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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 22399/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi deila decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso proniose a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 186, comma 7, cod. strada;

2. Vizio di motivazione per travisamento della prova decisiva;

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un rifiuto nequivoco, consapevole e definitivo. da parte del ricorrente

4. Violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova tecnica sui tasso alcolemico 5.

Violazione di legge e vizio i mc.)tivazic.)rie in relazione alirart. 131-bis cod. pen.

Letta la memoria difensiva, in cui si richiede di disattendere la proposta d'inammissibilità, di accogliere i motivi di ricorso e di annullare la sentenza impugnata.

Ritenuto che, in caso "doppia conforme" affermazione di responsabtà, in base a c:,.;iui-isoi-udenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di prime grado e quela di appello formano un tutto organico ed inscindibile„ una soia entità locico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente 1„ 22/11/1993, deo. 4/2/1994, n: 1309, Albergarne, Riv, 197250; Sez. 3, 14/2./1994, n. 4700, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n, 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).

Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, profilo contestato dalla difesa, C3r›: ricorso.

Considerato che il primo moti . o di ricorso, nei quale !a difesa lamenta il mancato preliminare avviso delle conseguenze penali a cui si espone conducente in caso di rifiuto è manifestamente infondato, non richiedendo la norma incriminatrice per il suo perfezionamento che ciò avvenga; considerato che in caso di "rifiuto" non è richiesta - per consolidato orientamento di legittimità - la somministrazione ai conducente del veicolo dell'avviso di farsi assistere da un difensore d fd.c (da ultimo Sez, 4, n. 8155 dei 13/02/2026, Fiore, Rv. 289576:"In tema di cada in stato d'ebbrezza, non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente delia facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'effettuazione deilialcoltest nel caso in cui lo stesso rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, posto che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nei rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini"; precedenti conformi: N. 3631 del 2026 P.v. 289101 - 2 .

N. 34470 dei 2016 R.v. 267877 - 01, N. 33594 del 2021 Rv. 281745 - 01, N. 4896 dei 2020 Rv. 273579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01, N. 29275 dei 2019 Pv, 278547 - 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01, N. 43845 dei 2014 Rv. 260603 - 01, N. 40275 del 2019 Rv. 278548 - 03 N. 16816 dei 2021 Rv. 281072 e 01).

Considerato, quanto a: seco:-id te -re e quarto motivo di ricorso ; che !e docilianze difensive - dietro l'apparente arospettazione di vizi di legittimità - sono tese a sostene re un'alternativa ricostruzione della vicenda, oggetto di attenta e puntuale disamina da parte della Corte di mento; considerato che i predetti motivi non rientrano nel numerus ciausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione dei fatto riservati alla codnizione esclusiva dei giudice di merito, le cui determinazioni, ai ricivarcio, sono insindacabili in cessazione ove siano sorrette, come nel presente caso, Ce motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum (si veda quanto argomentato alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui è stata descritta in modo particolareggiato la condotta serbata dai ricorrente, il quale si è rifiutatopiù volte di sottoporsi all'acceetamento; è stata posta in evidenza la ritualità del comportamento dei verbalizzanti; si è rimarcata, con argomentare logico, l'irrilevanza dei consenso tardivo prestato dall'imputato e degli esiti degli accertamenti da questi effettuati privatamente).

Considerato che„ in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità a rilettura de.gii elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrente come maggiormente plausibili 3 dotati di una rnig:io.-e capacità E.-:spHcativa rispetto a quelli adottati dai giudice: dei merito (da ultimo.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato che Ia causa d non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa ie .;ei--rtenza alla luce dei rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata ; elemento apprezzato con argomentare immune da .incongruenze ogicline e coerente con ie risultanze struttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua aì paro da censure prospettabiii in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che ;I r'icorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai ragarrienta delle sdese rincPceuali e della somma di euro trerniia ;n favore della Cassa delle ammende.

P. Q. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi deila decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso proniose a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 186, comma 7, cod. strada; 2. Vizio di motivazione per travisamento della prova decisiva; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un rifiuto nequivoco, consapevole e definitivo. da parte del ricorrente 4. Violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova tecnica sui tasso alcolemico 5. Violazione di legge e vizio i mc.)tivazic.)rie in relazione alirart. 131-bis cod. pen. Letta la memoria difensiva, in cui si richiede di disattendere la proposta d'inammissibilità, di accogliere i motivi di ricorso e di annullare la sentenza impugnata. Ritenuto che, in caso "doppia conforme" affermazione di responsabtà, in base a c:,.;iui-isoi-udenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di prime grado e quela di appello formano un tutto organico ed inscindibile„ una soia entità locico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente 1„ 22/11/1993, deo. 4/2/1994, n: 1309, Albergarne, Riv, 197250; Sez. 3, 14/2./1994, n. 4700, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n, 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, profilo contestato dalla difesa, C3r›: ricorso. Considerato che il primo moti . o di ricorso, nei quale !a difesa lamenta il mancato preliminare avviso delle conseguenze penali a cui si espone conducente in caso di rifiuto è manifestamente infondato, non richiedendo la norma incriminatrice per il suo perfezionamento che ciò avvenga; considerato che in caso di "rifiuto" non è richiesta - per consolidato orientamento di legittimità - la somministrazione ai conducente del veicolo dell'avviso di farsi assistere da un difensore d fd.c (da ultimo Sez, 4, n. 8155 dei 13/02/2026, Fiore, Rv. 289576:"In tema di cada in stato d'ebbrezza, non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente delia facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'effettuazione deilialcoltest nel caso in cui lo stesso rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, posto che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nei rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini"; precedenti conformi: N. 3631 del 2026 P.v. 289101 - 2 . N. 34470 dei 2016 R.v. 267877 - 01, N. 33594 del 2021 Rv. 281745 - 01, N. 4896 dei 2020 Rv. 273579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01, N. 29275 dei 2019 Pv, 278547 - 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01, N. 43845 dei 2014 Rv. 260603 - 01, N. 40275 del 2019 Rv. 278548 - 03 N. 16816 dei 2021 Rv. 281072 e 01). Considerato, quanto a: seco:-id te -re e quarto motivo di ricorso ; che !e docilianze difensive - dietro l'apparente arospettazione di vizi di legittimità - sono tese a sostene re un'alternativa ricostruzione della vicenda, oggetto di attenta e puntuale disamina da parte della Corte di mento; considerato che i predetti motivi non rientrano nel numerus ciausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione dei fatto riservati alla codnizione esclusiva dei giudice di merito, le cui determinazioni, ai ricivarcio, sono insindacabili in cessazione ove siano sorrette, come nel presente caso, Ce motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum (si veda quanto argomentato alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui è stata descritta in modo particolareggiato la condotta serbata dai ricorrente, il quale si è rifiutatopiù volte di sottoporsi all'acceetamento; è stata posta in evidenza la ritualità del comportamento dei verbalizzanti; si è rimarcata, con argomentare logico, l'irrilevanza dei consenso tardivo prestato dall'imputato e degli esiti degli accertamenti da questi effettuati privatamente). Considerato che„ in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità a rilettura de.gii elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrente come maggiormente plausibili 3 dotati di una rnig:io.-e capacità E.-:spHcativa rispetto a quelli adottati dai giudice: dei merito (da ultimo. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che Ia causa d non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa ie .;ei--rtenza alla luce dei rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata ; elemento apprezzato con argomentare immune da .incongruenze ogicline e coerente con ie risultanze struttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua aì paro da censure prospettabiii in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che ;I r'icorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai ragarrienta delle sdese rincPceuali e della somma di euro trerniia ;n favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.M
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