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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 32773/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26161-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1408/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di procedura DOCFA posta in essere dalla parte contribuente, quest'ultima proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo alla rideterminazione da parte dell'Agenzia delle entrate di Varese della rendita catastale di un immobile sito nel comune di Gerenzano; [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso proposto dalla contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando per un verso che non si rinvengono nell'atto impugnato né quali siano gli immobili ubicati nella stessa zona ed aventi caratteristiche analoghe assunti a comparazione né tantomeno quali siano i consolidati prontuari di settore consultati per la fattispecie in esame e per un altro verso che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, perché altrimenti l'accertamento è nullo.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 3 della Ric. 2021 n. 26161 sez.

MT ud. 29-09-2022 -2- legge n. 241 del 1990 e del D.M. n. 701 del 1994, in quanto qualora l'attribuzione della rendita catastale sia avvenuta, come nel caso in esame, a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall'ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora, come nel caso in esame, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza fra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione, contenuta nel controricorso secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del principio di tassatività e specificità dei motivi.

In effetti, secondo Cass.

SU n. 23745 del 2020 e Cass. n. 18998 del 2021, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata: nella specie tuttavia ciò è avvenuto perché il ricorrente lamenta la violazione di specifiche norme di legge (art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e del D.M. n. 701 del 1994), esaminandone il contenuto precettivo e confrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, spiegando chiaramente che la sentenza impugnata non avrebbe rispettato il principio secondo cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale sia avvenuta, come nel caso in esame, a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall'ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora, come nel caso in esame, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza fra la rendita proposta e quella Ric. 2021 n. 26161 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -3- fu( attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene.

Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti: in tema di riqualificazione catastale degli immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale sia avvenuta, come nel caso in esame, a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall'ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora, come nel caso in esame, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza fra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene (cfr. Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12005 del 2020; Cass. n. 26100 del 2021; Cass. n. 25820 del 2022); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019; Cass. n. 25820 del 2022); [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che non si rinvengono nell'atto impugnato né quali siano gli immobili ubicati nella stessa zona ed aventi caratteristiche analoghe assunti a comparazione né tantomeno quali siano i consolidati prontuari di settore consultati per la fattispecie in esame e se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non Ric. 2021 n. 26161 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -4- conosciuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, altrimenti l'accertamento è nullo - non ha ritenuto che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento - sintetizzato nella parte in fatto del ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza - che indicava gli elementi essenziali della pretesa impositiva, avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur", ravvisandosi nella specie una convergenza fra gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella procedura DOCFA attivata e quelli fatti propri cosicché non appare prima facíe inadeguata la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, contenendo essa solo una diversa valutazione tecnica dei medesimi dati esposti dal contribuente, con conseguente rideterminazione della rendita catastale della unità immobiliari oggetto della presente controversia.

Infatti, la rideterminazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, della rendita catastale mediante il riferimento ad immobili assunti a comparazione aventi caratteristiche analoghe - pur se non indicati nell'avviso di accertamento - non integra una modifica degli elementi di fatto indicati dal contribuente nella procedura DOCFA ma rappresenta la conseguenza di una decisione che costituisce espressione della discrezionalità tecnica propria dell'Ufficio.

