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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2021

Cassazione n. 25258/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla determinazione delle pene accessorie e per la inammissibilità nel resto.

Udite le conclusioni del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con sentenza del 18 marzo 2021, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 novembre 2018 dal Tribunale di Caltagirone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) assolvendolo dal reato di cui al capo B) di bancarotta fraudolenta distrattiva.

La imputazione ha riguardo alla condotta del ricorrente di mancata consegna delle scritture contabili al curatore, nella sua qualità di liquidatore della società Alba s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Caltagirone del 5 luglio 2009, con la conseguente impossibilità di ricostruzione della reale situazione economico finanziaria della società medesima.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge di cui all'art. 216 comma 1 n.2 e 223 comma 1 R.D. 267/42 con riferimento alla ipotesi di bancarotta documentale contestata.

La Corte territoriale ha omesso di accertare l'avvenuta consegna al liquidatore delle scritture contabili, presupposto indispensabile per poterle eventualmente occultare o distruggere.

L'art.2487-bis comma 3 cod. civ. prevede l'obbligo per gli amministratori di consegnare i libri sociali ai liquidatori con la redazione di un verbale dell'intervenuta consegna dei libri e dei documenti sociali, verbale mai intervenuto. 2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico.

La Corte territoriale ha omesso di motivare in relazione alla prova che il liquidatore avesse la intenzione, attraverso la mancata consegna delle scritture contabili, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La mancanza dell'elemento intenzionale può trarsi dalla circostanza che il ricorrente è stato nominato liquidatore in data 20 marzo 2007 allorquando, di fatto, la liquidazione era già in concreto avvenuta, avendo la società ceduto nell'anno 2006 l'unico ramo di azienda e non esercitando più alcun tipo di attività imprenditoriale. 2.3.Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'art.216 legge fallimentare, come modificato in tema di pene accessorie a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018.

La Corte territoriale ha confermato la pronunzia di primo grado anche con riferimento alle pene accessorie nella misura di anni dieci, né ha motivato in ordine alle ragioni della mancata modifica e del mantenimento della pena accessoria nel massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato, unicamente in relazione al terzo motivo dedotto. 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.

Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1.AI riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito (p.3 della impugnata sentenza), rilevando come la posizione del liquidatore sia del tutto parificata a quella dell'amministratore, sia pure ai limitati fini della liquidazione del patrimonio sociale e che analogamente all'amministratore sussiste un principio di ordine generale valido anche per il liquidatore e fissato nell'art. 2932 cod. civ. in base al quale sussiste per il liquidatore una posizione di garanzia del bene giuridico tutelato; un liquidatore che non riceve i libri sociali che ha l'obbligo di ricevere e che omette qualsivoglia controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta non può ritenersi esente da responsabilità penale.

Dalla escussione del curatore fallimentare è emerso che lo stesso non aveva potuto apporre i sigilli, né procedere all'inventario non avendo rinvenuto la sede della società , né i libri contabili. 2.1.Egualmente inammissibile, perché generico, il secondo motivo di ricorso.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice q dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306).

Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione per omessa pronuncia in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva dell'atto di appello ad escludere un interesse specifico dell'imputato a non consegnare le scritture contabili.

Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez.

U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822).

Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici.

Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione. 3.Fondato il terzo motivo avuto riguardo alla determinazione della pena accessoria di cui all'art.216 ultimo comma legge fallimentare.

La Corte territoriale ha confermato la pronunzia di primo grado anche con riferimento alle pene accessorie nella misura di anni dieci; assente la motivazione in ordine alle ragioni della mancata modifica e del mantenimento della pena accessoria nel massimo edittale di anni 10 alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale. 3.1.Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ult. comma,

I. fall., nella parte in cui stabilisce in dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle sanzioni accessorie in essa prevista.

La pronuncia additiva della Consulta, pur senza avere inciso sul meccanismo di automatica applicazione, ha determinato un sostanziale e rilevante mutamento della previsione circa la durata decennale, unica e fissa, delle pene accessorie fallimentari ivi stabilite, con la trasposizione all'interno dell'art. 216 della medesima formulazione degli artt. 217 e 218

I. fall., comportante la determinazione da parte del giudice della durata in base ad una valutazione operata caso per caso e disgiunta dalla commisurazione della pena principale, da ancorare al diverso carico di afflittività ed alla diversa finalità di ciascuna pena.

Sul tema sono poi intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto emerso tra le sezioni semplici in ordine agli effetti ed alle modalità di reazione alla sentenza della Corte costituzionale in riferimento ad un processo di cognizione, non ancora definito con sentenza irrevocabile; hanno così stabilito che "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen." (Sez.

U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altri, rv. 276286), rimettendo al giudice di merito il compito di procedere alla rinnovata commisurazione in base ai criteri di principio così espressi.

