CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato,– resistente –avversoNumero registro generale 8089/2018Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 8536/2026Data pubblicazione 06/04/2026la sentenza n.2595/14/2017, pronunciata in data 16/12/2015dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione 14, edepositata il 7/09/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/02/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. A seguito di verifica fiscale, di processo verbale di constatazioneredatto in data 13/07/2012 e della notifica in data 11/09/2012dell’invito a comparire n. 101600/2012, l’Agenzia delle Entratenotificava alla società contribuente gli avvisi di accertamento n.TVF030706736, n. TVF030604596 e n. TVF030604612/2012 per IRES,IVA e IRAP in relazione agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2010.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava i ricorsi riunitiproposti dalla società, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio cheaveva proceduto a rettificare la quota di ammortamento diun’autovettura calcolata sull’intero costo di acquisto, pur non essendodestinata, quale bene strumentale, ad un uso esclusivo dell’attivitàd’impresa, né ad un uso promiscuo da parte di personale dipendente.Il giudice di primo grado compiva analoga valutazione in ordine aldisconoscimento da parte dell’Agenzia della deducibilità delle quote diammortamento relative al costo di un corso di aggiornamento tenutoai dipendenti da parte dello stesso amministratore della società e delcosto del personale per lavori eseguiti all’interno della sede societariarisultati privi di documentazione di riscontro.Quanto poi ai versamenti nelle casse societarie, quasi integralmente incontanti, da parte dei soci, stante il difetto di prova in ordine allaprovenienza delle somme, il giudice di primo grado riteneva legittimala presunzione di ricavi non contabilizzati.Numero registro generale 8089/2018Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 8536/2026Data pubblicazione 06/04/20263. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello propostodalla società, con condanna al pagamento delle spese in favoredell’Agenzia delle Entrate, confermando la presunzione di maggioriricavi desunta dai versamenti non giustificati da parte dei soci,escludendo la deducibilità dei costi correlati all’ammortamentodell’autovettura e dei costi relativi all’aggiornamento del personale edall’allestimento presso la sede operativa, non condividendo la censurarelativa alla nullità degli avvisi di accertamento per difetto di firma daparte del Direttore dell’Ufficio, in quanto sottoscritti da funzionaridelegati con disposizione interna n. 2/2010, appartenenti al ruolo dellacarriera direttiva.4. La società contribuente propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso.5. In data 15/10/2025 la società contribuente ha depositatomemoria eccependo la tardività del controricorso ai sensi dell’art. 370c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va dichiarata la tardività del controricorsonotificato dall’Agenzia delle Entrate alla ricorrente il 27/04/2018, afronte della notifica del ricorso in data 7/3/2018 e del conseguentedeposito ai sensi degli artt. 369 e 370 c.p.c.L’art. 370 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile,prevedeva, per poter contraddire alla prospettazione di partericorrente, che la parte dovesse presentare controricorso, da notificarsial ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza deltermine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di talenotificazione, essa non poteva presentare memorie, ma soltantopartecipare alla discussione orale.Numero registro generale 8089/2018Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 8536/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nel caso di specie il termine è decorso il 16/4/2018, nonapplicandosi alcuna delle disposizioni concernenti la sospensione deitermini in materia tributaria. Il controricorso è dunque inammissibile.2. In via, altresì, preliminare si osserva che parte ricorrente hacondivisibilmente affermato la propria legittimazione processuale inquanto, a fronte della cancellazione dal Registro delle Imprese in data7/4/2015 e, cioè nel corso del giudizio di appello concluso con sentenzaresa in data 16/12/2015, deve applicarsi la modifica introdotta all’art.2495 c.c. dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 174/2014, con conseguenteammissibilità del ricorso proposto.Ed infatti, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte(Cass. sez.5. 