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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32462/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui in data 4.3.2019 il Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al'art. 589 cod. pen. e, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed alla condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.

Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito è il seguente: in data 15.2.2016 [OSCURATO:PERSONA], mentre circolava a bordo della propria autovettura nel Comune di Scandiano, Via della Repubblica, nei pressi dell'istituto comprensivo Gobetti, investiva [OSCURATO:PERSONA] mentre stava attraversando sulle strisce pedonali diretto dal bocciodromo in direzione dell'istituto Gobetti.

A seguito dell'impatto il pedone decedeva sul colpo.

Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica in ordine alla dinamica del sinistro

2. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per il mancato rinvio dell'udienza di discussione dinnanzi alla Corte d'appello a seguito di dichiarazione di adesione del difensore di fiducia all'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] nonché la nullità assoluta del procedimento di appello per assenza incolpevole del difensore di fiducia.

Deduce che aveva presentato istanza di trattazione orale del processo inoltrata a mezzo pec.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il motivo di ricorso è fondato.Va premesso che, ai sensi dell'art. 23 D.L. 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello deve procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero abbia fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 23 cit., la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

Ebbene, nel caso di specie, il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di trattazione orale inviandola a mezzo pec in data 26 maggio 2021 e successivamente sempre a mezzo pec in data 22 giugno 2021 ha inviato la dichiarazione di adesione all'astensione indetta per il 25 giugno 2021 dalle Camere penali.

La circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza fissata per la trattazione del giudizio in appello implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa.

Ed invero, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell' astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio della trattazione dell'udienza camerale, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta, ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, e natura intermedia negli altri casi (Sez. 5, n. 35102 del 27.6.2019, Licenziato, Rv. 277315).

L'istanza era stata altresì legittimamente presentata atteso che la richiesta di rinvio per adesione alli astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente (Sez. 2, n. 4655 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277800).La Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi dianzi enunciati non rinviando il processo né comunque dando atto di aver valutato l'istanza presentata del difensore dell'imputato.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui in data 4.3.2019 il Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al'art. 589 cod. pen. e, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed alla condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito è il seguente: in data 15.2.2016 [OSCURATO:PERSONA], mentre circolava a bordo della propria autovettura nel Comune di Scandiano, Via della Repubblica, nei pressi dell'istituto comprensivo Gobetti, investiva [OSCURATO:PERSONA] mentre stava attraversando sulle strisce pedonali diretto dal bocciodromo in direzione dell'istituto Gobetti. A seguito dell'impatto il pedone decedeva sul colpo. Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica in ordine alla dinamica del sinistro 2. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per il mancato rinvio dell'udienza di discussione dinnanzi alla Corte d'appello a seguito di dichiarazione di adesione del difensore di fiducia all'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] nonché la nullità assoluta del procedimento di appello per assenza incolpevole del difensore di fiducia. Deduce che aveva presentato istanza di trattazione orale del processo inoltrata a mezzo pec. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo di ricorso è fondato.Va premesso che, ai sensi dell'art. 23 D.L. 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello deve procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero abbia fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Ai sensi del comma 4 dell'art. 23 cit., la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Ebbene, nel caso di specie, il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di trattazione orale inviandola a mezzo pec in data 26 maggio 2021 e successivamente sempre a mezzo pec in data 22 giugno 2021 ha inviato la dichiarazione di adesione all'astensione indetta per il 25 giugno 2021 dalle Camere penali. La circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza fissata per la trattazione del giudizio in appello implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa. Ed invero, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell' astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio della trattazione dell'udienza camerale, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta, ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, e natura intermedia negli altri casi (Sez. 5, n. 35102 del 27.6.2019, Licenziato, Rv. 277315). L'istanza era stata altresì legittimamente presentata atteso che la richiesta di rinvio per adesione alli astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente (Sez. 2, n. 4655 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277800).La Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi dianzi enunciati non rinviando il processo né comunque dando atto di aver valutato l'istanza presentata del difensore dell'imputato. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di ap
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