CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 12887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4254/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ireti S.p.a., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec: -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2228/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 04/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2228 del 2022pubblicata in data 4/10/2022, non notificata; I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STEFANO PEREGOhanno resistito con controricorso;la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione dei ricorsi la società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia, né vi ha aderito la ricorrente incidentale; il ricorso incidentale consta di sei motivi: 1. Con il 1° motivo la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denunzia violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102, dolendosi che il giudice dell’appello abbiaviolato ed erroneamente applicato le norme in rubrica, deducendo che anche per quanto riguarda l’applicazione della normativa CE “la norma nazionale cui occorre fare riferimento è l’art. 105 del sopra citato D. L. n.152/06, che, sotto la rubrica “Scarichiin acque superficiali”, al comma 3 statuisce che “le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”. 2. Con il 2° motivo denunzia violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006, dolendosi che il giudice dell’appello abbia erroneamente applicato la disciplina comunitaria, nazionale e codicistica là dove ha ritenuto la ricorrente inadempiente agli obblighi contrattuali assunti per violazione dei limiti qualitativi del servizio di depurazione. 3. Con il 3° motivo denunzia iolazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006, dolendosi che il giudice dell’appello abbia violato ed erroneamente applicato la disciplina richiamata laddove ha affermato che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. 4. Con il 4° motivo denunzia omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006, dolendosi che il giudice dell’appello abbia erroneamente valutato i documenti prodotti, senza considerare le allegazioni sul punto là dove ha affermato che l'odierna esponente non avrebbe dato prova né dell'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o del completamento, né del rispetto dei tempi programmati, limitandosi ad affermare che, costituendosi in giudizio davanti al GdP, si sarebbe limitata "a citare la norma dell'art. 8 sexies". 5. Con il 5° motivo denunzia violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006, dolendosi che il giudice dell’appello abbia errato nel confermare la decisione del Giudice di prime cure secondo cui l'impianto del Comune in questione, assicurando il solo trattamento primario, non rispetta le disposizioni della normativa applicabile.6. Con il 6° motivo denunzia Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c., dolendosi che il giudice dell’appello abbia erroneamente applicato la disciplina richiamata là dove ha ritenuto di non dare accoglimento all'argomentazione di parte appellante secondo cui il Giudice di prime cure, avendo erroneamente inquadrato la fattispecie nell'ambito della ripetizione dell'indebito e non nella richiesta di ripetizione di prestazioni periodiche, ha escluso l'applicazione della prescrizione quinquennale, a favore di quella decennale. 7. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 8. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (a partire dall’ordinanza Cass. n. 20361/2023 ) in relazione all’art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2009, n. 13 –recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" –in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 (disciplina, poi, articolata operativamente nel decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30 settembre 2009) che la tariffa di depurazione può essere applicata solo qualora il servizio di depurazione venga erogato in modo “appropriato” secondo gli standard di qualità previsti dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Ambiente mentre, qualora questi standard non siano raggiunti, il servizio, pur esistendo un impianto di depurazione erogante un trattamento primario deve considerarsi come non reso e gli utenti serviti da un depuratore non rispettoso degli standard devono considerarsi esclusi dall’applicazione della quota della tariffa di depurazione; alla fattispecie si applica un periodo di prescrizione pari a dieci anni sicché l’utente ha diritto a recuperare gli importi (qualora effettivamente pagati) per un periodo di dieci anni dal momento della richiesta di rimborso e per il solo periodo nel quale il servizio deve intendersi come non reso; ne consegue che l’ordinanza di questa Corte, successivamente confermata dalle pronunce Cass. Civ.n. 25258/2023; Cass. Civ. n. 25259/2023; Cass. Civ. n. 25260/2023; Cass. Civ. n. 25261/2023; Cass. Civ. n. 25262/2023 ha esteso l’efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 a tutti i casi per i quali il gestore non eroga un servizio di depurazione appropriato e non già ai soli casi "in cui manchino gliimpianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; 9. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, in via principale e incidentale. 10.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore deicontroricorrenti sigg. ULIVI, FIGONE, ROLLERI, PEREGO e a solidale carico delle ricorrenti - in via principale e incidentale-seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio principale con riferimento alla ricorrente in via principale. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, in via principale e incidentale. Condanna le ricorrenti, in via principale e incidentale, al pagamento -in solido- delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro 4.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore