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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21647/2026

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lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Cosseria 2 (pec: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –nonchéRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 3645/13/2018 depositata in data 10 settembre 2018 e che non ri-sulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia ve-niva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diCatania n. 10725/9/2016, la quale aveva rigettato il ricorso introdut-tivo del contribuente avverso la cartella di pagamento per II.DD. e IVAnotificata in data 29.9.2010.2.

Si legge nella sentenza che la cartella, relativa a riprese ad imposi-zione per gli anni di imposta 2001-6, faceva seguito ad accertamentidivenuti definitivi e veniva impugnata dal contribuente nei confronti siadell’Agenzia titolare del credito sia dell’agente della riscossione, peromessa rituale notifica degli avvisi prodromici, violazione del diritto diNumero registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026difesa e decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di ac-certamento e riscossione, oltre che per difetto di motivazione della car-tella stessa.3.

Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, accertando che gli avvisisottostanti alla cartella erano stati ritualmente notificati e il contri-buente impugnava la sentenza lamentando, tra l’altro, la violazione deldiritto di difesa e del contraddittorio processuale in primo grado.

Sicostituiva l’appellata Agenzia delle entrate resistendo al gravame e,all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente chiedeva un rinvio «asserendodi non aver potuto notificare l’originale del ricorso d’appello per trasfe-rimento del procuratore ad litem di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] acco-glimento della suddetta istanza, per consentire l’adempimento di rito»il giudice rinviava «alla udienza del 2.5.2018 per la discussione» (cfr.p.4 sentenza appello).

Discussa la causa, il giudice tratteneva la causain decisione e dichiarava l’inammissibilità del ricorso per violazione dellitisconsorzio necessario verso l’agente della riscossione, non essendostata prodotta la prova della notifica dell’appello nei suoi confronti.4.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replicano con due distinti contro-ricorsi l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione.

Sia il ricor-rente sia l’agente della riscossione depositano memoria illustrativa exart.380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 14 e 49 del d.lgs. n. 546/92, 102 e 331 cod. proc. civ. da partedella sentenza impugnata.

Si denuncia l’erronea considerazione delNumero registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026fatto che il contribuente nel termine assegnato, tra l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe provveduto ad inte-grare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poiché«non risponde al vero che parte ricorrente tra l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha provveduto ad integrare il contraddit-torio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» (cfr. pp.9-10 ricorso),dal momento che l’adempimento risulta effettuato in data 29.3.2018«come risulta dalla documentazione in atti» (ibidem).2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge per falsa e mancata applica-zione degli artt.61, 14, 33 e 34 d.lgs. n.546/1992, 87 disp. att. cod.proc. civ. poiché il giudice «all’udienza di discussione del 2/5/2018, aseguito del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio daparte ricorrente, nessun rilievo e/o eccezione ebbe a rilevare in meritoall’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]».(p.12 ricorso).

Si contesta anche «l’assunto contenuto nella sentenzache parte ricorrente non ha versato in atti di causa la copia del ricorsod’appello notificata al procuratore costituito in giudizio di RiscossioneSicilia» (ibidem), dal momento che l’atto sarebbe stato regolarmentedepositato all’udienza di discussione.3.

I due motivi, connessi tra loro e di trattazione congiunta, sono inam-missibili.Chiaramente i due mezzi di impugnazione denunciano un errore per-cettivo degli atti di causa che, per giurisprudenza costante (v.

Cass.Sez.

U. n.5303 del 1997 poi sempre confermata), si sostanzia nellasupposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabil-mente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026la cui verità è positivamente stabilita.

Conta che il fatto oggetto dell'as-serito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza impugnata abbia pronunciato.

L’errore revocatorio presup-pone, infatti, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stessooggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documentiprocessuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza siafrutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro,quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalleparti.4.

Nel caso in esame la sentenza d'appello ha deciso l’appello sul puntopregiudiziale del litisconsorzio necessario, non controverso e pacificotra le parti, sul presupposto che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrenteha chiesto un rinvio «asserendo di non aver potuto notificare l’originaledel ricorso d’appello per trasferimento del procuratore ad litem di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» e, «in accoglimento della suddetta istanza, perconsentire l’adempimento di rito, la Commissione ha rinviato allaudienza del 2.5.2018 per la discussione».