3.1.1. In ragione della omessa motivazione sullo specifico punto, nei termini chiariti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame sulla determinazione delle pene accessorie ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla determinazione delle pene accessorie e per la inammissibilità nel resto. Udite le conclusioni del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con sentenza del 18 marzo 2021, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 novembre 2018 dal Tribunale di Caltagirone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) assolvendolo dal reato di cui al capo B) di bancarotta fraudolenta distrattiva. La imputazione ha riguardo alla condotta del ricorrente di mancata consegna delle scritture contabili al curatore, nella sua qualità di liquidatore della società Alba s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Caltagirone del 5 luglio 2009, con la conseguente impossibilità di ricostruzione della reale situazione economico finanziaria della società medesima. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge di cui all'art. 216 comma 1 n.2 e 223 comma 1 R.D. 267/42 con riferimento alla ipotesi di bancarotta documentale contestata. La Corte territoriale ha omesso di accertare l'avvenuta consegna al liquidatore delle scritture contabili, presupposto indispensabile per poterle eventualmente occultare o distruggere. L'art.2487-bis comma 3 cod. civ. prevede l'obbligo per gli amministratori di consegnare i libri sociali ai liquidatori con la redazione di un verbale dell'intervenuta consegna dei libri e dei documenti sociali, verbale mai intervenuto. 2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico. La Corte territoriale ha omesso di motivare in relazione alla prova che il liquidatore avesse la intenzione, attraverso la mancata consegna delle scritture contabili, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La mancanza dell'elemento intenzionale può trarsi dalla circostanza che il ricorrente è stato nominato liquidatore in data 20 marzo 2007 allorquando, di fatto, la liquidazione era già in concreto avvenuta, avendo la società ceduto nell'anno 2006 l'unico ramo di azienda e non esercitando più alcun tipo di attività imprenditoriale. 2.3.Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'art.216 legge fallimentare, come modificato in tema di pene accessorie a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018. La Corte territoriale ha confermato la pronunzia di primo grado anche con riferimento alle pene accessorie nella misura di anni dieci, né ha motivato in ordine alle ragioni della mancata modifica e del mantenimento della pena accessoria nel massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato, unicamente in relazione al terzo motivo dedotto. 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1.AI riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito (p.3 della impugnata sentenza), rilevando come la posizione del liquidatore sia del tutto parificata a quella dell'amministratore, sia pure ai limitati fini della liquidazione del patrimonio sociale e che analogamente all'amministratore sussiste un principio di ordine generale valido anche per il liquidatore e fissato nell'art. 2932 cod. civ. in base al quale sussiste per il liquidatore una posizione di garanzia del bene giuridico tutelato; un liquidatore che non riceve i libri sociali che ha l'obbligo di ricevere e che omette qualsivoglia controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta non può ritenersi esente da responsabilità penale. Dalla escussione del curatore fallimentare è emerso che lo stesso non aveva potuto apporre i sigilli, né procedere all'inventario non avendo rinvenuto la sede della società , né i libri contabili. 2.1.Egualmente inammissibile, perché generico, il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice q dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306). Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione per omessa pronuncia in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva dell'atto di appello ad escludere un interesse specifico dell'imputato a non consegnare le scritture contabili. Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione. 3.Fondato il terzo motivo avuto riguardo alla determinazione della pena accessoria di cui all'art.216 ultimo comma legge fallimentare. La Corte territoriale ha confermato la pronunzia di primo grado anche con riferimento alle pene accessorie nella misura di anni dieci; assente la motivazione in ordine alle ragioni della mancata modifica e del mantenimento della pena accessoria nel massimo edittale di anni 10 alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale. 3.1.Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ult. comma, I. fall., nella parte in cui stabilisce in dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle sanzioni accessorie in essa prevista. La pronuncia additiva della Consulta, pur senza avere inciso sul meccanismo di automatica applicazione, ha determinato un sostanziale e rilevante mutamento della previsione circa la durata decennale, unica e fissa, delle pene accessorie fallimentari ivi stabilite, con la trasposizione all'interno dell'art. 216 della medesima formulazione degli artt. 217 e 218 I. fall., comportante la determinazione da parte del giudice della durata in base ad una valutazione operata caso per caso e disgiunta dalla commisurazione della pena principale, da ancorare al diverso carico di afflittività ed alla diversa finalità di ciascuna pena. Sul tema sono poi intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto emerso tra le sezioni semplici in ordine agli effetti ed alle modalità di reazione alla sentenza della Corte costituzionale in riferimento ad un processo di cognizione, non ancora definito con sentenza irrevocabile; hanno così stabilito che "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen." (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altri, rv. 276286), rimettendo al giudice di merito il compito di procedere alla rinnovata commisurazione in base ai criteri di principio così espressi. 3.1.1. In ragione della omessa motivazione sullo specifico punto, nei termini chiariti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame sulla determinazione delle pene accessorie ad altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione d
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