Corte di appello ha dato esaustivo conto della sussistenza del pericoloper l’incolumità dei soggetti trasportati e del trattamento inumano e degradantecui gli stessi sono stati sottoposti a causa della lunga permanenza all’internodegli scatoloni; a fronte delle risultanze istruttorie, compiutamente indicate daiGiudici di merito, risulta, con chiara evidenza, che le modalità di trasporto diqueste persone - chiuse in scatoloni sigillati con cellophane, immobilizzate percirca dieci ore, senza luce e aria adeguata, senza possibilità di cibarsi o usareservizi, esposte a seri rischi fisici per la propria incolumità per l’assenza diqualsiasi misura di sicurezza - fossero gravemente pericolose e disumane.La Corte di appello ha correttamente applicato i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui,in tema di favoreggiamentodell'immigrazione clandestina, costituisce trattamento inumano e degradante iltrasporto di più soggetti stipati in un furgone destinato alle merci, del tutto privodi aperture per la luce e per il ricambio dell'aria, trattandosi di condotta in gradodi infliggere gravi sofferenze fisiche, nonché umiliante e non dignitosa per unessere umano (Sez. 1, n. 28915 del 15/05/2024, Avdikou, Rv. 286820 - 01); piùin generale questa Corte ha affermato che, ai fini dell'integrazione dellacircostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998,n. 286, è inumano il trattamento che abbia inflitto alla persona trasportata unasofferenza fisica o psicologica, prolungata e di particolare intensità, capace diprovocare nella vittima sentimenti di paura e angoscia, ed è degradante iltrattamento tale da cagionare una lesione particolarmente grave della dignitàumana, umiliando o svilendo l'individuo e suscitando sentimenti di inferioritàcapaci di infrangerne la resistenza morale e fisica. (Sez. 1, n. 30380 del12/07/2024, Sadrutdinov, Rv. 286789 - 01).4. È, infine, manifestamente infondato anche il quinto motivo diricorso.La doglianza difensiva, concernente vizi motivazionali in punto ditrattamento sanzionatorio, risulta generica in quanto non tiene nella necessariaconsiderazione le ragioni per le quali la Corte di appello ha negato la concessionedelle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo della partecipazione dellaricorrente ad una attività illecita organizzata in maniera professionale, dellacondotta successiva al reato, dalla quale non è emersa alcuna forma diripensamento e soprattuttodella insussistenza di elementi favorevoli in tal senso.Di conseguenza, non si riscontra il vizio denunciato, avendo la Corte diappello fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il diniego dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopola riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, aifini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 - 01).5. Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.