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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 agosto 1978

Cassazione n. 47053/2021

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1978; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il 13/11/1984; Avverso l'ordinanza emessa il 24/06/2021 dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Sentite, nell'interesse degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 09, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 16/06/2021 il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 06/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati contestati ai capi A, F e G per entrambi gli indagati e al reato contestato al capo E per il solo Maisto.

Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Amato-Pagano di Napoli, storicamente presente nell'area urbana partenopea e nei centri limitrofi di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano.

Le attività d'indagine, in particolare, traevano origine da un controllo di polizia, eseguito nel corso del 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea - un soggetto ritenuto vicino al clan Amato-Pagano -, che in quell'occasione si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo della cui autovettura veniva trovato un elenco di operatori commerciali di Melito di Napoli sottoposti a estorsione da parte della consorteria camorristica partenopea.

Queste attività d'indagine evidenziavano l'immutata capacità della cellula camorristica partenopea di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso la gestione di alcuni settori criminali strategici - come, ad esempio, quelli delle estorsioni in danno di operatori commerciali locali; del traffico di sostanze stupefacenti; del mercato delle onoranze funebri -, resa possibile dalla ramificazione soggettiva e dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio cautelare.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, il sodalizio camorristico in esame operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo criminale, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, rispetto ai quali la fattispecie associativa contestata agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo A costituiva l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area geografica in questione.

In questa cornice, si contestava agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al capo A della rubrica, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quanto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., la partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA], nel quale i ricorrenti erano inseriti, collaborando alla gestione delle attività estorsive in danno di operatori commerciali gestite dai vertici del sodalizio camorristico partenopeo.

Si contestava, inoltre, ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, al capo F, l'imposizione estorsiva di gadget ad alcuni operatori commerciali dell'area melitese, i cui proventi venivano consegnati ai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA], che si riteneva dimostrata sulla base delle intercettazioni richiamate nelle pagine 18-22 dell'ordinanza impugnata; nonché, al capo G, l'estorsione commessa in danno del titolare della ditta individuale "Bazar di [OSCURATO:PERSONA]" di Melito di Napoli - il cittadino di nazionalità cinese [OSCURATO:PERSONA] -, che si riteneva dimostrata sulla base delle intercettazioni richiamate nelle pagine 22-28 del provvedimento censurato.

Si contestava, infine, al solo [OSCURATO:PERSONA] l'estorsione contestata al capo E, riguardante l'imposizione estorsiva di gadget ad alcuni operatori commerciali dell'area melitese, i cui proventi venivano consegnati ai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA], che si riteneva dimostrata - anche in questo caso - sulla base delle intercettazioni acquisite nei corso delle indagini preliminari, richiamate nelle pagine 18-22 dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime cautelare applicato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate agli indagati e della loro riconducibilità a una consorteria camorristica radicata nell'area partenopea, come il clan Amato-Pagano, che, come detto, era storicamente presente nell'area urbana partenopea e nei centri limitrofi di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico. 2.

Avvero questa ordinanza gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive.

Con la prima di queste doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A e dei reati estorsivi ascrittigli ai capi F e G, rispetto ai quali si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito all'indagato in relazione a ciascuno degli episodi delittuosi contestati e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] - che doveva ritenersi di modesto rilievo e inidoneo a dimostrare l'affiliazione del ricorrente al clan Amato-Pagano e la partecipazione alle due attività estorsive oggetto di contestazione - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Con la seconda di tali censure difensive si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando ulteriormente di considerare il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti di reato contestati al ricorrente.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento al reato contestato al capo F, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, ritenuto privo di univocità e inidoneo alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra la condotta estorsiva ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività del clan Amato-Pagano, la cui affermazione era il frutto dell'erronea interpretazione della conversazione numero 3295 del 23/11/2018.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio camorristico partenopeo e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Amato-Pagano, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato promiscuamente in due censure difensive.

2.1. Deve ritenersi infondata la prima delle doglianze proposte con il ricorso in esame, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A e dei reati estorsivi ascrittigli ai capi F e G, rispetto ai quali si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito all'indagato in relazione a ciascuno degli episodi delittuosi contestati e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] - che doveva ritenersi di modesto rilievo e inidoneo a dimostrare l'affiliazione del ricorrente al clan [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione alle due attività estorsive oggetto di contestazione - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Napoli fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, pronunciato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 16/06/2021, relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi A, F e G, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna, mediante pertinenti richiami testuali, nelle pagine 18-28 dell'ordinanza impugnata.

Più precisamente, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria camorristica di cui al capo A si riteneva provato alla luce degli elementi indiziari acquisiti in relazione all'estorsione contestata al capo F, riguardante l'imposizione di gadget a operatori commerciali melitesi, che si reputava dimostrata sulla base delle intercettazioni richiamate nelle pagine 18-22 dell'ordinanza impugnata; nonché agli elementi indiziari acquisiti in relazione all'estorsione di cui al capo G, commessa in danno del titolare della ditta individuale "Bazar di [OSCURATO:PERSONA]" di Melito di Napoli, che si riteneva dimostrata sulla base delle intercettazioni richiamate nelle pagine 22-28 del provvedimento censurato.

Quanto, in particolare, all'estorsione contestata al capo F della rubrica, assumevano rilievo corroborativo dell'ipotesi accusatoria l'intercettazione numero 2262 dell'11/10/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 18; l'intercettazione numero 2458 del 22/10/2018, registrata tra gli stessi colloquianti, citata nelle pagine 18 e 19; l'intercettazione numero 3265 del 22/11/2018, registrata tra i medesimi conversanti, citata nelle pagine 19 e 20; l'intercettazione numero 3894 del 18/12/2018, registrata tra gli stessi soggetti, citata nelle pagine 20 e

21. Quanto, invece, all'estorsione contestata al capo G della rubrica, assumevano rilievo corroborativo dell'ipotesi accusatoria l'intercettazione numero 3096 del 15/11/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 23; l'intercettazione numero 3295 del 23/11/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 23 e 24; l'intercettazione numero 3433 del 29/11/2018, registrata trzurt~ tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina

23. Secondo il Tribunale del riesame di Napoli, gli esiti di queste intercettazioni facevano emergere il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività estorsive riconducibili al clan Amato-Pagano, storicamente presente nell'area partenopea e attivo nei centri di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano, nelle quali era coinvolto per effetto del suo collegamento, personale e consortile, con i vertici del sodalizio camorristico.

Questo coinvolgimento imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra il ricorrente e i vertici della consorteria camorristica di cui al capo A, attestata dalle risultanze captative che si sono richiamate, dalle quali si evinceva la consapevolezza dell'indagato di contribuire al perseguimento delle strategie estorsive del sodalizio camorristico partenopeo nell'area melitese, che veniva affermata dal Tribunale del riesame di Napoli nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 19843 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256039-01; Sez. 1, n. 1470 dell'11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839-01; Sez. 4, n. 1956 dell'01/08/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205940-01).

2.1.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali l'indagato [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali il Collegio si deve attenere (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01).

Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto, pur pregevolmente, prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnazione in esame, essendo una siffatta operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dì merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, v. 208254-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

2.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la censura difensiva in esame.

2.2. Parimenti infondata deve ritenersi la seconda delle doglianze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere, a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare ulteriormente il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti di reato contestati al ricorrente.Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prefigurata dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura cautelare della custodia in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01).

Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato ad [OSCURATO:PERSONA] ai capi F e G della rubrica -, atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità sociale non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato.

In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio criminale può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta (Sez. 2, n. 2242 dell'11/12/2013, Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01; Sez. 6, n. 27685 dell'08/07/2011, Mancini, Rv. 250360-01).