Si tratta di fatti tutti pacificie a tale udienza la causa è stata discussa e decisa sul punto pregiudi-ziale del litisconsorzio necessario, che il giudice ha risolto supponendoche l’atto di notifica al litisconsorte non sia mai stato depositato.5.

L’odierno ricorrente contesta l’errore percettivo a suo dire compiutodal giudice, il quale ha affermato che non vi è prova agli atti che lanotifica è stata effettuata e tale affermazione è stata impugnata nonperché il giudice abbia accolto un’interpretazione giuridica sfavorevolesulla notificazione o sul litisconsorzio necessario - qual’è il caso di spe-cie, non solo sotto il profilo processuale, essendo l’agente della riscos-sione stato evocato in primo grado, ma anche sostanziale poiché sonoNumero registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026contestati anche vizi propri dell’atto in merito ai quali risponde l’agentedella riscossione -, ma perché ritenuta non corrispondente al vero.Infatti, il ricorrente assume l’intervenuto «deposito dell’atto di integra-zione del contraddittorio da parte ricorrente» all’udienza, benché ciònon sia stato verbalizzato.6.

Le censure allora hanno natura di vizio revocatorio ai sensi del n. 4dell'art. 395 cod. proc. civ., in quanto lamentano un errore di perce-zione e non di valutazione di un fatto processuale, non denunciabiliconsegue l'inammissibilità dei motivi, perché le censure avrebbero do-vuto farsi valere con il mezzo della revocazione.7.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, de-terminate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono liqui-date in favore di ciascun controricorrente, separatamente costituito.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900per compensi, oltre spese prenotate a debito e in favore dell’agentedella riscossione, liquidate in euro 6.700 per compensi, euro 200,00per spese borsuali, IVA e Cpa.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Cosseria 2 (pec: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –nonchéRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 3645/13/2018 depositata in data 10 settembre 2018 e che non ri-sulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia ve-niva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diCatania n. 10725/9/2016, la quale aveva rigettato il ricorso introdut-tivo del contribuente avverso la cartella di pagamento per II.DD. e IVAnotificata in data 29.9.2010.2. Si legge nella sentenza che la cartella, relativa a riprese ad imposi-zione per gli anni di imposta 2001-6, faceva seguito ad accertamentidivenuti definitivi e veniva impugnata dal contribuente nei confronti siadell’Agenzia titolare del credito sia dell’agente della riscossione, peromessa rituale notifica degli avvisi prodromici, violazione del diritto diNumero registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026difesa e decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di ac-certamento e riscossione, oltre che per difetto di motivazione della car-tella stessa.3. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, accertando che gli avvisisottostanti alla cartella erano stati ritualmente notificati e il contri-buente impugnava la sentenza lamentando, tra l’altro, la violazione deldiritto di difesa e del contraddittorio processuale in primo grado. Sicostituiva l’appellata Agenzia delle entrate resistendo al gravame e,all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente chiedeva un rinvio «asserendodi non aver potuto notificare l’originale del ricorso d’appello per trasfe-rimento del procuratore ad litem di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] acco-glimento della suddetta istanza, per consentire l’adempimento di rito»il giudice rinviava «alla udienza del 2.5.2018 per la discussione» (cfr.p.4 sentenza appello). Discussa la causa, il giudice tratteneva la causain decisione e dichiarava l’inammissibilità del ricorso per violazione dellitisconsorzio necessario verso l’agente della riscossione, non essendostata prodotta la prova della notifica dell’appello nei suoi confronti.4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replicano con due distinti contro-ricorsi l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione. Sia il ricor-rente sia l’agente della riscossione depositano memoria illustrativa exart.380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 14 e 49 del d.lgs. n. 546/92, 102 e 331 cod. proc. civ. da partedella sentenza impugnata. Si denuncia l’erronea considerazione delNumero registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026fatto che il contribuente nel termine assegnato, tra l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe provveduto ad