16/12/2022, n. 36892), in tema di cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, il differimento quinquennale deglieffetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo neiconfronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che illiquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sulpiano sostanziale e processuale poiché gli effetti previsti dall'art. 2495,comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli2. Con il primo motivo (indicato come n.2) la società contribuentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art.39, comma 1 lett. d, del d.P.R.600/1973, degli artt. 85 e 109 del d.P.R. 917/1986, nonchédell’art.2697 c.c., in quanto gli elementi e le presunzioni assuntedall’Ufficio e recepite dai giudici d’appello sono smentite dai fatti e daglielementi offerti dalla contribuente.2.1 Il motivo è inammissibile e, in parte, infondato.Numero registro generale 8089/2018Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 8536/2026Data pubblicazione 06/04/2026E’ inammissibile nella parte in cui, con riferimento alla presunzionedi omessa fatturazione dei ricavi contestata con l’avviso diaccertamento n. TVF030706736 relativo all’anno 2007, la ricorrenteritiene errata la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] alla destinazione dei proventi della vendita di un terrenoavvenuta nell’anno 2004.La contribuente afferma che proprio detta vendita consente digiustificare parte dei versamenti per lo più avvenuti in contanti infavore della società, mentre l’Agenzia rileva che i versamenti sonorisultati privi di riscontro e, quindi, posti correttamente a fondamentodel rilievo sui ricavi non dichiarati. Ciò in considerazione del fatto chela vendita si è conclusa nel 2004 e, quindi, in epoca risalente, rispettoalla verifica fiscale compiuta per l’anno d’imposta 2007 e poiché, anchecon riferimento all’anno di imposta 2009, si osservava uncomportamento incongruo del socio. A tal ultimo riguardo, infatti,all’atto della redazione del pvc del 13/7/2012, Ricciardi FrancescoSaverio, a fronte dei rilevati versamenti per contanti contabilizzati nel2009 a partire dal mese di gennaio per il complessivo importo di euro32.200,00 aveva esibito esclusivamente la documentazione relativa adun prestito personale di euro 78.000,00 ottenuto però il 7/7/2009, inassenza poi di corrispondenti prelievi da conti correnti a lui intestati.Risulta evidente l’inammissibilità della censura volta a contrastarel’accertamento in fatto compiuto dalla Commissione TributariaRegionale, non contestando con la necessaria specificità l’eventualefallacia del meccanismo presuntivo e le ragioni per le quali lepresunzioni utilizzate non abbiano i caratteri propri della precisione,gravità e concordanza, e non opponendo validi argomenti di caratterecensorio alle argomentazioni dei giudici d’appello.Sotto altro profilo, con specifico riferimento all’onere della prova edin particolare alla prova contraria, la doglianza è, comunque, infondata.Numero registro generale 8089/2018Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 8536/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nell’ambito dell’accertamento analitico di cui all’art. 39, primo commalett. d) del d.P.R. 600/1973, che si basa sull’incompletezzasull’inesattezza della contabilità, a fronte di presunzioni semplici cheassumono il carattere della precisione, gravità e concordanza proprioper l’assenza di giustificazioni in ordine ai versamenti di somme didenaro nelle casse societarie -come riscontrata con un ragionamentoin fatto dai giudici d’appello con riferimento all’anno 2007, ma più ingenerale vagliando la condotta reiterata del socio anche nel periodosuccessivo nel quale i versamenti in favore della società nonrisultavano corrispondenti a prelievi dai conti personali del socio-, laprova contraria posta a carico del contribuente non risulta in alcunmodo fornita.Né si evince nel motivo di ricorso una specifica censura al riguardo,anche mediante il riferimento preciso a vendite o ad altre operazionicon indicazione dell’epoca del loro compimento, degli importi ricavati edella destinazione temporalmente congruente delle sommesuccessivamente accertate.3. Con il secondo motivo (indicato come n.3) la società denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 109, comma 5,del d.P.R. 917/1986, con riferimento all’ammortamento dei costidell’autovettura Audi A 3 e di quelli del corso di aggiornamento tenutoal personale dipendente dall’amministratore della società e per“allestimento show room” dei quali la Commissione TributariaRegionale non ha riconosciuto la deducibilità, in mancanza, per i primi,della prova della strumentalità del bene rispetto all’attività, per isecondi, della prova a carico del contribuente dei presupposti di detticosti, degli oneri deducibili concorrenti a formare il reddito di impresa,della loro inerenza e diretta imputazione in considerazione dellaNumero registro generale 8089/2018Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 8536/2026Data pubblicazione 06/04/2026documentazione prodotta priva dei necessari requisiti di certezza,determinabilità ed inerenza.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Va premesso che la società svolgeva l’attività di “segazione elavorazione delle pietre e del marmo” e che la Commissione TributariaRegionale ha affermato, per i costi relativi all’autovettura Audi A3, chela società non avesse fornito alcuna prova in ordine alla sua asseritafunzione strumentale rispetto alla specifica attività dell’azienda, e, peri costi relativi al corso di aggiornamento tenuto dallo stressoamministrazione della società contribuente e per quelli relativi ai lavorieseguiti da personale dipendente all’interno della sede operativa perl’allestimento dello “show room”, che non fosse stata fornita provadocumentale idonea con riferimento ai requisiti di certezza,determinabilità ed inerenza dei predetti costi.3.3. