CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 19950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za di Bologna del 12/6/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Esposito, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12.6.2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettatola richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di misura alternativa alla detenzione, in ragione dellasua irreperibilità di fatto sul territorio nazionale, come da verbale di vane ricerche deiCarabinieri di Castellanza del 16.5.2025.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ElIssaoui, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, 179 cod. proc. pen.Il ricorso lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia tenuto udienza nonostante ildifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse inviato via pec sin dal 2.6.2025 una istanzadi rinvio per legittimo impedimento e pur avendo l’altro difensore di fiducia rinunciatoall’incarico prima dell’udienza con atto pure trasmesso all’autorità giudiziaria.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 18.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, rilevando che dall’esame degliimpedimento a partecipare all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per concomitante impegnoprofessionale debitamente documentato e che il Tribunale non l’ha esaminata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Da un esame degli atti del fascicolo, cui si è proceduto in ragione della natura delladoglianza difensiva, risulta che [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento di sorveglianzainstaurato a seguito della sua richiesta di misura alternativa alla detenzione, eraoriginariamente assistito da due difensori di fiducia.Entrambi figuravano assenti alla prima udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza diBologna del 20.5.2025, che, celebrata alla presenza di un difensore d’ufficio, fu rinviata in viapreliminare al 12.6.2025 per la necessità di rinotificare l’avviso di fissazione al condannato.Medio tempore uno dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] depositò in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la sua rinunciaal mandato e il successivo 2.6.2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rimasto unico difensore di fiduciadel condannato, fece pervenire in cancelleria una istanza di differimento della nuova udienzaper un concorrente impegno professionale.Dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui era assente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], non risulta che sisia dato atto dell’istanza di rinvio, né tantomeno che essa sia stata presa in considerazione:ciò nondimeno, l’udienza si è svolta alla presenza di un difensore d’ufficio e il Tribunale haassunto una decisione di rigetto della richiesta di misura alternativa.2. Tanto premesso, deve rilevarsi innanzitutto che la previsione dell'art. 420-ter, comma5, cod. proc. pen. – secondo cui il giudice rinvia l’udienza quando risulta che l’assenza deldifensore sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento – siapplica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento deldifensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullitàdi quest'ultima (Sez. 5, n. 17775 del 21/2/2022, Pietrinferni, Rv. 283163 – 01; Sez. 1, n.21139 del 21/4/2021, Zagaglia, Rv. 281284 – 01; cfr. anche Sez. 1, n. 14622 del 7/2/2019,Nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa dirinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicatocon qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, atteso che tale impedimento,stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorioprocessuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibilecomunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del 18/3/2021,D’Angelo, Rv. 281191 – 01).Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare l’istanza di rinviodel difensore del condannato per legittimo impedimento a comparire, che era stataprontamente comunicata.Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di legittimoimpedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice,dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, conconseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ai sensi degli artt. 178, lett.c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/9/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285301– 01; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483 – 01; Sez. 6, n. 42110 del14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127 – 01).Qualora venga presentata istanza di rinvio motivata con il contemporaneo impegno delprofessionista in altri uffici giudiziari, il giudice deve, in ogni caso, pronunciarsi sulla predettaistanza (accogliendola o rigettandola), non potendo egli astenersi dall'esaminare la richiestae dall'adottare qualsiasi decisione in merito, limitandosi semplicemente a nominare difensoredi ufficio e a disporre la prosecuzione dell'udienza (Sez. 5, n. 2850 del 3/2/1999, Puma,Rv. 212604 – 01).In assenza dell’esame dell’istanza di rinvio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, si è determinatoun difetto di assistenza del condannato e, conseguentemente, si è verificata la nullitàassoluta dell’udienza e del provvedimento adottato nei suoi confronti.3. Alla luce di quanto osservato, quindi, l’ordinanza impugnata deve essere annullatacon rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna perché provveda ad un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBologna.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]