inte-grare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poiché«non risponde al vero che parte ricorrente tra l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha provveduto ad integrare il contraddit-torio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» (cfr. pp.9-10 ricorso),dal momento che l’adempimento risulta effettuato in data 29.3.2018«come risulta dalla documentazione in atti» (ibidem).2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge per falsa e mancata applica-zione degli artt.61, 14, 33 e 34 d.lgs. n.546/1992, 87 disp. att. cod.proc. civ. poiché il giudice «all’udienza di discussione del 2/5/2018, aseguito del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio daparte ricorrente, nessun rilievo e/o eccezione ebbe a rilevare in meritoall’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]».(p.12 ricorso). Si contesta anche «l’assunto contenuto nella sentenzache parte ricorrente non ha versato in atti di causa la copia del ricorsod’appello notificata al procuratore costituito in giudizio di RiscossioneSicilia» (ibidem), dal momento che l’atto sarebbe stato regolarmentedepositato all’udienza di discussione.3. I due motivi, connessi tra loro e di trattazione congiunta, sono inam-missibili.Chiaramente i due mezzi di impugnazione denunciano un errore per-cettivo degli atti di causa che, per giurisprudenza costante (v. Cass.Sez. U. n.5303 del 1997 poi sempre confermata), si sostanzia nellasupposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabil-mente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026la cui verità è positivamente stabilita. Conta che il fatto oggetto dell'as-serito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza impugnata abbia pronunciato. L’errore revocatorio presup-pone, infatti, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stessooggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documentiprocessuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza siafrutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro,quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalleparti.4. Nel caso in esame la sentenza d'appello ha deciso l’appello sul puntopregiudiziale del litisconsorzio necessario, non controverso e pacificotra le parti, sul presupposto che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrenteha chiesto un rinvio «asserendo di non aver potuto notificare l’originaledel ricorso d’appello per trasferimento del procuratore ad litem di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» e, «in accoglimento della suddetta istanza, perconsentire l’adempimento di rito, la Commissione ha rinviato allaudienza del 2.5.2018 per la discussione». Si tratta di fatti tutti pacificie a tale udienza la causa è stata discussa e decisa sul punto pregiudi-ziale del litisconsorzio necessario, che il giudice ha risolto supponendoche l’atto di notifica al litisconsorte non sia mai stato depositato.5. L’odierno ricorrente contesta l’errore percettivo a suo dire compiutodal giudice, il quale ha affermato che non vi è prova agli atti che lanotifica è stata effettuata e tale affermazione è stata impugnata nonperché il giudice abbia accolto un’interpretazione giuridica sfavorevolesulla notificazione o sul litisconsorzio necessario - qual’è il caso di spe-cie, non solo sotto il profilo processuale, essendo l’agente della riscos-sione stato evocato in primo grado, ma anche sostanziale poiché sonoNumero registro generale 8384/2019Numero sezionale 4690/2026Numero di raccolta generale 21647/2026Data pubblicazione 24/06/2026contestati anche vizi propri dell’atto in merito ai quali risponde l’agentedella riscossione -, ma perché ritenuta non corrispondente al vero.Infatti, il ricorrente assume l’intervenuto «deposito dell’atto di integra-zione del contraddittorio da parte ricorrente» all’udienza, benché ciònon sia stato verbalizzato.6. Le censure allora hanno natura di vizio revocatorio ai sensi del n. 4dell'art. 395 cod. proc. civ., in quanto lamentano un errore di perce-zione e non di valutazione di un fatto processuale, non denunciabiliconsegue l'inammissibilità dei motivi, perché le censure avrebbero do-vuto farsi valere con il mezzo della revocazione.7. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, de-terminate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono liqui-date in favore di ciascun controricorrente, separatamente costituito. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900per compensi, oltre spese prenotate a debito e in favore dell’agentedella riscossione, liquidate in euro 6.700 per compensi, euro 200,00per spese borsuali, IVA e Cpa.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026Il Presidente
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