CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 28945/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31803-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già studio legale [OSCURATO:PERSONA]), in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, è elettivamente domiciliato; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 74/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO - Sezione Distaccata di BOLZANO, depositata il 14/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fattoche gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la cliente [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca, chiedendone la condanna al pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva da essi svolta in sede civile e penale a seguito di un sinistro verificatosi su una pista da sci in [OSCURATO:PERSONA]; che, costituendosi in giudizio, la convenuta eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell’art. 5 del regolamento UE n. 44/2001; che il Tribunale adito, con sentenza n. 780/2018, respinta l‘eccezione di difetto di giurisdizione, decise la causa nel merito, accogliendo la domanda dei professionisti nei limiti della somma di €. 7.531,57. che la Corte d’Appello di Bolzano, con sentenza n. 74/2021 resa pubblica il 14.5.2021, ha respinto il gravame proposto dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], rilevando, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano (oggetto del primo motivo di gravame): -che l’argomento della “direzione” delle attività dei legali verso la Germania (che renderebbe applicabile l’art. 17 del regolamento UE n. 1215/2012 e quindiporterebbe a radicare la giurisdizione del giudice dello Stato membro di domicilio del consumatore) era stato tardivamente introdotto nel dibattito, essendo stato affrontato solo nella comparsa conclusionale nel giudizio di appello, sicché trovava applicazione la preclusione dell’art. 345 cpc; -che la convenuta non aveva assolto all’onere probatorio posto a suo carico (sulla specifica circostanza dell’attività professionale dei due legali diretta verso la Germania); -che la mancata dimostrazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 17 Reg. UE n. 1215/2012 rendeva applicabile al caso di specie l’art. 7 del citato Regolamento (sulla devoluzione della causa al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio), in linea con un precedente di questa Corte (Sez. U -, Ordinanza n. 6001 del 04/03/2021); rilevato che contro la predetta sentenza la King ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi illustrati da memoria, contrastato con controricorso dallo studio legale [OSCURATO:PERSONA] (già studio legale Wenter-Gabrieli) il quale ha a sua volta depositato memoria in prossimità dell’adunanza, mentre l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; rilevato che col primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 17 comma 1 lett. c) Reg. UE n. 1215/2012 in tema di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 7.12.2010 in cause C-585/08 e C-144/09), per avere la Corte d’Appello ritenuto non dedotta la circostanza – necessaria per l’applicazione dell’art. 18 sulla competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore - della direzione dell’attività difensiva verso la Germania, benché agli atti vi fossero plurimi elementi indiziari a tal fine (capitoli di prova per testi, lettera a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pagina estratta dal sito Internet con indicazione del numero telefonico dello studio legale preceduto da prefisso internazionale); che col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 101 cpc per avere la Corte altoatesina omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva adottato una decisione a sorpresa, rilevando di ufficio la questione della necessità che l’attività professionale degli avvocati fosse diretta verso la Germania, Stato membro di domicilio del consumatore, senza concedere il termine previsto dal secondo comma della disposizione, necessario per porre la convenuta in condizioni di integrare la sue difese; rilevato che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380 bis/1 cod. proc. civ.; che in prossimità dell’adunanza sono pervenute memorie; considerato chela particolare rilevanza della questione di diritto posta dal primo motivo, anche alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, rende opportuno il rinvio all'udienza pubblica, che costituisce il luogo privilegiato nel quale, all'esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Sez. U n. 7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n.