Ne discende che il giudizio di pericolosità sociale non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate ad [OSCURATO:PERSONA] ai capi A, F e G della rubrica, sia concreto e reso probabile dai collegamenti esistenti tra l'indagato e la consorteria camorristica di riferimento.

Questi collegamenti funzionali, nel caso di specie, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività illecite del clan Amato-Pagano - con particolare riferimento al settore delle estorsioni in danno di operatori commercianti melitesi, in cui risultava coinvolto Miliardi -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza della censura difensiva in esame.

2.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].3.

Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il ricorso per cassazione proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di ricorso.

3.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento al reato contestato al capo F, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, ritenuto privo di univocità e inidoneo alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra la condotta estorsiva ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività del clan Amato-Pagano.

Si deduceva, al contempo, che la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli discendeva dal travisamento probatorio dell'intercettazione numero 3295 del 23/11/2019, in cui veniva registrato un colloquio che coinvolgeva personalmente Maisto, che appariva il frutto di un'erronea interpretazione del contenuto della captazione, fondata su un'attribuzione delle voci dei colloquianti effettuata in modo difforme dai provvedimenti cautelari sottostanti, come chiarito dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio reso ex art. 294 cod. proc. pen.

Osserva, in proposito, il Collegio che l'infondatezza del motivo di ricorso discende dalle considerazioni che si sono espresse per la prima delle censure difensive articolate nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], al quale il capo F viene contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], apparendo la doglianza in esame immeritevole di accoglimento per le stesse ragioni, probatorie ed ermeneutiche, esposte nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si deve rinviare, comportando un'inammissibile rivalutazione del compendio indiziario.

Quanto all'erronea attribuzione delle voci dei colloquianti della captazione numero 3295, deve rilevarsi che tale deduzione postula la risoluzione di una quaestio facti estranea ai poteri del giudice di legittimità, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2.1.1, cui si deve rinviare ulteriormente.

A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, relativamente a tale intercettazione, non si fonda sull'individuazione dei conversanti, ma sul contenuto del colloquio, che non è contestato nemmeno dall'indagato, com'è evidente dallo stesso interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., effettuato il 10/06/2021, richiamato nell'atto di impugnazione in esame.Né potrebbe essere diversamente, atteso che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito.

Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione cautelare (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio camorristico partenopeo e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Amato-Pagano, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Non può, in proposito, non ribadirsi che degli elementi indiziari che si sono richiamati nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si deve rinviare ulteriormente, il Tribunale del riesame di Napoli forniva un'interpretazione ineccepibile e non rivisitabile in sede di legittimità, inserendoli in un compendio probatorio omogeneo, che imponeva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di pianificazione delle attività estorsive gestite dai vertici del clan Amato-Pagano di Napoli, forte dei suoi rapporti consolidati con i vertici della consorteria camorristica.

Le conclusioni formulate dal Tribunale del riesame di Napoli con riferimento alla posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA], dunque, appaiono rispettose del compendio indiziario acquisito nei suoi confronti nel corso delle indagini preliminari e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01).

Si consideri, in proposito, che, per inquadrare il funzionamento di un'organizzazione mafiosa operante secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen., è necessario comprendere che ogni singolo aderente, tendenzialmente, fa affidamento sulle prestazioni degli altri affiliati della consorteria, il cui vincolo associativo costituisce la conseguenza della reciprocità delle aspettative sulle prestazioni dei consociati, in funzione della realizzazione di un progetto criminoso condiviso, attuato sul territorio controllato dal sodalizio.

In questa prospettiva, l'agente - analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - può essere considerato il responsabile di uno o più fatti delittuosi riconducibili al progetto di controllo illecito del territorio, nella sola misura in cui la sua condotta può essere ritenuta strumentale alla realizzazione del progetto associativo, di volta in volta, considerato.