In effetti la motivazione dell'avviso di accertamento integra il requisito formale di validità dell'atto impositivo, restando riservato al giudice del merito la verifica della effettiva sussistenza dei fatti costituivi della pretesa impositiva. (sul punto la Cassazione ha affermato che, in tema di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la motivazione di un determinato avviso risponda o meno ai requisiti di validità è compito precipuo del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte Cass. una revisione critica del suindicato giudizio, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, ben specifici errori di Ric. 2021 n. 26161 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -5- diritto in cui il giudice di merito sia incorso: Cass. n. 7313 del 2005; 9582 del 2013; 21556 del 2020) Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso n relazione al motivo accolt , cassa la sentenza )'9 impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26161-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1408/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di procedura DOCFA posta in essere dalla parte contribuente, quest'ultima proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo alla rideterminazione da parte dell'Agenzia delle entrate di Varese della rendita catastale di un immobile sito nel comune di Gerenzano; [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso proposto dalla contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando per un verso che non si rinvengono nell'atto impugnato né quali siano gli immobili ubicati nella stessa zona ed aventi caratteristiche analoghe assunti a comparazione né tantomeno quali siano i consolidati prontuari di settore consultati per la fattispecie in esame e per un altro verso che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, perché altrimenti l'accertamento è nullo. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 3 della Ric. 2021 n. 26161 sez. MT ud. 29-09-2022 -2- legge n. 241 del 1990 e del D.M. n. 701 del 1994, in quanto qualora l'attribuzione della rendita catastale sia avvenuta, come nel caso in esame, a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall'ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora, come nel caso in esame, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza fra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, contenuta nel controricorso secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del principio di tassatività e specificità dei motivi. In effetti, secondo Cass. SU n. 23745 del 2020 e Cass. n. 18998 del 2021, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata: nella specie tuttavia ciò è avvenuto perché il ricorrente lamenta la violazione di specifiche norme di legge (art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e del D.M. n. 701 del 1994), esaminandone il contenuto precettivo e confrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, spiegando chiaramente che la sentenza impugnata non avrebbe rispettato il principio secondo cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale sia avvenuta, come nel caso in esame, a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall'ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora, come nel caso in esame, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza fra la rendita proposta e quella Ric. 2021 n. 26161 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- fu( attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene. Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: in tema di riqualificazione catastale degli immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale sia avvenuta, come nel caso in esame, a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall'ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora, come nel caso in esame, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza fra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene (cfr. Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12005 del 2020; Cass. n. 26100 del 2021; Cass. n. 25820 del 2022); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019; Cass. n. 25820 del 2022); [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che non si rinvengono nell'atto impugnato né quali siano gli immobili ubicati nella stessa zona ed aventi caratteristiche analoghe assunti a comparazione né tantomeno quali siano i consolidati prontuari di settore consultati per la fattispecie in esame e se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non Ric. 2021 n. 26161 sez. MT - ud. 29-09-2022 -4- conosciuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, altrimenti l'accertamento è nullo - non ha ritenuto che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento - sintetizzato nella parte in fatto del ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza - che indicava gli elementi essenziali della pretesa impositiva, avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur", ravvisandosi nella specie una convergenza fra gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella procedura DOCFA attivata e quelli fatti propri cosicché non appare prima facíe inadeguata la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, contenendo essa solo una diversa valutazione tecnica dei medesimi dati esposti dal contribuente, con conseguente rideterminazione della rendita catastale della unità immobiliari oggetto della presente controversia. Infatti, la rideterminazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, della rendita catastale mediante il riferimento ad immobili assunti a comparazione aventi caratteristiche analoghe - pur se non indicati nell'avviso di accertamento - non integra una modifica degli elementi di fatto indicati dal contribuente nella procedura DOCFA ma rappresenta la conseguenza di una decisione che costituisce espressione della discrezionalità tecnica propria dell'Ufficio. In effetti la motivazione dell'avviso di accertamento integra il requisito formale di validità dell'atto impositivo, restando riservato al giudice del merito la verifica della effettiva sussistenza dei fatti costituivi della pretesa impositiva. (sul punto la Cassazione ha affermato che, in tema di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la motivazione di un determinato avviso risponda o meno ai requisiti di validità è compito precipuo del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte Cass. una revisione critica del suindicato giudizio, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, ben specifici errori di Ric. 2021 n. 26161 sez. MT - ud. 29-09-2022 -5- diritto in cui il giudice di merito sia incorso: Cass. n. 7313 del 2005; 9582 del 2013; 21556 del 2020) Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso n relazione al motivo accolt , cassa la sentenza )'9 impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione
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