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (da ultimoribadito con ordinanza della sezione tributaria del 7/5/2025, n. 11999),in tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negarel'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezzadegli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanzedi fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestarel'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sulpiano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, purnon identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuentedimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimentodell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali.3.4. La censura proposta non merita accoglimento in quanto noncoglie la ratio decidendi nella sua essenza non contrastandoadeguatamente il giudizio reso dalla Commissione con riferimento alletre voci innanzi menzionate, opponendo, ad una decisione fondata sullamancanza di documentazione idonea a suffragare il sostenimentoNumero registro generale 8089/2018Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 8536/2026Data pubblicazione 06/04/2026effettivo dei costi dedotti, argomentazioni relative al concetto diinerenza qualitativamente inteso che non costituisce però il profilodeterminante per il rigetto della prospettazione difensiva della societàricorrente, fondando l’articolazione del motivo essenzialmente sulrichiamo ad orientamenti giurisprudenziali ritenuti pertinenti.4. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, censurando ladecisione della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui, conriferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007,ha rigettato l’eccezione di nullità in quanto gli atti risultano firmati dafunzionari, indicati nominativamente, ai quali risulta conferita la delegadi firma dal Direttore dell’Ufficio con disposizione interna n. 2/2010.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Ad avviso di parte ricorrente nella disposizione interna nonsarebbe individuabile una delega nominativa e la durata non sarebbeper un tempo determinato. In particolare, il ricorrente ha equiparato ladelega collettiva ad una delega in bianco per la sua genericità, mentrela mancata previsione di una scadenza farebbe sì che la delega sia stataconferita per un tempo illimitato.4.2. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte “la delegaalla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita, ai sensidell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendonatura di delega di firma e non di funzioni, è un atto organizzativointerno all’ufficio, sicché, se lo stesso apparato da cui promana non nedisconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza, in capo alfunzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettivi dell’appartenenza airuoli della carriera direttiva” (Cass. 10/01/2025, n. 689).Numero registro generale 8089/2018Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 8536/2026Data pubblicazione 06/04/2026E’ stato, quindi, chiarito che “…..l’attuazione di detta delega puòavvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità diindicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione dellaqualifica rivestita dal delegato, idonea a consentire la verifica dellacorrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega” (Cass. n.21839 del 2024; Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019).Ed ancora, sempre con riferimento alla delega per la sottoscrizionedell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è stato affermato che il provvedimentodi delega “…non richiede l’indicazione né del nominativo del soggettodelegato, né della durata della delega, che può pertanto essereconferita mediante ordini di servizio, con l’indicazione della qualificarivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo alsoggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass. n. 8819 del2019).Tali reiterati principi risultano ribaditi anche da ultimo nellapronuncia della Corte, sezione tributaria, resa in data 10/09/2025,n.24972, che ha anche chiarito che, in ogni caso, l’art. 42 del d.P.R. n.600/1973 “impone, a pena di nullità, che l’avviso di accertamento siasottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carrieradirettiva da lui delegato, senza richiedere che tali soggetti rivestanoanche la qualifica dirigenziale. Essendo la materia tributaria governatadal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e nonoccorrendo ai fini della validità che i funzionari delegati o delegantipossiedano qualifiche dirigenziali, la sorte degli atti impositivi formatianteriormente alla sentenza della Corte Cost. n. 37 del 2015 —sottoscritti da soggetti che rivestivano funzioni di capo dell’ufficioovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati —non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenzialeNumero registro generale 8089/2018Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 8536/2026Data pubblicazione 06/04/2026comma 24, del d.l. n. 16/2012 (Cass. n. 27688 del 2024, tra le altre)”.4.3. Dai principi innanzi riportati consegue, dunque, che la censurarelativa alla nomina c.d. collettiva non è fondata, ben potendo la delegaessere priva del nominativo e, quanto alla durata della stessa, che nonè prevista a pena di nullità l’indicazione di un termine finale, benpotendo intervenire la revoca ad nutum da parte del soggettodelegante.5. In definitiva, il ricorso è infondato.6. Nulla va disposto per le spese poiché l’Agenzia delle Entrate nonsi è costituita tempestivamente.La Corte, P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]