Si tratta, dunque, di ribadire che, sul ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio camorristico partenopeo, che gli veniva correttamente contestato al capo A, il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato appare ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279507-01; Sez. 1, n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

3.3. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. o 3 Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove i ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1978; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il 13/11/1984; Avverso l'ordinanza emessa il 24/06/2021 dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Sentite, nell'interesse degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 09, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 16/06/2021 il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 06/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati contestati ai capi A, F e G per entrambi gli indagati e al reato contestato al capo E per il solo Maisto. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Amato-Pagano di Napoli, storicamente presente nell'area urbana partenopea e nei centri limitrofi di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano. Le attività d'indagine, in particolare, traevano origine da un controllo di polizia, eseguito nel corso del 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea - un soggetto ritenuto vicino al clan Amato-Pagano -, che in quell'occasione si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo della cui autovettura veniva trovato un elenco di operatori commerciali di Melito di Napoli sottoposti a estorsione da parte della consorteria camorristica partenopea. Queste attività d'indagine evidenziavano l'immutata capacità della cellula camorristica partenopea di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso la gestione di alcuni settori criminali strategici - come, ad esempio, quelli delle estorsioni in danno di operatori commerciali locali; del traffico di sostanze stupefacenti; del mercato delle onoranze funebri -, resa possibile dalla ramificazione soggettiva e dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio cautelare. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, il sodalizio camorristico in esame operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo criminale, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, rispetto ai quali la fattispecie associativa contestata agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo A costituiva l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area geografica in questione. In questa cornice, si contestava agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al capo A della rubrica, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quanto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., la partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA], nel quale i ricorrenti erano inseriti, collaborando alla gestione delle attività estorsive in danno di operatori commerciali gestite dai vertici del sodalizio camorristico partenopeo. Si contestava, inoltre, ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, al capo F, l'imposizione estorsiva di gadget ad alcuni operatori commerciali dell'area melitese, i cui proventi venivano consegnati ai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA], che si riteneva dimostrata sulla base delle intercettazioni richiamate nelle pagine 18-22 dell'ordinanza impugnata; nonché, al capo G, l'estorsione commessa in danno del titolare della ditta individuale "Bazar di [OSCURATO:PERSONA]" di Melito di Napoli - il cittadino di nazionalità cinese [OSCURATO:PERSONA] -, che si riteneva dimostrata sulla base delle intercettazioni richiamate nelle pagine 22-28 del provvedimento censurato. Si contestava, infine, al solo [OSCURATO:PERSONA] l'estorsione contestata al capo E, riguardante l'imposizione estorsiva di gadget ad alcuni operatori commerciali dell'area melitese, i cui proventi venivano consegnati ai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA], che si riteneva dimostrata - anche in questo caso - sulla base delle intercettazioni acquisite nei corso delle indagini preliminari, richiamate nelle pagine 18-22 dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime cautelare applicato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate agli indagati e della loro riconducibilità a una consorteria camorristica radicata nell'area partenopea, come il clan Amato-Pagano, che, come detto, era storicamente presente nell'area urbana partenopea e nei centri limitrofi di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avvero questa ordinanza gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive. Con la prima di queste doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A e dei reati estorsivi ascrittigli ai capi F e G, rispetto ai quali si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito all'indagato in relazione a ciascuno degli episodi delittuosi contestati e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] - che doveva ritenersi di modesto rilievo e inidoneo a dimostrare l'affiliazione del ricorrente al clan Amato-Pagano e la partecipazione alle due attività estorsive oggetto di contestazione - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con la seconda di tali censure difensive si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando ulteriormente di considerare il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti di reato contestati al ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento al reato contestato al capo F, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, ritenuto privo di univocità e inidoneo alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra la condotta estorsiva ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività del clan Amato-Pagano, la cui affermazione era il frutto dell'erronea interpretazione della conversazione numero 3295 del 23/11/2018. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio camorristico partenopeo e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Amato-Pagano, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato promiscuamente in due censure difensive. 2.1. Deve ritenersi infondata la prima delle doglianze proposte con il ricorso in esame, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A e dei reati estorsivi ascrittigli ai capi F e G, rispetto ai quali si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito all'indagato in relazione a ciascuno degli episodi delittuosi contestati e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] - che doveva ritenersi di modesto rilievo e inidoneo a dimostrare l'affiliazione del ricorrente al clan [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione alle due attività estorsive oggetto di contestazione - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Napoli fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, pronunciato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 16/06/2021, relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi A, F e G, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna, mediante pertinenti richiami testuali, nelle pagine 18-28 dell'ordinanza impugnata. Più precisamente, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria camorristica di cui al capo A si riteneva provato alla luce degli elementi indiziari acquisiti in relazione all'estorsione contestata al capo F, riguardante l'imposizione di gadget a operatori commerciali melitesi, che si reputava dimostrata sulla base delle intercettazioni richiamate nelle pagine 18-22 dell'ordinanza impugnata; nonché agli elementi indiziari acquisiti in relazione all'estorsione di cui al capo G, commessa in danno del titolare della ditta individuale "Bazar di [OSCURATO:PERSONA]" di Melito di Napoli, che si riteneva dimostrata sulla base delle intercettazioni richiamate nelle pagine 22-28 del provvedimento censurato. Quanto, in particolare, all'estorsione contestata al capo F della rubrica, assumevano rilievo corroborativo dell'ipotesi accusatoria l'intercettazione numero 2262 dell'11/10/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 18; l'intercettazione numero 2458 del 22/10/2018, registrata tra gli stessi colloquianti, citata nelle pagine 18 e 19; l'intercettazione numero 3265 del 22/11/2018, registrata tra i medesimi conversanti, citata nelle pagine 19 e 20; l'intercettazione numero 3894 del 18/12/2018, registrata tra gli stessi soggetti, citata nelle pagine 20 e 21. Quanto, invece, all'estorsione contestata al capo G della rubrica, assumevano rilievo corroborativo dell'ipotesi accusatoria l'intercettazione numero 3096 del 15/11/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 23; l'intercettazione numero 3295 del 23/11/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 23 e 24; l'intercettazione numero 3433 del 29/11/2018, registrata trzurt~ tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 23. Secondo il Tribunale del riesame di Napoli, gli esiti di queste intercettazioni facevano emergere il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività estorsive riconducibili al clan Amato-Pagano, storicamente presente nell'area partenopea e attivo nei centri di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano, nelle quali era coinvolto per effetto del suo collegamento, personale e consortile, con i vertici del sodalizio camorristico. Questo coinvolgimento imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra il ricorrente e i vertici della consorteria camorristica di cui al capo A, attestata dalle risultanze captative che si sono richiamate, dalle quali si evinceva la consapevolezza dell'indagato di contribuire al perseguimento delle strategie estorsive del sodalizio camorristico partenopeo nell'area melitese, che veniva affermata dal Tribunale del riesame di Napoli nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 19843 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256039-01; Sez. 1, n. 1470 dell'11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839-01; Sez. 4, n. 1956 dell'01/08/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205940-01). 2.1.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali l'indagato [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali il Collegio si deve attenere (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto, pur pregevolmente, prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnazione in esame, essendo una siffatta operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dì merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, v. 208254-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 2.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la censura difensiva in esame. 2.2. Parimenti infondata deve ritenersi la seconda delle doglianze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere, a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare ulteriormente il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti di reato contestati al ricorrente.Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prefigurata dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura cautelare della custodia in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato ad [OSCURATO:PERSONA] ai capi F e G della rubrica -, atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità sociale non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio criminale può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta (Sez. 2, n. 2242 dell'11/12/2013, Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01; Sez. 6, n. 27685 dell'08/07/2011, Mancini, Rv. 250360-01). Ne discende che il giudizio di pericolosità sociale non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate ad [OSCURATO:PERSONA] ai capi A, F e G della rubrica, sia concreto e reso probabile dai collegamenti esistenti tra l'indagato e la consorteria camorristica di riferimento. Questi collegamenti funzionali, nel caso di specie, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività illecite del clan Amato-Pagano - con particolare riferimento al settore delle estorsioni in danno di operatori commercianti melitesi, in cui risultava coinvolto Miliardi -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza della censura difensiva in esame. 2.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].3. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il ricorso per cassazione proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di ricorso. 3.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento al reato contestato al capo F, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, ritenuto privo di univocità e inidoneo alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra la condotta estorsiva ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività del clan Amato-Pagano. Si deduceva, al contempo, che la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli discendeva dal travisamento probatorio dell'intercettazione numero 3295 del 23/11/2019, in cui veniva registrato un colloquio che coinvolgeva personalmente Maisto, che appariva il frutto di un'erronea interpretazione del contenuto della captazione, fondata su un'attribuzione delle voci dei colloquianti effettuata in modo difforme dai provvedimenti cautelari sottostanti, come chiarito dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio reso ex art. 294 cod. proc. pen. Osserva, in proposito, il Collegio che l'infondatezza del motivo di ricorso discende dalle considerazioni che si sono espresse per la prima delle censure difensive articolate nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], al quale il capo F viene contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], apparendo la doglianza in esame immeritevole di accoglimento per le stesse ragioni, probatorie ed ermeneutiche, esposte nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si deve rinviare, comportando un'inammissibile rivalutazione del compendio indiziario. Quanto all'erronea attribuzione delle voci dei colloquianti della captazione numero 3295, deve rilevarsi che tale deduzione postula la risoluzione di una quaestio facti estranea ai poteri del giudice di legittimità, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2.1.1, cui si deve rinviare ulteriormente. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, relativamente a tale intercettazione, non si fonda sull'individuazione dei conversanti, ma sul contenuto del colloquio, che non è contestato nemmeno dall'indagato, com'è evidente dallo stesso interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., effettuato il 10/06/2021, richiamato nell'atto di impugnazione in esame.Né potrebbe essere diversamente, atteso che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione cautelare (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio camorristico partenopeo e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Amato-Pagano, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Non può, in proposito, non ribadirsi che degli elementi indiziari che si sono richiamati nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, cui si deve rinviare ulteriormente, il Tribunale del riesame di Napoli forniva un'interpretazione ineccepibile e non rivisitabile in sede di legittimità, inserendoli in un compendio probatorio omogeneo, che imponeva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di pianificazione delle attività estorsive gestite dai vertici del clan Amato-Pagano di Napoli, forte dei suoi rapporti consolidati con i vertici della consorteria camorristica. Le conclusioni formulate dal Tribunale del riesame di Napoli con riferimento alla posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA], dunque, appaiono rispettose del compendio indiziario acquisito nei suoi confronti nel corso delle indagini preliminari e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). Si consideri, in proposito, che, per inquadrare il funzionamento di un'organizzazione mafiosa operante secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen., è necessario comprendere che ogni singolo aderente, tendenzialmente, fa affidamento sulle prestazioni degli altri affiliati della consorteria, il cui vincolo associativo costituisce la conseguenza della reciprocità delle aspettative sulle prestazioni dei consociati, in funzione della realizzazione di un progetto criminoso condiviso, attuato sul territorio controllato dal sodalizio. In questa prospettiva, l'agente - analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - può essere considerato il responsabile di uno o più fatti delittuosi riconducibili al progetto di controllo illecito del territorio, nella sola misura in cui la sua condotta può essere ritenuta strumentale alla realizzazione del progetto associativo, di volta in volta, considerato. Si tratta, dunque, di ribadire che, sul ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio camorristico partenopeo, che gli veniva correttamente contestato al capo A, il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato appare ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279507-01; Sez. 1, n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 3.3. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. o 3 Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove i ricorren
Sentenza Cassazione n. 47053/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris